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Argomento: Frazionamento falso

Autore Risposta

gaetano59

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 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2012 alle ore 10:29

EFFEGI,

una curiosità, ma sul tipo allegato all'atto, nel riquadro "estremi di approvazione" che cosa c'è riportato?

(vedi l'immagine che ho allegato più sopra)

Immagino dei numeri a casaccio, una data e un protocollo che non esistono, altrimenti il notaio dove avrebbe preso gli estremi di approvazione riportati nell'atto?

Se (ma non ci voglio credere) invece non c'è riportato nulla è una bella gatta da pelare anche per il notaio...

saluti

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2012 alle ore 10:30

Per Gaetano59..

..nel "mio" T.F. è stato compilato il quadro relativo agli ESTREMI APPROVAZIONE.. prot. XXX e anno XXXX, senza altri riferimenti.

Volevo allegarne una immagine anche io... ma credo che in attesa degli sviluppi non sia il caso.

Saluti e ringraziamenti "veri" a tutti.

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gaetano59

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04 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2012 alle ore 10:58

"EFFEGI" ha scritto:
Per Gaetano59..

..nel "mio" T.F. è stato compilato il quadro relativo agli ESTREMI APPROVAZIONE.. prot. XXX e anno XXXX, senza altri riferimenti.

Volevo allegarne una immagine anche io... ma credo che in attesa degli sviluppi non sia il caso.

Saluti e ringraziamenti "veri" a tutti.





Allora .... se c'erano dei numeri falsi è chiaro che è un tipo falso.

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2012 alle ore 11:21

Purtroppo si.

Il problema adesso rimane solo la soluzione della "lite".

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2012 alle ore 11:40

..beh, alla fine mi sembra di capire che si procedera' ad un atto di "identificazione catastale", anche se lo definite di "rettifica catatasle",..... penso che definirlo di rettifica, non sia propriamente corretto, perche' non penso che verra' modificata alcuna volonta' rispetto a quando e' stato stipulato il primo atto (o scrittura privata, perche' la procedura e' la stessa), ma anzi si procede con la pratica catatsale ad identificare quanto deciso con l'atto precedente , da qui, almeno nella mia provincia, la definizione di "atto di identificazione catastale".



Saluti

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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2012 alle ore 11:44

Salve.

Oltre ad approfondire gli argomenti portati da Gaetano, che mi sembrano tutti degni di grande attenzione prima di accettare definitivamente l'ipotesi di falsità del Frazionamento, mi riferirei prevalentemente ad un diverso notaio; perché
"Gaetano59" ha scritto:
... è una bella gatta da pelare anche per il notaio...

e la tentazione di non "pelare" nulla potrebbe incidere sull'efficacia del desso.

Di cose utili ne sono già state scritte una quantità, e non vorrei dilungarmi senza costrutto; ma un paio di considerazioni penso si possano aggiungere:

- vero che l'atto stipulato manifesta la volontà delle parti, e quindi si potrà chiamare la parte recalcitrante al pieno compimento di quella volontà stipulando un nuovo atto;

- visto il tempo trascorso, può essere il caso di valutare l'opportunità di sondare l'usucapione, senza ulteriori approfonidmenti sui documenti oltre a quelli sufficienti ad accertarne l'inefficacia, anche parziale.

Pane per Avvocati in ognuno dei due casi, ma ogni tanto se lo guadagnano

Leonardo Gualandi

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 10:41

"Leo" ha scritto:
Salve.

Oltre ad approfondire gli argomenti portati da Gaetano, che mi sembrano tutti degni di grande attenzione prima di accettare definitivamente l'ipotesi di falsità del Frazionamento, mi riferirei prevalentemente ad un diverso notaio; perché
"Gaetano59" ha scritto:
... è una bella gatta da pelare anche per il notaio...

e la tentazione di non "pelare" nulla potrebbe incidere sull'efficacia del desso.

Di cose utili ne sono già state scritte una quantità, e non vorrei dilungarmi senza costrutto; ma un paio di considerazioni penso si possano aggiungere:

- vero che l'atto stipulato manifesta la volontà delle parti, e quindi si potrà chiamare la parte recalcitrante al pieno compimento di quella volontà stipulando un nuovo atto;

- visto il tempo trascorso, può essere il caso di valutare l'opportunità di sondare l'usucapione, senza ulteriori approfonidmenti sui documenti oltre a quelli sufficienti ad accertarne l'inefficacia, anche parziale.

Pane per Avvocati in ognuno dei due casi, ma ogni tanto se lo guadagnano

Leonardo Gualandi





Come ho già illustrato in precedenza ho chiesto "lumi" sia al notaio che in precedenza aveva stipulato l'atto sia ad un altro notaio proprio per avere un confronto di opinione da persona non interessata... purtroppo le risposte sono le stesse... rettificare il precedente atto.

Il problema dell'usucapione è una strada che all'inizio avevo preso in considerazione, ma che poi ho dovuto scartare per... necessità.. mi spiego meglio..

Le parti che stipularono il rogito notarile, non hanno mai detenuto un "effettivo e materiale possesso" delle zone, così come frazionate nel primo t.f. (quello falso per capirci), trattandosi di un'area ubicata in zona "D" in corso di completamento fin da allora ... ed oggi ancora da completare!!, quindi parlare di usucapione è molto aleatorio e quanto mai applicabile, anche perchè nel "nuovo" tipo di frazionamento redatto a "rettifica!" sempre dallo stesso tecnico, sono state inserite delle superfici catastali in contrasto (per dimensione e geometria) con riportate nel T.F. "falso", quindi, quali erano le volontà delle parti? difficile dirlo. Spero di evitare di "dare" troppo pane agli eventuali avvocati.

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EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 10:47

"bioffa69" ha scritto:
..beh, alla fine mi sembra di capire che si procedera' ad un atto di "identificazione catastale", anche se lo definite di "rettifica catatasle",..... penso che definirlo di rettifica, non sia propriamente corretto, perche' non penso che verra' modificata alcuna volonta' rispetto a quando e' stato stipulato il primo atto (o scrittura privata, perche' la procedura e' la stessa), ma anzi si procede con la pratica catatsale ad identificare quanto deciso con l'atto precedente , da qui, almeno nella mia provincia, la definizione di "atto di identificazione catastale".

Saluti



L'atto è stato definitivo dai due notai che ho contattato (sia quello che in precedenza aveva stipulato il rogito con allegato il T.F. "falso" sia un altro notaio estraneo alla questione) ed entrambi lo hanno definito di "rettifica catastale" poichè essendo le superfici riportate nel primo T.F. discordanti per forma e dimensioni, da quelle riportate nel secondo t.f., occorre procedere ad una vera e propria rettifica del precedente atto, a fronte di una semplice "individuazione" anche se dal punto di vista pratico (credo) non cambi quasi nulla.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 11:06

"gaetano59" ha scritto:
Salve EFFEGI,

nel 1989 poteva capitare che i T.F. venissero ritirati senza approvazione, per decorrenza dei termini e si procedeva a fare l'atto notarile, nel quale veniva specificato che il tipo era stato presentato all'ute in data ..... prot....

I tipi così ritirati venivano trattati succssivamente dall'Ufficio e a volte venivano "sospesi" e.... successivamente dimenticati.

Verifica che non sia successo questo, in tal caso si può sempre richiedere l'introduzione del tipo in atti catastali.

In tal caso, l'aver fatto un nuovo frazionamento, complica notevolemente le cose.... i tipo recente andrebbe annullato.

Una domanda ...... ma questo se ne accorge dopo 23 anni?

saluti



Concordo pienamente con Gaetano....

lo stesso caso mi è capitato all'AdT di SALERNO (e non ho avuto mai problemi)! cmq prima di dire che il "Frazionamento è Falso" darei un occhiata al vecchio Mod. 50 (li c'è scritta tutta la storia della particella con eventuali annotazioni), al Mod. 12, al numero di partita al Visore e alle tavole di collegamento. Alla fine tirerei le somme......non penso che il Tecnico dell'epoca era così imbecille da produrre documentazione falsa(è solo un mio punto di vista).

Buona giornata

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EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 12:16

"CESKO" ha scritto:


Concordo pienamente con Gaetano....

lo stesso caso mi è capitato all'AdT di SALERNO (e non ho avuto mai problemi)! cmq prima di dire che il "Frazionamento è Falso" darei un occhiata al vecchio Mod. 50 (li c'è scritta tutta la storia della particella con eventuali annotazioni), al Mod. 12, al numero di partita al Visore e alle tavole di collegamento.Alla fine tirerei le somme......non penso che il Tecnico dell'epoca era così imbecille da produrre documentazione falsa (è solo un mio punto di vista).

Buona giornata



Ti rispondo che "le somme le ho tirate" dopo accurate ricerche catastali, "ufficiali ed ufficiose" (ivi compreso i documenti che tu hai elencato), e come ho già detto in precedenza nelle altre risposte, non è mia abitudine giungere a conclusioni azzardate... soprattutto per una situazione così delicata che investe per giunta anche un collega.

La situazione esposta da gaetano59, riguarda altre situazioni a nulla a che vedere con il mio caso. Quando un tipo veniva rilasciato come T.F.S.A. (come dice gaetano59, a me a dire il vero non è mai capito sia direttamente che indirettamente) non venivano riportati gli estremi di approvazione.

In merito all'ultima affermazione da te citata ti rispondo con una citazione: "DUE COSE SONO INFINITE; L'UNIVERSO E LA STUPIDITA' UMANA, MA RIGUARDO L'UNIVERSO HO ANCORA DEI DUBBI" - Albert EINSTEIN ... anche il mio è solo un punto di vista.

Buona giornata.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 14:52

[quote="EFFEGI"]

Informo di tutto il mio cliente il quale contatta anche il precedente proprietario, e questi (che aveva in passato dato incarico al tecnico che “aveva” redatto il falso T.F. ) contatta il suddetto tecnico facendogli “fare oggi per allora!!!” il nuovo T.F. (quale rettifica catastale!!! a conferma di quello precedente!) naturalmente le nuove particelle derivate adesso sono diverse da quelle indicate nel “falso” T.F. e nel relativo atto notarile, così come le nuove superfici delle particelle derivate, tanto per completare l’opera, non corrispondono a quelle del frazionamento falso allegato all’atto.


[quote]



..beh, davo per scontato che trattandosi di un tipo "a conferma di quello precedente", non potesse essere diverso, e' per quello che parlavo di atto di identificazione....invece mi sembra di capire che il tf redatto adesso e' diverso da quello precedente, per cui la volonta' espressa ai tempi non e' stata rispettata, questo a mio avviso non e' corretto, a meno che siano concordi a procedre adesso ,cosa che non mi sembra possibile per quello che dici.

comunque per le porzioni riportate nel precedente atto, per intenderci le superfici che coincidono con quelle derivate dall'attuale frazionamento, mi sembra proprio strano che i notai non le considerino gia' compravendute,.....ripeto che sono certo che anche scritture private sono valide agli effetti di legge, devono solo essere perfezionate con atto notarile, nel tuo caso si trattava addirittura di un atto , non di una scrittura privata, percio' non vedo perche' quanto dichiarato e sottoscritto dalle parti e' ritenuto non valido .... mi piacerebbe potessi chiarire questo aspetto, perche' non vale l'atto? perche' il tf e' falso ? ma se cosi' non puo' essere semplicemente considerato un allegato grafico, appunto come si faceva per gli atti che sarebbero seguiti da atto di identificazione?? ...cos'e' che rende nullo l'atto??

Saluti

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 21:25

Giusto per il diritto di cronaca, comunico la chiusura della diatriba, ossia:


a) Rettifica con un ulteriore frazionamento definitivo a correzione sia del primo (falso in quanto mai presentato in catasto) che del secondo frazionamento (presentato in catasto ma redatto su esclusivamente su carta... cose da pazzi);

b) stipula di atto di rettifica catastale tra i precedenti condividenti, con spese a carico del precedente tecnico (ivi compreso le spese del notaio).

c) evitato strascichi giudiziali per il precedente tecnico "redattore".


Cordialità

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gaetano59

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 09:54

"EFFEGI" ha scritto:
Giusto per il diritto di cronaca, comunico la chiusura della diatriba, ossia:


a) Rettifica con un ulteriore frazionamento definitivo a correzione sia del primo (falso in quanto mai presentato in catasto) che del secondo frazionamento (presentato in catasto ma redatto su esclusivamente su carta... cose da pazzi);

b) stipula di atto di rettifica catastale tra i precedenti condividenti, con spese a carico del precedente tecnico (ivi compreso le spese del notaio).

c) evitato strascichi giudiziali per il precedente tecnico "redattore".


Cordialità





BRAVO! EFFEGI,

hai fatto bene a comunicarci l'epilogo di questo post, bisognerebbe fare sempre cosi, in modo da arricchire tutti dell'esperienza, invece la maggior parte degli utenti purtroppo non lo fa e quindi tanti argomenti trattati anche con molto interesse sul sito finiscono "senza una fine" (tanti prendono....pochi danno)

Saluti, gaetano

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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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Castel del Rio

 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 12:47

Quoto l'encomio di Gaetano.

E, a margine, annoto l'importanza di cercare strade stragiudiziali: far prendere a una vicenda del genere la via del Tribunale avrebbe portato a tutte le Parti danni sicuri senza garantire un piccolo vantaggio neppure a un eventuale "furbo".

Quindi l'encomio si estende dalla comunicazione alla Community anche alla conduzione della vicenda!

Leonardo

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