Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ News / rassegna stampa / 2006 / 7 / 16 / Deposito TT.F. in comune. Diritti di segreteria ed...
News

16 Luglio 2006 - Deposito TT.F. in comune. Diritti di segreteria ed imposta di bollo.

Scovato da internet metto a disposizione dei forumnisti una memoria
dello Studio legale "Della Fontana" in Modena inerente il supposto
pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per il
deposito in comune dei tipi di frazionamento e dei tipi mappali con
stralcio d'area.
Per quanto io ne possa capire la memoria mi sembra molto ben documentata e motivata.
Mi auguro che possa tornare utile.
Ovviamente un sentito grazie allo Studio legale "Della Fontana".

STUDIO LEGALE DELLA FONTANA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
41100 MODENA - VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 30


AVV. GUGLIELMO DELLA FONTANA
AVV. GIOVAN LUDOVICO DELLA FONTANA
AVV. ALBERTO DELLA FONTANA
AVV. M. PAOLA MARANI
AVV. FRANCESCA CALZOLARI

Modena, 5 maggio 2005

SPETT.LE ASSOCIAZIONE GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI DELLA
PROVINCIA DI
MODENA


OGGETTO:
parere in ordine ai diritti di segreteria ed all'imposta di bollo con
riferimento al deposito di tipi di frazionamento catastale presso il
Comune ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 (già art. 18 della L.
n. 47/85).

Come cortesemente richiestomi rispondo al quesito
concernente l'assoggettamento ai diritti di segreteria e all'imposta di
bollo dell'attestazione di deposito di tipi di frazionamento catastale
presso il Comune.
Al riguardo rilevo innanzitutto, che, come già
scritto nel mio parere in data 25 gennaio 2005, i “diritti di
segreteria” costituiscono, in genere, il corrispettivo dovuto ad enti
od uffici pubblici per la prestazione di servizi od attività.
Detti
corrispettivi sono conosciuti con denominazioni varie come diritti di
copia, di visura ecc, tali da costituire un complesso che si inquadra
nella vasta gamma ricondotta nel generico concetto di "diritti di
segreteria".
Questi ultimi hanno, per concorde dottrina, natura giuridica di tassa.
Tali
diritti hanno natura essenzialmente tributaria e ricadono, in quanto
tali, nella riserva di legge stabilita dall'art. 119 Cost.
Fin dalle
prime leggi dello Stato italiano il disbrigo di un atto o il rilascio
di un documento, comportava per il richiedente il pagamento di "diritti
di segreteria".
Già la Tabella n. 3, allegata al Regolamento per
l'esecuzione della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale,
approvato con R.D. 8 giugno 1865, n. 2321, conteneva infatti
l'elencazione dei diritti di segreteria.
L’ "elenco descrittivo"
delle "tasse ed emolumenti" spettanti ai Comuni ed alle Province, venne
poi inserito nel Regolamento comunale e provinciale approvato con R.D.
19 settembre 1899, n. 394.
La disposizione venne ripresa negli artt.
172 e 265 del nuovo Testo unico della legge comunale e provinciale 21
maggio 1908, n. 269, e nell'Allegato n. 5 al Regolamento approvato con
R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.
La tabella dei diritti di segreteria
oggi vigente è la tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, le
modificazioni successive si riferiscono tutte alla L. n. 604 del 1962.
L'art.
10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella L. 19 marzo 1993,
n. 68, ha inoltre istituito diritti di segreteria che i Comuni sono
tenuti ad applicare sui seguenti atti urbanistico-edilizi:
a) certificati di destinazione urbanistica, previsti dall'art. 18, comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47;
b) autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in L. 25 marzo 1982, n. 94;
c)
autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad
esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
d)
autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero d'iniziativa dei
privati, di cui all'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
e)
autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della
L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
f) certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia;
g) concessioni edilizie.
Mi
viene riferito che alcuni Comuni della Provincia di Modena applicano i
diritti di segreteria previsti dalla lettera f) dell'art. 10 del D.L.
n. 8/93 anche in caso di deposito di tipi di frazionamento catastale ai
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 18 della L. n.
47/85).
Tale ultima norma prevede che i tipi di frazionamento
catastale dei terreni non possano essere approvati dall'ufficio tecnico
erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per
attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato
depositato presso il Comune.
Al riguardo rilevo che l'attestazione
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 è equiparabile a quella
generalmente rilasciata in caso di deposito di un qualsiasi atto presso
gli uffici comunali (ed in particolare presso l'ufficio protocollo).
E
per l'attestazione dell'avvenuto deposito di atti presso i propri
Uffici, l'Amministrazione Comunale non percepisce alcun diritto di
segreteria.
Inoltre l'attestato di avvenuto deposito di un tipo di
frazionamento catastale non rientra all'evidenza tra le certificazioni
ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia di cui alla lettera f)
dell' 10 del D.L. n. 8/93, con conseguente inapplicabilità di tale
articolo.
Il tipo di frazionamento catastale non è infatti un atto avente natura urbanistico-edilizia.
Ritengo
pertanto che i diritti di segreteria non siano dovuti in caso di
deposito di tipi di frazionamento catastale presso il Comune ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 18 della L. n. 47/85)".
Quanto
poi all'imposta di bollo, rilevo che, per quanto sopra detto,
l'attestazione di deposito prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001
si traduce in una mera "ricevuta" (molto spesso consistente
nell'apposizione di un timbro) sul tipo di frazionamento presentato,
così - come avviene in caso di deposito di un qualsiasi atto presso gli
uffici comunali (ed in particolare presso l'ufficio protocollo).
E
l'apposizione di tale ricevuta da parte del Comune non rientra tra gli
"atti" delle pubbliche amministrazioni, rilasciati a privati in
originale in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72
sull'imposta di bollo.
Pertanto, a mio parere, non è affatto
condivisibile la risoluzione ministeriale n. 302625 del 23 novembre
1987 nella parte in cui afferma che l'attestazione in esame
rientrerebbe tra gli atti previsti dall'art. 6 (ora art. 4) della
Tariffa.
Tale risoluzione parte infatti dal presupposto erroneo che
l'attestazione di deposito si traduca in un vero e proprio "atto"
dell'amministrazione e non in una mera ricevuta sul tipo di
frazionamento, attestante la sua presentazione in Comune.
In
conclusione ritengo che l'attestazione di deposito di tipi di
frazionamento catastale presso il Comune ai sensi dell'art. 30 del
D.P.R. n. 380/2001 (già art. 18 della L. n. 47/85), non sia soggetta né
ai diritti di segreteria né all'imposta di bollo.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, porgo i più cordiali saluti.
(Avv. Giovan Ludovico della Fontana)

Commenti:

Devi essere un utente registrato per commentare!

Se fai già parte della nostra community usa il box in alto a destra o clicca qui per accedere con le tue credenziali, altrimenti clicca qui per registrarti, è gratis!!!


** Non ci sono commenti **


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

TipologieP10

Software gratuito per scegliere la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie