Fabbricati Rurali - Nuovi adempimenti in vista Per tutti quelli iscritti in catasto fabbricati, ma che mantengono i requisiti di ruralità, una nuova norma prevede l’onere di modificare la categoria catastale in:
- A/6 (per le abitazioni)
- D/10 ( per tutti i fabbricati strumentali ),
per mantenere l’esenzione dall’ICI ( art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 106).
Fino a oggi, non tutti i fabbricati rurali strumentali erano censiti nella categoria D/10 ( molti risultano censiti come C/2, C/6 o A/10, secondo l’uso a cui sono destinati ), e quasi nessuna abitazione era censita come A/6, una categoria da tempo non più utilizzata dall’Agenzia del territorio.
Oggi, però, la legge impone di utilizzare, per i fabbricati rurali, esclusivamente queste categorie catastali, negando in caso contrario il riconoscimento della ruralità ( e dunque l’esenzione dalle imposte ), che in precedenza era indipendente dalla categoria catastale.
I proprietari interessati devono presentare una domanda di variazione della categoria catastale.
Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità previsti dalla legge.
Il termine per presentare la domanda è fissato al 30 settembre 2011, quindi il tempo è poco, ma prima di procedere alla variazione bisogna attendere il decreto del Ministero dell’economia che deve stabilire le modalità applicative e la documentazione necessaria.
Nessun adempimento è invece previsto per gli immobili non ancora censiti in catasto fabbricati.
Ricordiamo che
si considerano fabbricati rurali gli immobili posti al servizio di terreni agricoli, in quanto utilizzati in modo strumentale all’attività di coltivazione, oppure quale abitazione dell’imprenditore agricolo.
Sono fabbricati rurali quelli destinati:
- alla protezione delle piante,
- alla conservazione dei prodotti agricoli,
- alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte,
- all’allevamento e al ricovero degli animali.
Sono espressamente considerati tali anche i fabbricati :
- utilizzati per l’agriturismo ( in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 ),
- quelli destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi ( di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ),
- quelli destinati ad uso di ufficio dell’azienda agricola,
- quelli destinati al ricoveto delle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna e all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
Possono essere considerati fabbricati rurali anche le abitazioni, ma in questo caso la legge è più restrittiva, per evitare facili abusi.
Lo stesso fabbricato, infatti, deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, che riveste la qualifica di imprenditore agricolo ed è iscritto nel registro delle imprese, per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito, che riveste la qualifica di imprenditore agricolo ed è iscritto nel registro delle imprese;
3) dai familiari conviventi a carico del proprietario o dell'affittuario, risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da pensionati per attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori di società agricola ( di cui all’art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ), avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, iscritta nel registro delle imprese;
6) dai dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda (a tempo indeterminato o a tempo determinato per più di cento giornate lavorative annue), assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.
Il volume d’affari derivante dalle attività agricole di chi conduce il fondo deve essere superiore alla metà ( un quarto nelle zone montane ) del reddito complessivo dichiarato dal soggetto, senza considerare le pensioni per attività svolta in agricoltura.
Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione Iva si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero.
Il terreno al cui servizio è posta l’abitazione deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario e avere una superficie di almeno 10.000 mq (3.000 mq in caso di colture specializzate in serra o funghicoltura o altra coltura intensiva, e nelle zone montane).
Infine, le abitazioni non devono: - avere caratteristiche di lusso, - né avere i requisiti per essere iscritti alle categorie A/1 e A/8."
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consultare anche:
www.geometri.av.it/admin_2/news/download... **** ****
da:
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26518#151335
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gaetano59; cesko;
Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 08:30