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Autore FABBRICATO EX RURALE SU TERRENO DEMANIALE

FERDI.CH07

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 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2022 alle ore 23:01

Salve, sono stato chiamato ad accatastare un vecchio fabbricato al catasto urbano, oramai semi-abbandonato,in quanto devo redigere una successione . Dall'atto di compravendita del 1991(con il quale la proprietà viene trasferita agli attuali proprietari) si evince che il fabbricato è accatastato al catasto terreni con qualità:FABB RURALE, anche se confrontando la mappa catastale con le foto aeree la particella FABB RURALE si trova antistante al fabbricato,e , il fabbricato si trova in una particella adiacente con qualità PASCOLO così intestata:1)DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO CON SEDE IN ROMA(PROPRIETA');2)AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE(USO).

-Il vecchio fabbricato può considerarsi privato oppure è di proprietà del demanio?

-Se si come procedo con l'accatastamento?



Grazie in anticipo a tutti quelli che risponderanno.

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Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2022 alle ore 08:41

Sarebbe meglio interpretare correttamente il tuo quesito con ulteriori precisazioni che ci darai, comunque ti allego le seguenti sentenze che potrebbero chiarirti circa il tuo caso:


Le risultanze catastali allegate alla compravendita
Nella determinazione del confine tra fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà dei contraenti, perdono l’originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere a elemento fondamentale per l’interpretazione dell’effettivo intento negoziale delle parti.
Pertanto l’indagine effettuata dal C.T.U. è comunque fondata sui titoli e le risultanze catastali sono state assunte quali riferimento corretto in quanto indicato nei titoli medesimi e sono state verificate nei sopralluoghi effettuati.
Risultano, dunque, infondate le censure dei motivi di impugnazione.
( Corte appello Napoli sez. VI, 15/01/2018, n.148 )

Dati catastali: possono ritenersi fonte di prova certa?
I dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l’accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo — al di là di un mero valore indiziario — per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico - edilizia.
Consiglio di Stato sez. VI, 09/02/2015, n. 631


Valore probatorio delle iscrizioni catastali

( Tribunale Pavia sez. III, 10/01/2019, n.35 )
In tema di prova della proprietà di un immobile, pur escludendo natura di “piena prova” ai dati catastali, (“fin dalla legge istitutiva del 1° marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili”), a partire dalla riforma dal 1939 la funzione primaria del Catasto è proprio quella di consentire di individuare la destinazione (anche – ma non solo – ai fini fiscali della fissazione della rendit degli immobili) e le singole categorie catastali vengono attribuite ad ogni fabbricato proprio in base alla destinazione urbanistica del permesso edilizio” e che le iscrizioni catastali rilevano, ad esempio, anche nelle procedure ablative o similari al fine dell’individuazione del proprietario (ex art. 11, DPR. 8giu2001 n.327 .)



Ed anche sul piano civilistico, i dati catastali degli immobili ben possono identificare l’immobile trasferito, in caso di alienazione di immobili, e quindi possono valere ad individuare con esattezza il bene oggetto della cessione,


In base al preferibile orientamento, pertanto, ad avviso del Tribunale “le risultanze dei registri catastali, pur non potendo valere a dimostrare senz’altro la proprietà di un immobile, possono tuttavia – nel concorso di altri elementi – essere utilizzate quali dati indiziari e presuntivi da parte del giudice del merito.


Differente valore probatorio delle visure catastali ed ipocatastali

( Tribunale Avezzano, 07/06/2018, n. 355)
E’ noto che:
1) Le visure catastali che si effettuano presso il comune in cui si trova l’immobile ed hanno lo scopo di identificare correttamente
il bene oggetto dell'atto.
Tale pubblicità catastale è mera pubblicità-notizia senza valore probatorio, poiché serve a dare semplice notizia di determinati fatti.
Dal 1 luglio 2001, i dati catastali, la loro conformità alle planimetrie e allo stato di fatto assumono rilevanza a pena di nullità dell’atto di compravendita.

2) Le visure ipocatastali che si effettuano presso la ex Conservatoria dei RR.II. ora Agenzia delle Entrate servizio pubblicità immobiliare del luogo ove è sito l’immobile hanno lo scopo di far conoscere l’effettiva titolarità del bene e la sua libertà da vincoli, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
La preventiva verifica della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce un obbligo
per il notaio, derivante dall’incarico conferito dal cliente, salvo dispensa per espressa volontà delle parti, e quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale.




Comunque se necessario in seguito ti potrò inviare ulteriori indicazioni circa il possesso in buona fede di un bene costruito su suolo pubblico,

Cordialità

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2022 alle ore 09:50

IL DIRITTO DI GODIMENTO

L’ azione di regolamento di confini, è di natura petitoria, quindi sono le parti, così come regola l’ art. 950 del C.C., che chiedono al giudice il modo di regolarlo:
- se con le prove
- oppure riportando sul terreno il confine delineato nella mappa catastale !

