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Argomento: IMMOBILI NON POSSEDUTI IN SUCCESSIONE

Autore Risposta

Latemar

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29 Agosto 2022 alle ore 22:25

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 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2022 alle ore 10:23

Questo chiamasi esercitare, da parte degli eredi, il contro diritto di usucapione alla meno.

Tra l'altro il de cuius ne aveva una quota e non l'intero terreno, chissà gli altri eredi dei soggetti comproprietari ormai defunti come si son comportati.

Può darsi che abbiate ragione voi e non lo metto in dubbio, ma allora perchè farsi firmare la liberatoria ?

Chiaro che se ci si fa fare la liberatoria di responsabilità vuol dire che la quota del terreno in successione va messa e la responsabilità è assunta in capo al dichiarante che omette il cespite.

Quello della liberatoria non è certamente un consiglio teso a tutelare la parte ma piuttosto il tecnico che si para il fondoschiena per aver consigliato una procedura che egli stesso non considera correttissima, altrimenti la liberatoria non ci sarebbe ragione di chiederla.

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2022 alle ore 11:45

"Latemar" ha scritto:

Può darsi che abbiate ragione voi e non lo metto in dubbio, ma allora perchè farsi firmare la liberatoria ?

Chiaro che se ci si fa fare la liberatoria di responsabilità vuol dire che la quota del terreno in successione va messa e la responsabilità è assunta in capo al dichiarante che omette il cespite.

Quello della liberatoria non è certamente un consiglio teso a tutelare la parte ma piuttosto il tecnico che si para il fondoschiena per aver consigliato una procedura che egli stesso non considera correttissima, altrimenti la liberatoria non ci sarebbe ragione di chiederla.



Eddai su Latemar ci sei o ci fai?

E certo che la liberatoria serve per tutelare il tecnico intermediario.... chi dovrebbe tutelare secondo te?

Gli ALTRI possessori (quelli reali per capirci) mica posso andare dall'avvocato per lamentarsi che queste particelle (da loro possedute) non sono state riportate nella successione di un altro soggetto?

Siamo seri, per favore.

La liberatora serve per tutelare il tecnico nel caso in cui qualcuno degli eredi del De Cuius possa "accusare" l'intermediario incaricato di non aver inserito in successione le particelle de quo e quindi potrebbe richiedere che la sostitutiva venga fatta in danno al tecnico stesso.

Il tecnico con la liberatoria potrà dimostrare di non aver commesso alcun errore in quanto la scelta di non inserire le particelle in oggetto è stata fatta dal firmatario della successione. PUNTO.

Diciamo che, per alcuni versi, è un pò come la liberatoria che si fanno firmare i medici dal paziente prima di andare in sala operatoria o prima di effettuare un esame invasivo.

Saluti e buona giornata.

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Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

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 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2022 alle ore 12:20

Rimango sconcertato da queste "serie" affermazioni.

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EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

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1914

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2022 alle ore 10:25

"Latemar" ha scritto:
Rimango sconcertato da queste "serie" affermazioni.



Io invece rimango sconcertato del tuo sconcerto e delle tue affermazioni.

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Pachino

Iscritto il:
30 Settembre 2013 alle ore 15:06

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Salerno

 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2022 alle ore 10:55

"EFFEGI" ha scritto:
..
Se il valore di tali immobili è irrisorio, se il ventennio è maturato, se il possesso da parte di altri è pacifico, se gli eredi del tuo De Cuius sono d'accordo e se non vogliono fare una causa civile inutile, allora ti consiglio di non inserire questi immobili nella successione che stai o andrai a redigere

ù

La presenza di tutti questi "se" (condizioni), equivale al consiglio di inserire i beni in dichiarazione di successione anche se in possesso di altri.

I quali altri non è dato sapere se abbiano un reale permanente interesse ad usucapire il bene, cosi diventandone proprietari per acquisto a titolo originario.

Se i beni vengono inseriti in successione e volturati, l'usucapione, laddove già maturato, dovrà essere fatto valere dagli attuali possessori.

L'affermazione, poi, che i legittimi eredi "di fatto NON HANNO mai avuto e NON AVRANNO MAI" la proprietà di detti beni non appare veritiera. Essi, eredi, sono proprietari ex lege già dalla data di morte del loro dante causa di tali beni. Se, poi, questi eredi non hanno interesse a tali beni essi potranno sempre rinunciare all'eredità e/o donarli dopo successione anche ai medesimi attuali detentori.

La circolare 52/E, infine, riporta una fattispecie differente e cioè, come evidenziato da Latemar, quella dove è il DeCuius che ha usucapito beni (anche se non giudizialemnte accertato) e nella cui successione vengono riportati con la dicitura "beni acquistati per usucapione".

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