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27 Giugno 2009 - Deposito Frazionamenti....circolare guida
E' pervenuta una nota esplicativa a tutti gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio che spiega in maniera chiara e univoca , come comportarsi nei casi di frazionamento, per quanto riguarda il deposito e il pagamento dei tributi.
Ritengo questa circolare importante perchè, sopratutto in un caso, rivoluziona la vecchia operatività fin qui utilizzata da alcuni Uffici.
Ezio MilazzoNota n.30707 del
3/6/2009
Oggetto: Deposito atti di aggiornamento cartografico in Comune
Pervengono alla scrivente quesiti in merito alla presentazione in
catasto degli
atti di aggiornamento cartografico con specifico riferimento alle
fattispecie
connesse al deposito presso i Comuni, in ottemperanza alle disposizioni
dettate
dall'articolo 30, commi 5 e 10, del testo unico dell'edilizia approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n.380.
Al riguardo la scrivente ritiene di aver dato già in precedenza ogni
utile
indicazione necessaria.Nel merito della richiesta avanzata, si
richiamano i
contenuti delle seguenti comunicazioni:
- circolare n. 5,
prot. n.3/786 del 18.3.1985;
- circolare n. 7,
prot. n.3/2925 del 27.7.1992;
- nota prot. n.
68702 del 4.9.2003;
- nota prot. n.
65090 del 18.9.2008.
Pur tuttavia, si ritiene utile
fornire ulteriori indicazioni
di chiarimento in merito alla questione, allegando alla presente uno
schema
sintetico riportanti le più frequenti casistiche.
Nell'ipotesi individuata come "A", la parte
obbligata
inserisce in mappa, con il documento di aggiornamento cartografico, il
fabbricato individuato con l'identificativo 100b e la relativa corte
graffata. Con
lo stesso documento, sono individuate due ulteriori particelle (100c e
100a),
ne consegue che per il tipo in argomento è previsto il deposito presso
il
Comune e la corresponsione dei tributi dovuti per la presentazione
contestuale
del tipo mappale e del tipo di frazionamento.
Con riferimento all'ipotesi individuata con la lettera "B",
necessariamente, il tipo mappale va depositato presso l'Ente locale, in
quanto
si individuano un fabbricato ed una corte con l'identificativo 100b,
unitamente
all'area contrassegnata con l'identificativo 100a che continua ad
essere
ordinariamente censita nell'ambito delle particelle di catasto terreni.
Per tale fattispecie non sono dovuti i tributi speciali connessi
all'approvazione dei tipo di frazionamento, in quanto viene individuata
una
area residuale, mediante stralcio da particella di maggiore
dimensioni.Fa
eccezione il caso in cui al tipo mappale il professionista voglia fare
assumere
la valenza di un tipo frazionamento ordinario; infatti in tale ultima
circostanza sono dovuti anche i tributi per tale adempimento.
Infine, per la fattispecie individuata al caso "C",
i tributi
speciali per l'approvazione del tipo di frazionamento non sono dovuti,
in
quanto trattasi in modo evidente di tipo mappale e non è fatto obbligo
del
deposito presso il Comune.
Si ritiene utile rammentare che la previsione dell'equiparazione del
tipo
mappale al tipo di frazionamento ai fini del deposito, per le
fattispecie
individuate alle lettere "A" e "B", risulta
specificatamente prevista dall'art. 1 , comma 5, del decreto
del Ministro
delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, che testualmente si riporta: " Le
modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono
uniformate a
quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi
comportino
costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori
dimensioni".
Gli Uffici Provinciali sono pregati di verificare che la prassi
adottata sia
conforme alle disposizioni sopra impartite, e le Direzioni regionali a
controllarne l'esatto adempimento.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Franco Maggio)
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30707.pdf
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