Tolleranze superfici catastali La tolleranza prevista è differenziata in funzione della scala del foglio.
La tolleranza per i fogli in scala 1/500, 1/1000 e 1/2000 è pari alla
√ ( S + 0.001) * A
mentre per la scala 1/4000 la tolleranza è pari al risultato dell'espressione precedente moltiplicato per 1.25.
Nel caso di superfici invece da confrontare tra reali e nominali occorre far riferimento all’ articolo 1538 Codice Civile, cioè 1/20 della superficie nominale.
Diverso è il confronto fra superfici reali per le quali si rimanda alla normativa relativa Circolare n. 2/1992.
Tolleranze superfici catastali Inviato da: antonio il: Sat,01/04/2006 - 18:29
In base alla circolare 5/89 le tolleranze sono le seguenti:
tra superfici nominali 1/20 cioè su 100mq t= 5 mq
tra superfici gia' calcolate da tipi precedenti e quindi con annotazione " SR" la
T = 1/3 x A / 1000 +
√ A
dove per A si intende la media tra la tua misurata e quella agli atti catastali .
Tolleranza nelle misurazioni Inviato da: Paolo Campioni il 05/04/2006 - 17:23
Le tolleranze tra la realtà ed il rilievo effettuato è di pochi cm ad esempio:
►per misurate sopra i 300 mt la tolleranza può variare dai 40 ai 70 cm
►per le misurate inferiori occorre applicare una formula diversa a seconda della orografia del terreno.
Detta d la distanza fra due punti del rilievo, ricavabile sulla base delle misure riportate nell'atto di aggiornamento, e detta D la corrispondente distanza misurata sul terreno nelle operazioni di collaudo attraverso metodologie o strumentazione di precisione intrinseca uguale o superiore a quelle utilizzate nella fase di rilievo di aggiornamento, dovrà risultare:
- IN ZONE URBANE O DI ESPANSIONE URBANISTICA:
[d - D] < 0.05 + (0.0013 x d) m per d < 300 m
[d - D] < 0.45 m per d > 300 m
- IN ZONE EXTRAURBANE PIANEGGIANTI P PARZIALMENTE ONDULATE:
[d - D] < 0.05 + (0.0016 x d) m per d < 300 m
[d - D] < 0.55 m per d > 300 m
- IN ZONE EXTRAURBANE CON TERRENO SFAVOREVOLE:
[d - D] < 0.10 + (0.0020 x d) m per d < 300 m
[d - D] < 0.70 m per d > 300 m
Ultimo aggiornamento: 03 Maggio 2014 alle ore 17:09