Ma quale mappa?
Quindi sono le parti che chiedono di picchettarlo secondo la mappa scelta.
Nella legge istitutiva del catasto n. 3682 del 1886 nel secondo comma dell’ art. 3 è scritto che *quelle mappe già esistenti saranno perfezionate e messe al corrente, quand’ anche non agganciate ai punti trigonometrici le nuove mappe saranno di regola alla scala di 1:2000 quindi è la parte che chiede di delinearlo in base a quella specifica.

Il ricorrente deve provare fin dall’ inizio le ragioni come impone l’art. 2697 del c.c.
Il rapporto confinario è regolato dalle norme del diritto privato, mentre la mappa catastale dipende dal diritto tributario.

Il modo di chiedere al giudice di farlo in base alla vindicatio duplex incertae partes che non ha bisogno di rototraslazioni e di mappe catastali, è ammessa anche la testimonianza.

La sovranità spetta al popolo,
La sovranità territoriale spetta allo Stato,

Quindi il proprietario del fondo vi esercita i diritti di godimento in modo pieno ed esclusivo così come previsto nell’ art. 832 c.c.

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FERDI.CH07

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2022 alle ore 14:14

"geoalfa" ha scritto:
Sarebbe meglio interpretare correttamente il tuo quesito con ulteriori precisazioni che ci darai, comunque ti allego le seguenti sentenze che potrebbero chiarirti circa il tuo caso:


Le risultanze catastali allegate alla compravendita
Nella determinazione del confine tra fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà dei contraenti, perdono l’originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere a elemento fondamentale per l’interpretazione dell’effettivo intento negoziale delle parti.
Pertanto l’indagine effettuata dal C.T.U. è comunque fondata sui titoli e le risultanze catastali sono state assunte quali riferimento corretto in quanto indicato nei titoli medesimi e sono state verificate nei sopralluoghi effettuati.
Risultano, dunque, infondate le censure dei motivi di impugnazione.
( Corte appello Napoli sez. VI, 15/01/2018, n.148 )

Dati catastali: possono ritenersi fonte di prova certa?
I dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l’accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo — al di là di un mero valore indiziario — per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico - edilizia.
Consiglio di Stato sez. VI, 09/02/2015, n. 631


Valore probatorio delle iscrizioni catastali

( Tribunale Pavia sez. III, 10/01/2019, n.35 )
In tema di prova della proprietà di un immobile, pur escludendo natura di “piena prova” ai dati catastali, (“fin dalla legge istitutiva del 1° marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili”), a partire dalla riforma dal 1939 la funzione primaria del Catasto è proprio quella di consentire di individuare la destinazione (anche – ma non solo – ai fini fiscali della fissazione della rendit degli immobili) e le singole categorie catastali vengono attribuite ad ogni fabbricato proprio in base alla destinazione urbanistica del permesso edilizio” e che le iscrizioni catastali rilevano, ad esempio, anche nelle procedure ablative o similari al fine dell’individuazione del proprietario (ex art. 11, DPR. 8giu2001 n.327 .)



Ed anche sul piano civilistico, i dati catastali degli immobili ben possono identificare l’immobile trasferito, in caso di alienazione di immobili, e quindi possono valere ad individuare con esattezza il bene oggetto della cessione,


In base al preferibile orientamento, pertanto, ad avviso del Tribunale “le risultanze dei registri catastali, pur non potendo valere a dimostrare senz’altro la proprietà di un immobile, possono tuttavia – nel concorso di altri elementi – essere utilizzate quali dati indiziari e presuntivi da parte del giudice del merito.


Differente valore probatorio delle visure catastali ed ipocatastali

( Tribunale Avezzano, 07/06/2018, n. 355)
E’ noto che:
1) Le visure catastali che si effettuano presso il comune in cui si trova l’immobile ed hanno lo scopo di identificare correttamente
il bene oggetto dell'atto.
Tale pubblicità catastale è mera pubblicità-notizia senza valore probatorio, poiché serve a dare semplice notizia di determinati fatti.
Dal 1 luglio 2001, i dati catastali, la loro conformità alle planimetrie e allo stato di fatto assumono rilevanza a pena di nullità dell’atto di compravendita.

2) Le visure ipocatastali che si effettuano presso la ex Conservatoria dei RR.II. ora Agenzia delle Entrate servizio pubblicità immobiliare del luogo ove è sito l’immobile hanno lo scopo di far conoscere l’effettiva titolarità del bene e la sua libertà da vincoli, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
La preventiva verifica della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce un obbligo
per il notaio, derivante dall’incarico conferito dal cliente, salvo dispensa per espressa volontà delle parti, e quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale.




