Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ News / rassegna stampa / 2017 / 10 / 11 / FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
News

11 Ottobre 2017 - FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE

Qualcuno nel post precedente ci ha criticato dicendo che volevamo fare terrorismo piscologico quando abbiamo affermato che partivano le sanzioni per i Fabbricati Rurali.

Oggi pubblichiamo la nota dell'Ing. Maggio che comunica ufficialmente che da fine Ottobre 2017 partiranno le sanzioni.

Daltronde non poteva essere diversamente in quanto se non si notificano entro l'anno queste sanzioni andranno in prescrizione. Gli avvisi bonari che sono arrivati sono stati un ulteriore sollecito che ADE ha voluto dare.

Ormai i motori sono accesi si prevede un brutto inverno per i contribuenti proprietari di immobili rurali che non hanno ottemperato agli adempimenti.

 

Estratto della nota che è stata inviata a tutti gli Ordini Professionali.

 

OGGETTOFabbricati rurali censiti al Catasto Terreni da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano (art. 13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201). Chiarimenti operativi.

Con riferimento alla tematica in oggetto e facendo seguito alla riunione di coordinamento del 18 luglio u.s., si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alla trattazione delle segnalazioni trasmesse a riscontro degli Avvisi bonari, inviati per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni.

Si riportano di seguito le due segnalazioni più ricorrenti:

1) per la destinazione d’uso attuale, non sussiste l’obbligo di accatastamento dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano;

2) l’immobile ha perso i requisiti di ruralità.

 1.1 nel caso in cui sia riscontrata l’effettiva assenza dei requisiti previsti per l’accatastamento, l’Ufficio provvederà ad aggiornare l’archivio censuario di Catasto Terreni ed in particolare:

1.1.1 ad aggiornare la destinazione d’uso dell’immobile (ad es. fabbricato diruto, area di fabbricato demolito, ecc.) e a pubblicarne l’esito presso l’albo pretorio del Comune ove trovasi ubicato l’immobile1;

1.1.2 ad attribuire la pertinente qualità di coltura, se dalla verifica effettuata si riscontri una coltivazione in atto. In tal caso, l’aggiornamento verrà notificato al domicilio fiscale degli intestatari, insieme all’eventuale contestazione della sanzione per omessa dichiarazione della variazione colturale2.

In entrambi i suddetti casi, non riscontrandosi alcuna violazione dell’obbligo dichiarativo al Catasto Edilizio Urbano, non verrà contestata la relativa sanzione;

1.2 nel caso in cui risulti invece sussistente l’obbligo di accatastamento del fabbricato rurale al Catasto Edilio Urbano, si procederà alla contestazione della prevista sanzione, salvo che l’Ufficio non riceva, in tempo utile, l’atto di aggiornamento (Docfa, oltre al precedente Pregeo) e il contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, così perfezionandosi il ravvedimento operoso.

2. Laddove venga comunicata la perdita dei requisiti di ruralità, si evidenzia che la mera segnalazione non è sufficiente a regolarizzare la posizione catastale, rendendosi necessaria anche la presentazione di un atto di aggiornamento (Docfa). Si ricorda, infatti, che l’obbligo dichiarativo sussiste anche per i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all’imposta3.

In presenza di tali dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano, l’Ufficio verificherà la data di perdita dei requisiti dichiarata, al fine di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria.

Si coglie l’occasione per evidenziare che, ai fini della dichiarazione in catasto dei fabbricati che eventualmente abbiano perso i requisiti di ruralità, è stato previsto l’utilizzo della tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”. Nella dichiarazione i professionisti dovranno indicare, nel campo “data ultimazione lavori”, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle “note relative al documento e relazione tecnica”, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata.

Si evidenzia, infine, che, in tutti i casi nei quali venga omessa la dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano, verranno attivate le procedure di cui all’art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, preordinate all’aggiornamento d’ufficio con oneri a carico dei soggetti inadempienti, e iscritte specifiche annotazioni nella banca dati censuaria del Catasto Terreni.

