8mag2023 Circolare 11E Chiarimenti Frazionamenti EU
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4b9b0350-b283-c650-0fa4-bd4b526223e7 (ag... infine: tratto dalla: RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare 18 aprile 2024
OGGETTO: Aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni. Estensione della procedura Pregeo 10, versione 10.6.3.
2.2. Frazionamento degli Enti Urbani di cui alla circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023
La nuova versione “10.6.3 - APAG 2.15” della procedura Pregeo 10 consente l’automazione delle operazioni di frazionamento degli Enti Urbani (cfr. circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023), con l’introduzione di nuove funzionalità sia nel software disponibile ai professionisti sia nelle funzionalità disponibili agli operatori dell’Ufficio.
I frazionamenti interni al lotto urbano sono effettuati, salvo specifiche eccezioni, direttamente al Catasto Fabbricati, mediante presentazione di un atto di aggiornamento Docfa, con relativa identificazione e rappresentazione grafica (planimetrie e/o elaborato planimetrico) dei beni. In coerenza con le indicazioni di prassi finora fornite, il propedeutico frazionamento al Catasto Terreni, con atto di aggiornamento Pregeo, può invece essere richiesto nei seguenti casi particolari:
-> 1. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario cambia destinazione/qualità, perdendo la destinazione “Ente Urbano – cod. 282” o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”;
-> 2. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario, pur mantenendo la medesima destinazione
-- “Ente Urbano - cod. 282”
-- o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”,
deve costituire o entrare a far parte di un nuovo lotto;
-> 3. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione di un fabbricato ivi ubicato presenta caratteristiche costruttive proprie, potendosi considerare quindi fabbricato autonomo.
Si ritiene necessario chiarire, in via generale, che il frazionamento al Catasto Terreni è possibile, per esigenze di coerenza con i principi fondanti del sistema catastale, solo qualora la “particella derivata” perda ogni collegamento con il lotto urbano originario.
Viceversa, qualora la “particella derivata” mantenga un qualsiasi collegamento con il lotto urbano originario, non è consentito operare l’aggiornamento in cartografia mediante frazionamento al Catasto Terreni, in coerenza con quanto sopra rappresentato.
In sostanza, anziché effettuare il frazionamento degli Enti Urbani con atto di aggiornamento geometrico, l’operazione catastale deve essere effettuata nella stragrande maggioranza dei casi al Catasto Fabbricati, utilizzando l’elaborato planimetrico del Docfa, risultando il ricorso al Pregeo circoscritto a pochi casi residuali specificamente individuati e codificati.
La nuova versione “10.6.3 - APAG 2.15” della procedura Pregeo 10 consente ai professionisti di implementare la codifica e i conseguenti controlli automatici in modo che l’atto di aggiornamento presentato sia del tutto coerente con la casistica ammessa.
L’estensione della nuova versione del Pregeo consente di concludere il periodo transitorio di gestione manuale dell’operazione di frazionamento dell’Ente Urbano, attivato dalla Circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023, con evidenti vantaggi sia per l’Agenzia che per i professionisti.
Pertanto, a decorrere dal 1° maggio 2024, gli atti di aggiornamento geometrico recanti frazionamento di Enti Urbani dovranno essere presentati utilizzando esclusivamente la nuova versione del Pregeo .
Le modalità di compilazione, con l’individuazione delle diverse casistiche ammesse (da Caso B a Caso G di cui alla circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023), sono dettagliatamente illustrate nel paragrafo dedicato dell’allegato tecnico.
NOTA: E ventuali atti redatti con la versione 10.6.2 di Pregeo, presentati successivamente al 1° maggio 2024, saranno resi inidonei all’approvazione da parte dell’Ufficio.
Tuttavia, al fine di gestire alcune situazioni connesse alle peculiarità del sistema tavolare e nelle more della implementazione di specifiche ulteriori casistiche ammesse per l’utilizzo del Pregeo, per i soli atti di aggiornamento geometrico recanti frazionamento di Enti Urbani (cod. 282 e 278) presentati nei territori in cui vige il sistema del Libro Fondiario di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, potrà continuare ad essere utilizzata, laddove strettamente necessario, la versione 10.6.2 del software, anche successivamente alla data predetta.
In tali casi, il professionista giustificherà tale scelta nella Relazione Tecnica Libera, nel rispetto del principio della perfetta concordanza tra le risultanze del catasto fondiario e del libro maestro.
Ultimo aggiornamento: 02 Giugno 2024 alle ore 17:38