Comunque se necessario in seguito ti potrò inviare ulteriori indicazioni circa il possesso in buona fede di un bene costruito su suolo pubblico,

Cordialità



Grazie per le informazioni, il fabbricato è stato costruito sicuramente prima del secolo scorso, quindi anche prima della formazione del catasto terreni...nell'atto è riportata una descrizione dell'immobile, in cui si descrivono il numero dei vani con le varie destinazioni, ed i confinanti (tra cui il demanio) ad esso è allegata soltanto una vecchia visura per partita. Se riesci fammi avere le indicazioni sul possesso di un bene costruito su suolo pubblico.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2022 alle ore 15:34

Occupazione di porzione del fondo contiguo con costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà


(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6410 del 6 dicembre 1984)
Cass. civ. n. 1018/1984

L'art. 938 c.c., il quale, in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietà per accessione di cui ai precedenti artt. 934 e seguenti, prevede, in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di «edificio», cioè di struttura muraria complessa, idonea alla permanenza nel suo interno di persone o di cose, e, pertanto, non può essere invocato con riguardo ad opere diverse, quale un muro, restando a tal fine irrilevante la loro eventuale natura e funzione di pertinenze di edificio non interessato in quella costruzione.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2022 alle ore 15:50

Puoi consultare questo:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2022 alle ore 16:07

Mappe catastali e valore probatorio

( Corte appello Milano sez. II, 22/04/2021, n.1281 )
Il principio secondo il quale il contenuto delle mappe catastali non ha rilievo decisivo in tema di azione di rivendica o di accertamento della proprietà (non essendo l’attore dispensato dall’onere di fornire anche “aliunde” la dimostrazione del titolo posto a fondamento dell’azione) non esclude che i rilievi topografici di dette mappe, oggetto della diretta constatazione da parte dei periti governativi, costituiscano piena prova delle constatazioni stesse e della conformazione degli immobili (nella specie, una strada assertivamente comunale) censiti all’epoca delle operazioni di rilevamento, pur se nei limiti dei dati tecnici rilevati.

Valore probatorio delle iscrizioni catastali

( Tribunale Pavia sez. III, 10/01/2019, n.35 )
In tema di prova della proprietà di un immobile, pur escludendo natura di “piena prova” ai dati catastali, (“fin dalla legge istitutiva del 1° marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili”), a partire dalla riforma dal 1939 la funzione primaria del Catasto è proprio quella di consentire di individuare la destinazione (anche – ma non solo – ai fini fiscali della fissazione della rendita degli immobili) e le singole categorie catastali vengono attribuite ad ogni fabbricato proprio in base alla destinazione urbanistica del permesso edilizio” e che le iscrizioni catastali rilevano, ad esempio, anche nelle procedure ablative o similari al fine dell’individuazione del proprietario (ex art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) .
Ed anche sul piano civilistico, i dati catastali degli immobili ben possono identificare l’immobile trasferito, in caso di alienazione di immobili, e quindi possono valere ad individuare con esattezza il bene oggetto della cessione.

In base al preferibile orientamento, pertanto, ad avviso del Tribunale “le risultanze dei registri catastali, pur non potendo valere a dimostrare senz’altro la proprietà di un immobile, possono tuttavia – nel concorso di altri elementi – essere utilizzate quali dati indiziari e presuntivi da parte del giudice del merito.


Differente valore probatorio delle visure catastali ed ipocatastali

( Tribunale Avezzano, 07/06/2018, n. 355)
E’ noto che:

1) Le visure catastali che si effettuano presso il comune in cui si trova l’immobile ed hanno lo scopo di identificare correttamente il bene oggetto dell’atto.

Tale pubblicità catastale è mera pubblicità-notizia senza valore probatorio, poiché serve a dare semplice notizia di determinati fatti.

Dal 1 luglio 2001, i dati catastali, la loro conformità alle planimetrie e allo stato di fatto assumono rilevanza a pena di nullità dell’atto di compravendita.

2) Le visure ipocatastali che si effettuano presso la ex Conservatoria dei RR.II. ora Agenzia delle Entrate servizio pubblicità immobiliare del luogo ove è sito l’immobile hanno lo scopo di far conoscere l’effettiva titolarità del bene e la sua libertà da vincoli, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

La preventiva verifica della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce un obbligo per il notaio, derivante dall’incarico conferito dal cliente, salvo dispensa per espressa volontà delle parti, e quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale.

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FERDI.CH07

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2022 alle ore 16:07

Il fabbricato è sicuramente quello, la geometria del fabbricato in mappa corrisponde a quella sui luoghi, tengo poi a precisare che quello del 1991 è un atto notarile di compravendita,non un frazionamento, le Particelle( sia quella del demanio che quella fabbricato rurale) non hanno subito variazioni dopo la meccanizzazione del catasto del 1985.

Avendo poi esaminato diverse foto aeree dell'area dal 1943 ad oggi posso escludere la seconda ipotesi... secondo me è più probabile un errore dal punto di vista catastale

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FERDI.CH07

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2022 alle ore 16:11

"geoalfa" ha scritto:
Mappe catastali e valore probatorio

( Corte appello Milano sez. II, 22/04/2021, n.1281 )
Il principio secondo il quale il contenuto delle mappe catastali non ha rilievo decisivo in tema di azione di rivendica o di accertamento della proprietà (non essendo l’attore dispensato dall’onere di fornire anche “aliunde” la dimostrazione del titolo posto a fondamento dell’azione) non esclude che i rilievi topografici di dette mappe, oggetto della diretta constatazione da parte dei periti governativi, costituiscano piena prova delle constatazioni stesse e della conformazione degli immobili (nella specie, una strada assertivamente comunale) censiti all’epoca delle operazioni di rilevamento, pur se nei limiti dei dati tecnici rilevati.

Valore probatorio delle iscrizioni catastali

( Tribunale Pavia sez. III, 10/01/2019, n.35 )
In tema di prova della proprietà di un immobile, pur escludendo natura di “piena prova” ai dati catastali, (“fin dalla legge istitutiva del 1° marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili”), a partire dalla riforma dal 1939 la funzione primaria del Catasto è proprio quella di consentire di individuare la destinazione (anche – ma non solo – ai fini fiscali della fissazione della rendita degli immobili) e le singole categorie catastali vengono attribuite ad ogni fabbricato proprio in base alla destinazione urbanistica del permesso edilizio” e che le iscrizioni catastali rilevano, ad esempio, anche nelle procedure ablative o similari al fine dell’individuazione del proprietario (ex art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) .
Ed anche sul piano civilistico, i dati catastali degli immobili ben possono identificare l’immobile trasferito, in caso di alienazione di immobili, e quindi possono valere ad individuare con esattezza il bene oggetto della cessione.

In base al preferibile orientamento, pertanto, ad avviso del Tribunale “le risultanze dei registri catastali, pur non potendo valere a dimostrare senz’altro la proprietà di un immobile, possono tuttavia – nel concorso di altri elementi – essere utilizzate quali dati indiziari e presuntivi da parte del giudice del merito.


Differente valore probatorio delle visure catastali ed ipocatastali

( Tribunale Avezzano, 07/06/2018, n. 355)
E’ noto che:

1) Le visure catastali che si effettuano presso il comune in cui si trova l’immobile ed hanno lo scopo di identificare correttamente il bene oggetto dell’atto.

Tale pubblicità catastale è mera pubblicità-notizia senza valore probatorio, poiché serve a dare semplice notizia di determinati fatti.

Dal 1 luglio 2001, i dati catastali, la loro conformità alle planimetrie e allo stato di fatto assumono rilevanza a pena di nullità dell’atto di compravendita.

2) Le visure ipocatastali che si effettuano presso la ex Conservatoria dei RR.II. ora Agenzia delle Entrate servizio pubblicità immobiliare del luogo ove è sito l’immobile hanno lo scopo di far conoscere l’effettiva titolarità del bene e la sua libertà da vincoli, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

La preventiva verifica della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce un obbligo per il notaio, derivante dall’incarico conferito dal cliente, salvo dispensa per espressa volontà delle parti, e quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale.



Grazie di tutto, ho ora pensato se per redigere la successione posso accatastare il fabbricato su terreno demaniale, intestando il demanio come proprietà per l'area e l'effettivo proprietario come proprietà superficiaria con la RIS 1. Fatemi sapere

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2022 alle ore 16:13

Quindi è evidente l'errore macroscopico del catasto!

In un caso simile che sto ancora trattando ho presentato la domanda alla Direzione Provinciale dell' Agenzia delle Entrate-Territorio adeguatamente motivata e documentata e sto attendendo la risposta.

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FERDI.CH07

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2022 alle ore 23:17

"geoalfa" ha scritto:
Quindi è evidente l'errore macroscopico del catasto!

In un caso simile che sto ancora trattando ho presentato la domanda alla Direzione Provinciale dell' Agenzia delle Entrate-Territorio adeguatamente motivata e documentata e sto attendendo la risposta.

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Perfetto, allora mi reco presso gli uffici del catasto.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2022 alle ore 19:00

Non so se riuscirai a contattare il funzionario della DP per parlarne de visu.

Per me è preferibile scrivere l'istanza ed inviarla alla DP Agenzia delle Entrate-Territorio ed anche per conoscenza al funzionarie dell'ufficio Volture.

l'ufficio dove mi sono rivolto mi ha indirizzato in questo.

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