In conclusione, si rappresenta che la notifica degli atti di contestazione è prevista a partire dalla fine del corrente mese di ottobre.

Allo scopo di porre in essere ogni possibile forma di collaborazione con i contribuenti e le categorie professionali, l’Ufficio potrà comunque differire, per un brevissimo periodo, l’invio dell’atto di contestazione, nei casi in cui, entro lo stesso termine, il tecnico incaricato segnali che l’atto di aggiornamento è in corso di predisposizione e verrà presentato non oltre la metà del mese di novembre.

IL DIRETTORE CENTRALE

Franco Maggio

 

GeoliveStaff

 

Se vuoi chiarire tutte le tue perplessità sui Fabbricati Rurali

acquista l'E-Book "FABBRICATI RURALI ULTIMA POSSIBILITA' "

 

Commenti:

Devi essere un utente registrato per commentare!

Se fai già parte della nostra community usa il box in alto a destra o clicca qui per accedere con le tue credenziali, altrimenti clicca qui per registrarti, è gratis!!!


12 Ottobre 2017 alle ore 08:57 - giamma

Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
La dichiarazione che stiamo provvedendo a chi va inviata all'urp? tramite pec, raccomandata o agli sportelli catastali? cosa ci scriviamo su sta dichiarazione? due righe in carta semplice? grazie
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
12 Ottobre 2017 alle ore 15:50 - carmelob

Re: Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
oggi sono stato in catasto, e nessuno sapeva dirmi dove inviare la lettera
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
12 Ottobre 2017 alle ore 10:39 - venturiniluciano

Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
caro "geolive staff" (tony?ezio?altri?) da quanto ci conosciamo "virtualmente"?
quanta strada abbiamo fatto assieme, ed assieme a tutti gli iscritti?
ma pensate veramente che era riferita a voi sta roba qua ? link

il riferimento non è certo geolive, il "terrorismo psicologico" lho sentito (anche personalmente) da colleghi sparsi per l'italia (e ben documentati da post anche qui come in altri forum e social network) che riferiscono di funzionari allo sportello che hanno dato indicazioni ben diverse da una circolare che ahimè è stata rilasciata praticamente a metà ottobre dopo esser stata anticipata da qualche provinciale che ne ha citato contenuti,.
cosa hanno detto questi funzionari degli urp fra luglio ed agosto ? ex rurali....la data da indicare è 30/11/2012 ? ricordate ? e qui a scrivere che la norma non dice questo (ma nel frattempo hanno fatto pagare il ravvedimento operoso anche se non dovuto, classica da totò "e io pago", perchè in italia se paghi sei convinto di evitare ulteriori controlli)
e le lettere spedite che prevedono la possibilità di dare indicazioni via online anzichè in modalità cartacea ? bene online è possibile allegare foto ? no certo che no
allora ti senti dire allo sportello che non bisogna fare online ma cartaceo perchè obbligatorio (?) alle gare le foto (ma nella lettera non c'è scritto)
nella lettera non c'è scritto 60 giorni, eppure tutti parlano di 60 giorni (certo e da quando li conteggi se la lettera ricevuta non è una raccomandata)
copia&incolla ? beh quanti documenti troviamo in interenet dove si confodono i 6 mesi previsti con indicati in corrispondenti 60 giorni !!! ???? (scritti da siti che rappresentano una branchia dell'ordinamento professionale)

le prime indicazioni già mesi fa parlavano di 1.000.000 (un milione) di fabbricati da accatastare indicando già l'obbligo del ravvedimento operoso di 172 euro
saggiungendo un tipo mappale per conferma e una pratica docfa altri 115 di tributi? si insomma 300 euro minimo di incasso per lo stato
azz praticamente 300.000.000 (trecento milioni) di incasso ? ah che bella finanziaria
peccato che hanno fatto il conto senza l'oste
qualcuno ha sbagliato previsioni ? ma tanto in italietta nessuno ne paga mai le conseguenze (a parte i possessori di partita iva)
copia&incolla riferito ad esempio al mancato riconoscimento di ruralità ai fabbricati strumentali con tanto di sentenze di cassazione ? mah ...ne vengono citate due la 24227 e 24300 del 2009
ma la prima non concerne la materia catastale bensì "Ragionevole durata del processo - Danno - Liquidazione", quella corretta è la 24299...

