Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Quesito "Regola dei 5 anni" - agevolazioni 1^ casa...
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  3 - Vai a pagina  successiva

Autore Quesito "Regola dei 5 anni" - agevolazioni 1^ casa successione

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8591

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2023 alle ore 17:27

Buon pomeriggio.

Quesito:

ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/bonus-pr...

La domanda:

Vorrei vendere al più presto la mia casa (in cui risiedo) che ho avuto come unico erede in successione testamentaria con atto notarile di pubblicazione testamento e relativa successione in cui ho usufruito delle agevolazioni prima casa. Non ho necessità di riacquistare un’altra casa, quindi vorrei sapere se il calcolo dei 5 anni necessari a non perdere le agevolazioni precedentemente sfruttate decorre dalla data dell’atto notarile di pubblicazione del testamento (nel mio caso, primo marzo 2016, registrato il 4 marzo 2016) o dalla data registrazione della successione da parte dell’agenzia delle Entrate (21 aprile 2016) o addirittura dalla data del decesso del de cuius (avvenuta il 2 ottobre 2014).

In pratica, mi servirebbe sapere da che data posso fare rogito notarile di vendita dell’immobile senza rischiare successivi atti sanzionatori dell’agenzia delle Entrate per la perdita dei requisiti.


Grazie a chi vorrà aiutarmi

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8591

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2023 alle ore 20:10

Io ho fatto questa riflessione

La norma non è chiara in quanto le agevolazioni cosiddette prima casa sono state introdotte per le successioni e donazioni con l'articolo 69, comma III, legge 21 novembre 2000 numero 342, che - quanto ai requisiti e condizioni - fa rinvio all'articolo 1, comma 1, quinto periodo, Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n.131 il quale recita testualmente:

4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.



Ora la perdita del beneficio della prima casa si verifica nel momento in cui viene ceduto l'immobile (a titolo oneroso o gratuito) acquistato in precedenza con i benefici di cui al suddetto articolo, ovvero prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto


Domanda: Quando si verifica l'acquisto dell'immobile, in caso di successione?

Risposta: Al momento della morte del “de cuius”, giacché l'accettazione dell'eredità ha efficacia retroattiva!


L'articolo 459 del cod. civile prevede infatti che l'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione, ossia la morte del “de cuius” (art. 456 del cod. civile)

Cosa ne pensate?



Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

Messaggi:
1929

Località
Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 08:06

Ciao Cesko

io ritengo che il requisito "inizi" a far data dalla registrazione della successione di morte e non dalla data di apertura della stessa.

Alla successione viene allegata la richiesta di agevolazione prima casa, nella quale il/la dichiarante dichiara che l'immobile è ubicato nel comune in cui:

-si ha la residenza;

-svolgo l'attività lavorativa

oppure

-intendo stabilire la residenza entro 18 mesi dall'apertura della successione, oppure

.... omississ

Quindi, io ritengo, che l'unica data che fa riferimento alla data di apertura della successione è quella relativa allo "spostamento della residenza" entro i 18 mesi dalla data di apertura della successione, mentre per le altre due opzioni si parla sempre al presente per cui vale la data di registrazione della successione.

Per cui la decadenza avverrà se si vende l'immobile agevolato entro i 5 anni dalla registrazione della successione (senza acquistare una nuova prima casa entro l'anno successivo) e non dalla data di apertura della successione.

Questa è la mia opinione e mi sono sempre comportato così e finora mai avuto alcun problema.

in attesa dell'immancabile intervento del professorone ti saluto.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8591

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 09:05

Buongiorno Fausto, innanzitutto grazie per la risposta, il problema è che non ho trovato nessuna normativa e/o indicazione di riferimento in merito alla problematica, quindi di conseguenza ho ragionato sul discorso dell'accettazione all'eredità, la quale anche se viene accettata oggi, la stessa ha efficacia retroattiva al momento dell'apertura della successione.

Bisognerebbe richiedere un interpello all'Agenzia delle Entrate, in quanto la norma è troppo vecchia e non aggiornata (DPR 131/1986)

Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

Messaggi:
1511

Località

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 09:40

www.avvocatogratis.it/fisco-e-tributi_/1...

Io non ci ho capito nulla, voi invece ?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8591

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 09:47

e tu sei sempre il solito ..... (lasciamo perdere)

se non la sai una cosa sei pregato di astenerti e non rispondere, lasciando spazio agli altri!

grazie

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

cassini

Iscritto il:
22 Ottobre 2007

Messaggi:
967

Località
Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 09:55

Buongiorno Cesko, buongiorno a tutti

Io credo che la data di riferimento che tu cerchi sia legata all'accettazione dell'eredità.

La dichiarazione di Successione è un atto fiscale, non ce lo scordiamo.

L'accettazione dell'eredità si compie anche con comportamenti concludenti.

Se tu hai sempre abitato quella casa e ci hai pagato le tasse dalla morte del de cuius questo potrebbe essere considerato un comportamento concludente.

Cordialmente

P.S. Qualche indicazione utile mi pare ci sia anche nell'articolo riportato da Antonio (Latemar)

P.P.S. Un bel problema che crea confusione è il fatto che in rete ci sono informazioni di vario genere anche divergenti e contrastanti tra di loro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8591

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 10:18

"cassini" ha scritto:
P.S. Qualche indicazione utile mi pare ci sia anche nell'articolo riportato da Antonio (Latemar)



Carlo buongiorno anche a te

'Latemar' non ha fatto altro che riportare quello che già avevo scritto:

Domanda: Quando si verifica l'acquisto dell'immobile, in caso di successione?

Risposta: Al momento della morte del “de cuius”, giacché l'accettazione dell'eredità ha efficacia retroattiva!


L'articolo 459 del cod. civile prevede infatti che l'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione, ossia la morte del “de cuius” (art. 456 del cod. civile)

estrapolandolo dal seguente link:

www.avvocatogratis.it/fisco-e-tributi_/1...

In conclusione, resta il fatto che non si capisce da quando decorrono il termine dei cinque (5) anni.

Dalla data di apertura della successione? (nel mio caso - Anno 2012) o dalla data di presentazione della successione (nel mio caso - Anno 2023)? Che poi tra l'altro la mia è una successione "testamentaria".....

Ecco perchè bisognerebbe chiedere chiarimenti all'Agenzia delle Entrate tramite interpello
saluti cordiali

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

cassini

Iscritto il:
22 Ottobre 2007

Messaggi:
967

Località
Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 10:23

Si, certo.

Mi sembra, al di la dell'articolo, una deduzione corretta anche se in altre parti (rete) si leggono opinioni contrapposte.

Non credi sia il caso di consultare un Notaio? O fare un interpello come hai detto?

Io continuo a credere che la Successione abbia poca valenza legale ma solo fiscale.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

Messaggi:
1511

Località

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 10:26

"CESKO" ha scritto:


In conclusione, resta il fatto che non si capisce da quando decorrono il termine dei cinque (5) anni.

Dalla data di apertura della successione? (nel mio caso - Anno 2012) o dalla data di presentazione della successione (nel mio caso - Anno 2023)? Che poi tra l'altro la mia è una successione "testamentaria".....



Se è testamentaria cosa cambia ?

La data di efficacia ?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8591

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 10:27

"cassini" ha scritto:
Non credi sia il caso di consultare un Notaio?



Già fatto, anche Lui è scettico in quanto per quanto riguarda le successioni, come dicevo la norma non è chiara. Infatti se ci riallacciamo al DPR 131/1986, i 5 anni decoronno dalla data di acquisto e/o cessione, ma niente in merito alle successioni...

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8591

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 10:29

"Latemar" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:


In conclusione, resta il fatto che non si capisce da quando decorrono il termine dei cinque (5) anni.

Dalla data di apertura della successione? (nel mio caso - Anno 2012) o dalla data di presentazione della successione (nel mio caso - Anno 2023)? Che poi tra l'altro la mia è una successione "testamentaria".....



Se è testamentaria cosa cambia ?

La data di efficacia ?



NO.... ma nel testamento (è un di più) il 'de cuius' ha fatto riferimento all'effettiva residenza dell'erede (bene oggetto della successione), ovvero specificando il Comune, la strada ed anche il numero civico.


Quindi la dichiarazione resa dall'erede all'atto della presentazione della dichiarazione di successione è un di più (nel senso di una formalità)

In sintesi il paradosso è che anche il Testamento prima della presentazione della dichiarazione di successione è stato registrato all'Agenzia delle Entrate.... (che dalle risultanze in banca dati già conosce effettivamente l'indirizzo dell'erede e sopratutto da quando)

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

cassini

Iscritto il:
22 Ottobre 2007

Messaggi:
967

Località
Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 10:49

Però è vera anche un'altra cosa.

Se il trasferimento avviene al momento della morte del De Cuius l'agevolazione prima casa viene richiesta al momento della Dichiarazione di successione e quindi..........

A te di fatto interessa un aspetto fiscale e non il trasferimento della proprietà.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8591

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 10:55

"cassini" ha scritto:
A te di fatto interessa un aspetto fiscale e non il trasferimento della proprietà.



Appunto!

ma ripeto per le 'successioni' la norma non è chiara, non ho trovato nessuna norma e/o chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ne attesti l'effettiva decorrenza dei cinque (5) anni

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

Messaggi:
1511

Località

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 11:55

Perfino tra noi non c'è un orientamento univoco e condiviso.

Credo che l'interpello tolga qualsiasi dubbio.

Facci sapere.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  3 - Vai a pagina  successiva

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
IN TEMA DI COSTRUZIONI SU SUOLO ALTRUI (di geoalfa del 07/05/2024 23:07:06)
Valore probatorio dati catastali SENTENZE (di geoalfa del 03/05/2024 18:58:31)
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

CorsiGeometri.it

Formazione online su materie di competenza dei geometri con corsi approvati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie