Causali per la presentazione delle pratiche DOCFA Sono determinanti e devono essere precisamente identificate per il buon esito dell'elaborato.
NUOVE COSTRUZIONI Per le nuove costruzioni la causale è intrinseca nella tipologia del documento specifico (nuova costruzione).
CANTINE Le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni sono da considerare UIU a se stanti.
Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente comunicanti con le abitazioni rientrano nella maggiore consistenza della UIU (punto 3.3.2 circolare 2/E del 1 febbraio 2016).
Tale tipologia è anche utilizzata per l’accatastamento delle Aree Urbane provenienti dai tipi di frazionamento di corti comuni e si riscontrano 2 casi:
1)- il B.C.N.C. in atti del Catasto Fabbricati. - La dichiarazione è contestuale a quella di variazione per “Ridefinizione di corte” o “Stralcio di particella/e n° xxx” a cui segue quella di accatastamento dell’area urbana;
2) - il B.C.N.C. non è in atti del Catasto Fabbricati: in questo caso oltre all’accatastamento della unità in questione, si accatasta (nel quadro “D”) anche il B.C.N.C.
Nella particella ove è presente una sola unità immobiliare residenziale unitamente a cantine e autorimesse, l’eventuale area di corte va individuata, di norma, come area esclusiva dell’abitazione e, conseguentemente, considerata ai fini del classamento e della determinazione della superficie catastale della suddetta unità abitativa (p. 3.3.1 circolare 2/E del 1 feb 2016).
UNITA’ AFFERENTI Per le unità afferenti invece si utilizza la causale che viene scelta fra quelle già previste dal programma:
-B1) Unità afferenti edificate in sopraelevazione
Questa causale si utilizza quando si dichiara una nuova UI edificata al di sopra di un fabbricato esistente.
-B2) Unità afferenti edificate su aree di corte
Questa causale si utilizza quando la nuova costruzione viene edificata su un Bene Comune Non Censibile.
Si presentano due casi:
·1) Il B.C.N.C. già agli atti del Catasto Fabbricati:
La dichiarazione è di completamento e quindi contestuale a quella di
Variazione (sono due dichiarazione conseguenziali) per
“Ridefinizione di B.C.N.C.”
· 2) Il B.C.N.C. non è in atti del Catasto Fabbricati,
Nella dichiarazione della unità, va dichiarato (quadro “D”) anche il B.C.N.C.
VARIAZIONI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE Nel caso si intervenisse su un immobile costruito, le causali sono molteplici.
In base alla tipologia di intervento si riscontrano le seguenti causali:
AMP Ampliamento
UFU Ultimazione di fabbricato urbano
RST Ristrutturazione
DET Demolizione totale
FUS Fusione
DIV Divisione
DEP Demolizione parziale
FRF Frazionamento e fusione
FRZ Frazionamento per trasferimento di diritti
VSI Diversa distribuzione spazi interni
VTO Variazione toponomastica
VDE Variazione della destinazione
VAR Altre cause di variazione (variazioni non comprese tra quelle codificate)
VRP Variazione per presentazione planimetria mancante
VMI Variazione per modifica d'identificativo
RUR Richiesta di ruralità
Le causali possono essere molteplici per la tipologia di intervento specifico (esempio: ampliamento e diversa distribuzione spazi interni).
Le causali compatibili: DIV >; DIV e FUS x; DIV e AMP x; DIV e DEP x; DIV e VSI x;
DIV e RST x; DIV e VTO x; DIV e UFU x; DIV e VDE x;
FRZ >; FRZ e AMP x; FRZ e DEP x; FRZ e VSI x; FRZ e RST x;
FRZ e VTO x ; FRZ e UFU x; FRZ e VDE x;
FUS >; FUS e DIV x; FUS e AMP x; FUS e DEP x; FUS e VSI x;
FUS e RST x; FUS e VTO x; FUS e UFU x; FUS e VDE x;
AMP >; AMP e DIV x; AMP e FRZ x; AMP e FUS x; AMP e VSI x;
AMP e RST x; AMP e FRF x; AMP e VTO x; AMP e UFU x;
AMP e VDE x;
DET >; DET e VTO x;
DEP >; DEP e DIV x- DEP e FRZ x- DEP e FUS x- DEP e AMP x-
DEP e VSI x- DEP e RST x- DEP e FRF x- DEP e VTO x-
DEP e UFU x- DEP e VDE x-
VSI >; VSI e DIV x- VSI e FRZ x- VSI e FUS x- VSI e AMP x- VSI e DEP x-
VSI e RST x- VSI e FRF x- VSI e VTO x-
VSI e UFU x- VSI e VDE x-
RST >; RST e DIV x- RST e FRZ x- RST e FUS x- RST e AMP x-
RST e DEP x- RST e VSI x- RST e FRF x- RST e VTO x-
RST e UFU x- RST e VDE x- RST e VAR x-
VTO >; VTO e DIV x- VTO e FRZ x- VTO e FUS x- VTO e AMP x-
VTO e AMP x- VTO e DET x- VTO e DEP x- VTO e VSI x-
VTO e RST x- VTO e UFU x- VTO e VDE x-
UFU >; UFU e DIV x- UFU e FRZ x- UFU e FUS x- UFU e AMP x-
UFU e DEP x- UFU e VSI x- UFU e RST x- UFU e FRF x-
UFU e VTO x- UFU e VDE x-
VDE >; VDE e DIV x- VDE e FRZ x- VDE e FUS x- VDE e AMP x-
VDE e DEP x- VDE e VSI x- VDE e RST x- VDE e FRF x-
VDE e VTO x- VDE e UFU x-
VAR >; VAR e VTO x-
Compatibilità tra causali ed operazioni di variazione: CAUSALE - IN SOPPRESSIONE - VARIAZIONE - COSTITUZIONE - CAUSALI Ampliamento - SI - NO - SI - ammette le
operazioni di
SOPPRESSIONE
per 1 UI
COSTITUZIONE
per 1 UI
Variazione toponomastica - NO - SI - NO - ammette le operazioni di VARIAZIONE per 1° più UI NO mod. 1N 2N 1^ - 2^ parte
Variazione Spazi interni - NO - SI - NO - ammette solo le
operazioni di
VARIAZIONE
per 1° più UI
SI mod. 1N
2N 1^ - 2^ parte
Ultimazione - NO - SI - NO - ammette solo le
operazioni di
VARIAZIONE
per 1° più UI
SI mod. 1N
2N 1^ - 2^ parte
Ristrutturazione - NO - SI - NO - ammette solo le
operazioni di
VARIAZIONE
per 1° più UI
SI mod. 1N
2N 1^ - 2^ parte
Demolizione Parziale - SI - NO - SI - ammette solo le
operazioni di
SOPPRESSIONE
per 1° UI
COSTITUZIONE
per 1° UI
SI mod. 1N
2N 1^ - 2^ parte
Demolizione Totale - SI - NO - SI - ammette la
SOPPRESSIONE di
1 o più UI
e COSTITUZIONE di
1 o più UI,
l'unità in costituzione
deve essere
una (F/1)
NO Mod. 1N o 2N
FRAZIONAMENTO e FUSIONE - SI - NO - SI ammette le operazioni
di SOPPRESSIONE
di 2 o più UI e
di COSTITUZIONE
di 2 o più UI e
SI Mod. 1N o 2N
1^ e 2^ parte
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO - SI - NO - SI ammette la
SOPPRESSIONE di
1 unità
COSTITUZIONE
1 unità
SI Mod. 1N o 2N
1^ e 2^ parte
DIVISIONE - SI - NO - SI ammette la
SOPPRESSIONE
(1 unità) e
COSTITUZIONE
(2 o più unità)
SI Mod. 1N o 2N
1^ e 2^ parte
FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DIRITTI - SI - NO - SI ammette la
SOPPRESSIONE
(1 unità) e
COSTITUZIONE
(2 o più unità)
da utilizzare solo in
presenza di unità
del gruppo F,
NO Mod. 1N o 2N
1^ e 2^ parte
FUSIONE - SI - NO - SI ammette la
SOPPRESSIONE
(2 o più unità)
COSTITUZIONE
(1 unità),
SI Mod. 1N - 2N 1^ e 2^
ALTRE CAUSE - SI - NO - SI ammette la
SOPPRESSIONE,
COSTITUZIONE
e VARIAZIONE,
SI Mod.1N- 2N 1^ 2^ p
PRESENTAZIONE PLANIMETRIA MANCANTE - NO - SI - NO ammette la SOLA
VARIAZIONE
(1 o più unità),
NO modelli 1N-2N,
NON va dichiarata
la sup. catastale
MODIFICA IDENTIFICATIVO - NO - SI - NO ammette la
SOPPRESSIONE
(1 unità)
COSTITUZIONE
(1 unità)
NO Mod1N-2N 1^ 2^ p
RICHIESTA DI RURALITA' - NO - SI - NO ammette la
VARIAZIONE
(1 o più unità),
NON vanno indicati i
dati di classamento e
relativi mod 1N / 2N,
NON va dichiarata la
superficie catastale
ALTRE CAUSALI Può essere utilizzata nei casi in cui il tipo di intervento apportato alla UI non ricada tra quelli previsti dalle causali codificate del programma Do.C.Fa.
Nell’indicazione della specifica della causale occorre non indicare:
- causali codificate;
- frasi abbreviate, incomprensibili o non facilmente interpretabili.
E’ obbligatorio utilizzare le indicazioni di:
· fraz. con cambio di destinazione (Circolare n.1/2006);
· fusione con cambio di destinazione (Circolare n.1/2006);
· dem. parz. con cambio di destinaz. (Circolare n. 4/2009);
· ampliamento con cambio destinaz. (Circolare n. 4/2009);
· fraz e fus. con cambio di destinaz. (Circolare n. 4/2009);
· dichiarazione di porzione di u.i.u. (nota prot. n.15232/2002);
· esatta rappresentazione grafica (da usare solo per correggere “piccoli errori grafici che non comportano mutazioni nella geometria della u.i.u. e variazioni del classamento”, tali errori devono essere espressamente dichiarati dal tecnico redattore nel campo relazione tecnica.
Da utilizzare anche nel caso di u.i.u. o porzioni sfuggite all’accatastamento (quali soffitte, cantine, annessi, ecc.) non rappresentate nella planimetria di appartenenza ma che comunque sono citate negli atti traslativi di proprietà e nella consistenza della uiu desumibile dal mod.5; può essere mantenuto il subalterno originario);
· dichiarazione di u.i.u. ex art. 19 D. L. 78/10 (da usare solo nel caso di attribuzione di Rendita Definitiva per gli immobili oggetto di Rendita Presunta);
· ridefinizione di B.C.N.C. (da usare in caso di edificazione di unità afferenti su aree di corte quando le unità derivate necessitano di intestazione);
· modifica descrizione elenco sub. (da utilizzare quando si modifica il campo descrizione dell’elenco subalterni per errore di parte o per variazione delle comunioni dei beni comuni), in questo caso andrà messo in variazione un qualsiasi B.C.N.C.;
· recupero di situazione pregressa da utilizzare quando si censiscono u.i.u. o porzioni sfuggite all’accatastamento (quali soffitte, cantine, annessi, ecc.) non rappresentate nella planimetria di appartenenza ma che comunque sono citate ed individuabili negli atti traslativi di proprietà ma non citati nella consistenza della uiu desumibile dal mod.5.
Per questa casistica, l’ Ufficio provvederà ad apporre la “riserva 2” (errati elementi catastali in atti).
Le uiu di cui sopra, possono essere dichiarate anche come unità afferenti indipendenti (circolare 2/E).
Per questa fattispecie non sono ammesse dichiarazioni Do.C.Fa. per “ampliamento” dell’unità principale o per “esatta rappresentazione grafica”.
Nel caso di mappale intero o comunque di unica uiu, le nuove porzioni in sopra/sotto edificazione verranno trattate in variazione con la causale “ampliamento” o come “unità afferente”:
1. se oggetto di atti di trasferimento pregressi (da indicare in relazione tecnica) vanno intestate al precedente proprietario per poi far seguire voltura per aggiornamento della ditta.
2. in assenza di titolo idoneo, va apposta la declaratoria “Ris1- ditta priva di titolo legale reso pubblico”.
· variazione per rettifica di errore materiale:
si utilizza per rettificare un errore nella redazione del DocFa imputabile alla parte (8,5 vani in luogo di 5,5 o l’inserimento di una classe sbagliata laddove un fabbricato abbia uno stato consolidato, altezza discordante rispetto a quella riportata in una precedente planimetria, ecc.).
L’unità immobiliare mantiene il subalterno originale e la variazione è soggetta al pagamento dei tributi catastali.
Tale errore, se oltre la parte grafica revisiona anche il classamento, deve essere rettificato entro un anno e, comunque, non oltre la data di validazione da parte dell’Ufficio.
Se l’errore è dovuto all’Ufficio in sede di classamento, si può procedere mediante presentazione di istanza di autotutela ai sensi del D.M. 37 del 11/2/1997 e relativa Circolare 7/2005.
· Per miglior identificazione planimetrica:
da utilizzare nei casi di variazione toponomastica, qualora si intenda aggiornare il dato della toponomastica anche nella scheda ( Allegato 3 circ. 2/2012 ).
Sono dovuti i diritti catastali in quanto la planimetria è già presente in atti.
· Modifica di identificativo catastale:
da utilizzare per aggiornare i dati di degli identificativi catastali anche nella Banca Dati Planimetrica in presenza di planimetria che non ha subito variazioni.
La variazione è soggetta a tributi.
Tale adempimento è facoltativo.
· Adeguamento categoria catastale:
può essere utilizzato esclusivamente per adeguare la categoria e/o classe delle unità immobiliari per le quali è stata fatta esplicita richiesta da parte del Comune ai sensi dell’Art. 1 comma 336 Legge 311/2004.