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Autore voltura...conseguenze mancata registrazione di...

geoalfa
(GURU)

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Inviato: 30 Agosto 2009 alle ore 11:33

posto che:
nel 2006 è morto un tizio, questo aveva 2 eredi (Mario e Lucia).
La successione e' stata fatta, prima una e successivamente una modificativa.
Le volture non sono state introdotte in atti.
Nel 2008
Mario ha venduto la sua quota su meta' dei beni, e il notaio ha fatto la voltura automatica.
Adesso Lucia vuole vendere i suoi beni, ma il nuovo notaio gli dice di presentare la voltura della successione di Tizio.
Il problema che adesso in visura in alcuni beni caduti in successione non vi e' piu' il nome di tizio in quanto il notaio lo ha cancellato con il suo atto nel 2008
Come posso presentare la voltura della successione di tizio se alcuni beni caduti in successione non sono piu' intestati catastalmente a questo in quanto gia' cambiati dal notaio???
PS il catasto ha anche inserito una riserva!!!
Come compilo voltura 1.0?
Presumo che basti fare la voltura della successione modificativa ?


************
Mi sfugge una cosa:
Il notaio che ha volturato l'atto del 2008 in cui vende la quota Mario, ha cancellato Tizio, e Lucia ovviamente non c'era;
la nuova proprietà acquirente che quota ha in atti, non certamente l'intero perchè acquista una porzione.
E la rimanente, in atti, a chi è intestata?

*************
solitamente quando il catasto inserisce la dicitura passaggi intermedi da esaminare fa riferimento ad eventuali volture presentate, ma non inserite ancora in atti.
Fare un atto notarile senza che venga presentata la voltura per successione, che ne legittima "catastalmente" gli eredi, è assolutamente sbagliato.

*************
Spesso e volentieri i notai fanno l'atto anche se la ditta catastale non coincide a pieno con il venditore, il quale è il vero responsabile.
Ecco perchè nell'atto non c'è da stupirsi se si legge:
"Le parti concordemente hanno esonerato me Notaio dall'incarico di eseguire le ricerche presso l'agenzia del territorio competente, onde accertare la piena disponibilità e la libertà da vincoli ipotecari e simili, in quanto hanno dichiarato di essere certe dello stato dell'immobile oggetto del presente atto.
La parte venditrice garantisce, volendo in caso contrario rispondere dell'evizione, la piena e perfettà proprietà di quanto venduto, e la libertà da pesi, oneri e vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ...."

*************
Quella dichiarazione esonera il Notaio dalla principale funzione a cui è chiamato nell'esercizio della sua attività di pubblico ufficiale:
controllare la situazione ipotecaria dell'immobile.
Non c'è niente di male, lo può fare, basta rendere edotte le parti.

************
La questione giuridica oggetto della vicenda riguarda l'eventuale sussistenza di una responsabilità (contrattuale) del notaio per omissione dell'obbligo di effettuare preventivamente le necessarie visure catastali relative al bene immobile oggetto del contratto.
Tuttavia per cercare di dare risposta al quesito, è prima necessario accertare il contenuto e la natura dell'attività del notaio.
In particolare l'attività del notaio è solo una attività di natura certificativa della volontà dei soggetti che a lui si rivolgono, oppure esiste un quid pluris , cioè un diverso ed ulteriore complesso di attività consistente nel compimento di determinati atti?.
Va osservato che la posizione della giurisprudenza a riguardo è piuttosto chiara, nel senso di ritenere che l'attività del notaio non sia un'attività meramente certificativa e di ricezione della volontà altrui.
Infatti, per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, nonché l'informativa al cliente sul suo esito e, nell'ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la dissuasione del cliente dalla stipula dell'atto, costituiscono degli obblighi derivanti dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché pur essendo il notaio tenuto, quale professionista, ad una prestazione di mezzi e non di risultato, l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive, necessarie affinché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto (Cass. 5946/1999).

E' solo un esempio, ma ne discende che non possiamo scrivere di getto le nostre impressioni e/o convinzioni, senza essere certi (o quasi) che siano legittime e valide.



da:http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19154#99395

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boluigi; totonno; ironman; Ioria; dado48;

Ultimo aggiornamento: 01 Maggio 2013 alle ore 10:51
 
 

 

 

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