basta sul serio, mi fermo qua (ne avrei una montagna di riflessioni)
caro "geolive staff" vi voglio troppo bene per offendervi anche per sbaglio
e nel caso contrario allora nel dubbio mi inchino e mi scuso
mi sono spiegato male ? non ci siamo capiti ?
beh mi permetto di "riderci su" (come un buon veneto polenton)
leggete qui
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
12 Ottobre 2017 alle ore 18:15 - eziomil

Re: Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
Tranquillo Luciano non ci sono problemi non hai nulla da cui scusarti. Abbiamo solo ripreso il concetto tuo anche perchè è un sentimento ancora adesso diffuso. Siccome qualcun'altro ha anche chiesto le fonti vi abbiamo anche accontentati in questo.

Ricordatevi sempre che le news di Geolive sono una fonte autorevole e nel dubbio preferiamo non scrivere.
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
12 Ottobre 2017 alle ore 22:16 - EALFIN

Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
In riferimento alla Nota prot. 213605 del 10 ottobre 2017, a parte molti chiarimenti che apparivano più o meno scontati anche prima, tre sole notizie ho appreso come nuove e/o che comunque hanno sciolto alcuni dubbi mai o quasi mai chiariti in precedenza:

- il primo è che per gli edifici diruti, demoliti, ecc. viene fatto un elenco da inviare ai Comune per la pubblicazione sull'Albo Pretorio;

- il secondo è che per gli edifici che hanno perso la ruralità vanno dichiarati con la Tipologia Docfa "Fabbricato ex Rurale art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06";

- il terzo è che come data di ultimazione lavori, nei casi di fabbricati rurali che hanno perso la ruralità, va messa la data di perdita della ruralità specificando nella relazione che tale data si riferisce alla perdita di ruralità, oltre a specificare le circostanze che hanno causato tale perdita di ruralità.

Quando al penultimo periodo della suddetta Nota si parla che "la notifica degli atti di contestazione è prevista a fine ottobre", non si parla invece della notifica degli atti di liquidazione sanzioni.

A mio avviso per "atti di contestazione" si intende e continuerà ad intendersi, salvo essere smentito a fine ottobre, l'invito ad accatastare i fabbricati censiti come rurali e che non risultano ancora censiti al Catasto Fabbricati, il tutto nel termine massimo di 90 giorni, pena l'intervento in surroga di cui all'art. 1, comma 277 della Legge n° 244/2007 (come anche richiamato nella Nota suddetta del 10 ottobre 2017) il quale non dice altro che questo:

277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recita testualmente:

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita' immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Quanto sopra per precisare che, a mio avviso, si continua ancora erroneamente a parlare di sanzioni che verranno contestate a fine ottobre mentre le sanzioni possono essere applicate, sempre a mio avviso, solo dopo aver presentato il Docfa (anche d'Ufficio in surroga) e solo nei casi previsti dalla Legge.

Infatti non esiste (e, se esiste, chiedo gentilmente di venirne a conoscenza) alcuna norma che comporti l'automatica applicazione di qualsiasi sanzione in caso di omesso accatastamento dei cosiddetti fabbricati rurali.

Continuo ancora a sostenere che, siccome non tutti anzi pochi hanno provveduto a regolarizzare la situazione catastale, le contestazioni saranno eseguite principalmente a carico di quei soggetti possessori di fabbricati dai cui accertamenti sia emerso, senza ombra di dubbio, che persiste l'obbligo di accatastamento, con o senza requisiti di ruralità, omettendo di notificare, per ora, gli atti di contestazioni a quei fabbricati per i quali persiste anche un minimo di incertezza in merito all'obbligo di adempiere agli aggiornamenti catastali.

Quanto sopra perchè un ufficio provinciale non può ricevere in 3 mesi migliaia di pratiche di accatastamento derivati da atti di contestazioni ed invito ad adempiere entro 90 giorni.

Naturalmente si avvicina la data prevista per la ricezione degli atti di contestazioni e sarei curioso di sapere come andrà a finire.

Altro dubbio deriva dal fatto che, a mio avviso, l'Agenzia delle Entrate non ha e non può avere gli strumenti per contestare una diversa data, come dichiarata dalle parti, circa la perdita dei requisiti di ruralità.

Questo perchè la perdita dei requisiti di ruralità si può avere anche in riferimento all'uso (non verificabile) che si può fare di un immobile e non necessariamente dalla sola persistenza dei requisiti soggettivi del possessore.
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
18 Ottobre 2017 alle ore 17:30 - furina

Re: Re: Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
Quindi un fabbricato censito ancora come rurale ma che in realtà ha perso i requisiti di ruralità da oltre 20 anni (essendo adibito a civile abitazione e locale deposito), portandolo all'urbano a seguito di lettera del Catasto, deve pagare le sanzioni ? Da quanto mi hanno riferito al catasto se nel docfa si dichiara l'effettiva data di perdita dei requisiti di ruralità, specificando il tutto nella relazione tecnica, le sanzioni non sono dovute....
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
18 Ottobre 2017 alle ore 21:29 - EALFIN

Re: Re: Re: Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
Stamane un Docfa (inviato ben da venerdì pomeriggio) mi è stato approvato. Abbiamo dichiarato (è la realtà) una perdita di ruralità risalente alla data di entrata in vigore delle nuove norme in tema di riconoscimento dei requisiti di ruralità delle abitazioni (e relative pertinenze) ovvero il 30 dicembre 1993. Infatti il possessore non possedeva, da allora e fino a tuttora, i requisiti relativi al volume d'affari pari ad almeno la metà del reddito complessivo. Anche oggi dichiara un reddito maggiore di 14.000,00 Euro ovvero maggiore del doppio di Euro 7.000,00 inerente un volume d'affari riferibile ad un soggetto in possesso di una piccola azienda agricola e che non raggiunge detto importo di volume d'affari annuo come stabilito dalla norma. Non abbiamo richiesto il ravvedimento operoso ed inoltre, con allegato al Docfa, abbiamo spiegato molto dettagliatamente le ragioni di perdita di ruralità e relativo periodo. La tipologia Docfa utilizzata è quella dettata dalla Nota 213605/17 e come data di ultimazione lavori quella di perdita ruralità. In relazione è stato specificato che la data indicata in Docfa si riferiva a quella di perdita di ruralità e che l'anno di costruzione era il ........... , sempre come previsto dalla medesima Nota del 10 ottobre 2017. Naturalmente non potranno pervenire in futuro sanzioni e se perverrano (in modo non legittimo) ci si appellerà a tutte le sedi opportune. Spero che quanto sopra precisato risulti utile a qualche collega che si trovi in situazioni simili.
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
19 Ottobre 2017 alle ore 15:32 - gifo82

Re: Re: Re: Re: Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
ho un mio cliente impiegato statale che ha un uliveto di 2000 mq e ha la p.iva agricola. All interno insiste un manufatto di 30 mq destinata a deposito. Anche se il mio cliente non ha i requisiti soggettivi, si possono richiedere i requisiti di ruralità essendo manufatto un deposito?
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
19 Ottobre 2017 alle ore 11:28 - uli

Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
Questa nota non è stata ancora divulgata dal collegio di mia appartenenza, mi chiedo: dovendo fare una segnalazione da parte del tecnico incaricato per evitare la contestazione fino a metà del mese di novembre che riferimenti cito nella segnalazione?

Mi sembra tutto mal programmato, privo di chiarezza...c'è tanta confusione, ma perchè? Ci voleva tanto ad esporre pochi e semplici concetti, soprattutto in tempo utile? Sono convinto che quando mi presenterò al catasto con questa segnalazione su un pezzo di carta qualunque l'addetto cadrà dalle nuvole....
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
19 Ottobre 2017 alle ore 12:02 - uli

Re: Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
l'ho trovata

AGENZIA DELLE ENTRATE – Nota 10 ottobre 2017, n. 213605
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
19 Ottobre 2017 alle ore 17:28 - aristide

Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
21 Ottobre 2017 alle ore 11:21 - Enzino00

Re: Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
Buongiorno. Ho una questione da sottoporvi. Mio padre, tanti anni fa, ha iniziato la costruzione di una casa destinata a me è mio fratello, fermandosi nella costruzione alle mura esterne ed il tetto. Qualche anno dopo mio fratello, in procinto di sposarsi, ha completato il primo piano ed il piano terra e li ha incatastati. La casa ha il piano terra adibito a ricovero auto e cantine, il primo piano adibito ad abitazione, ed il secondo piano che presenta esclusivamente le pareti esterne ed è rimasto di proprietà dei miei genitori.

La questione è la seguente: qualche mese fa mio padre ci ha lasciato. Vorrei capire 1)se è necessario l'incatastamento del secondo piano al fine di inserirlo nella successione; 2) in tal caso, premettendo che non ho intenzione ne possibilità di apportare le modifiche alla parte dell'immobile per renderlo abitabile nel mesi termine, in quale categoria bisognerebbe incatastarlo?

Vi ringrazio in anticipo per i chiarimenti...
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
19 Ottobre 2017 alle ore 17:28 - aristide

Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
19 Ottobre 2017 alle ore 17:38 - aristide

Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
A me della nota sopra riportata ha colpito quanto specificato al punto 2.

Viene spiegato come ci si deve comportare nel trattare tutti quei FR che hanno perso i requisiti di ruralità, magari anche da 15-20 anni. O forse, che nemmeno li hanno mai avuti.

Sì, è una nota interessante.....solo che, viene emessa con quasi tre mesi di ritardo.

Se fosse stata emessa a fine Luglio, si sarebbe evitata ambascia e confusione per molti tecnici che hanno finito col pagare le sanzioni.

In merito alle sanzioni stesse, anche quando dovute, procura un sorriso amaro il fatto che non sta scritto da nessuna parte che vi è l'obbligo di pagare le stesse contestualmente all'invio della pratica Docfa col Sister. A maggior ragione, questo ragionamento doveva produrre calma e tranquillità anche nel trattare quei casi dove vi era incertezza.

Perché comunque una volta eseguito l'accatastamento, questo era stato fatto entro i 5 anni dalla data del 30/11/2012 (per i FR che avevano i requisiti di ruralità) e quindi vi era una data certa che testimoniava il ravvedimento operoso.

Ossia la sanzione pari a 172 era blindata, non poteva aumentare sia che la si pagasse insieme all'invio del Docfa sia che venisse successivamente contestata con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.

Per gli altri casi, si conferma la difficoltà oggettiva di verificare la data per la perdita dei requsiti di ruralità, tanto più se il titolare non ha mai svolto attività agricola.

Faccio ancora un complimento ad alcuni dei tecnici che scrivono in questo forum, i quali in virtù della loro preparazione e conoscenza della materia, non si sono turbati più di tanto.


E a quanto pare, la resa dei fatti ha dato loro ragione.

Aristide
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
26 Ottobre 2017 alle ore 18:08 - geogradi

Re: Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
il mio collegio mi ha mandato questo e ve lo inoltro come promemoria.

26/10/2017 - Agenzia Entrate - Direzione Prov.le di Parma - Ufficio Prov.le Territorio
(Pubblicata da Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma)

Si pubblica il comunicato, ricevuto in data odierna, dalla Direzione Provinciale Agenzia Entrate di Parma - Ufficio Provinciale - Territorio

""Oggetto: Fabbricati rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto fabbricati (art.13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201) - Comunicazioni in merito al differimento invio
contestazioni

Facendo seguito a quanto già comunicato da questo Ufficio, con nota prot. 52595 del 10 ottobre u.s., a firma del Direttore provinciale, avuto anche riguardo delle più recenti informazioni pervenute per le vie brevi dalle Direzioni, si comunica a Codesti Ordini e Collegi che a breve si avvieranno le notifiche degli atti di contestazioni per i soggetti inadempienti.


Pertanto gli atti di aggiornamento predisposti dai tecnici professionisti dovranno essere presentati entro e non oltre il 15 novembre 2017, così come peraltro indicato ai Consigli Nazionali dalla Direzione Centrale Catasto Cartografia e Pubblicità Immobiliare con nota prot. 236518 del 25 ottobre 2017.

Distinti saluti.

f.to Il Direttore Provinciale
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
10 Novembre 2017 alle ore 12:47 - Gio85

Re: Re: Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
Buongiorno preso atto che in questi giorni l'Agenzia sta inviando a tutti gli intestatari di fabbricati rurali o loro porzioni, ovvero a coloro che dopo il ricevimento della lettera "bonaria " non hanno ottemperato ad alcuna segnalazione o accatastamento una sanzione pari a 1032.00 € sono qui a esprimere le mie considerazioni e contestualmente a chiedere il vostro parere.

La sanzione di 1032.00 € viene inviata a tutti indistintamente però secondo il mio giudizio bisogna distinguere 2 gruppi:

1. COLORO CHE POSSIEDONO I REQUISITI DI RURALITA'

2. COLORO CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI RUARALIA' IN DATA DA DEFINIRSI CASO PER CASO MA COMUNQUE SEMPRE OLTRE I 5 ANNI

Considerato ciò si può affermare che chi ha ancora i requisiti di ruralità incorrerà in sanzione 1032.00 € ridotta a 1/3 se pagata entro 60 gg, ma chi aveva già perso i requisiti di ruralità non dovrebbe pagare la sanzione in quanto estinta per avvenuta prescrizione.

La prova dell'estinzione per prescrizione deriva dal fatto che ogni pratica DOCFA redatta prima del 30.10.2017, ma anche in questi giorni, con indicazione precisa della perdita dei requisiti di ruralità con data superiore ai 5 anni veniva accettata senza nessuna sanzione proprio in virtùi della prescrizione sopraggiunta.

In sintesi la sanzione per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità da tempo immemore dovrebbe essere prescritta secondo questo principio e quindi ogni lettera recapitata a proprietari ricadenti in tale tipologia risulterebbe illegittima e oggetto di ricorso.

A voi le conclusioni e considerazioni in merito considerata la mole di lettere in arrivo.

Giorgio
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
30 Novembre 2017 alle ore 21:52 - gianni.montalto

Re: Re: Re: Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
07 Dicembre 2017 alle ore 22:58 - LiKimba

Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
Bene, siamo arrivati ormai oltre il periodo di scadenza previsto. So che sono già pervenute le prime lettere con le sanzioni, qualcuno di voi può cortesemente dire cosa è indicato in esse? grazie
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento
15 Dicembre 2017 alle ore 11:25 - Talitacum

Re: Re: FABBRICATI RURALI : LE SANZIONI A FINE OTTOBRE
Buongiorno,

è presente l'elenco dei mappali con il conteggio delle sanzioni complete. Se paghi e sistemi gli accatastamenti entro 60 gg vengono ridotte ad un terzo della somma.

Sono allegati gli f24 per il pagamento.
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo commento


 
Ultime guide:
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

TipologieP10

Software gratuito per scegliere la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie