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Autore Dubbio Bozza Relazione CTU – secondo nuovo rito:

GEOST

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 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 09:39

Buongiorno a tutti

Riporto testualmente dalla Relazione D.D. Marzo 2011 dell'ordine degli ingegneri della provincia di Trento – Commissione CTU: La bozza di CTU da inviare ai CC.TT.PP. dovrebbe essere un documento estremamente breve e sintetico anche perchè suscettibile di essere modificato alla luce delle controdeduzioni mosse dai CTP. Scopo della bozza è quello di informare per tempo i CTP degli orientamenti che il CTU si sta formando in modo da consentire ai Tecnici delle Parti di replicare prima che il CTU si cristallizzi definitivamente nei propri convincimenti e ne riferisca al giudice.
Peraltro o letto da qualche che giustamente: la relazione iniziale del CTU (bozza) non può essere modificata rispetto alla versione che verrà successivamente depositata, perchè si altererebbe un documento ...
Voi come vi comportate nello specifico, inoltre la relazione/bozza trasmessa in PDF via PEC ai CC.TT.PP., viene firmata e timbrata, deve essere completa di tutti gli allegati, fotografie, copie progetti comunali, atti di provenienza, ecc....?

Grazie

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Autore Risposta

ALEMARO

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 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 09:59

nemmeno per idea....
io quella che erroneamente viene chiamata bozza, la redigo con tutti i crismi.
Ma scherziamo??!! Quelli fanno la "bozza" in un modo e poi la relazione peritale in un'altro.... da noi gli avvocati li mangiano vivi!!!
io faccio la PERIZIA, ne invio copie ai ctp, e dalle loro eventuali osservazioni faccio una perizia integrativa con le risposte: quelle che ritengo congrue ne prendo atto e lo scrivo in risposta, quelle che invece non ritengo pertinenti non le modifico.

quella che viene chiamata bozza è a tutti gli effetti una relazione peritale con tanto di peso giuridico...poi facciano loro!!!

TUTTI i documenti che depositerai devono essere inviati ai ctp, altrimenti non possono eventualmente confutare e verrebbe meno il dirtto di contraddittorio, fondamentale nelle cause legali

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 10:53

"ALEMARO" ha scritto:
nemmeno per idea....
io quella che erroneamente viene chiamata bozza, la redigo con tutti i crismi.
Ma scherziamo??!! Quelli fanno la "bozza" in un modo e poi la relazione peritale in un'altro.... da noi gli avvocati li mangiano vivi!!!
io faccio la PERIZIA, ne invio copie ai ctp, e dalle loro eventuali osservazioni faccio una perizia integrativa con le risposte: quelle che ritengo congrue ne prendo atto e lo scrivo in risposta, quelle che invece non ritengo pertinenti non le modifico.

quella che viene chiamata bozza è a tutti gli effetti una relazione peritale con tanto di peso giuridico...poi facciano loro!!!

TUTTI i documenti che depositerai devono essere inviati ai ctp, altrimenti non possono eventualmente confutare e verrebbe meno il dirtto di contraddittorio, fondamentale nelle cause legali


Concordo al 1000%.
Purtroppo, come in ogni settore, anche in quello dei CTU c'è molta improvvisazione e diciamo che la crisi non gioca a favore, visto che i Tribunali si sono riempiti di neolauereati (soprattuto architette), e tecnici che per anni facevano altro, magari dipedenti di aziende.
Molti CTU, che non hanno compreso la motivazione prevista dalla nuova procedura civile, non si prendono nemmeno la briga di ragionarci un attimo su
Tale modifica alla vecchia procedura, nasce per abbreviare i tempi dei processi, risparmiare soldi ed avere un contradditorio tecnico molto valido, ed evitare quindi continue chiamate a chiarimenti.
Invece, come mi è capitato in questi giorni (guarda caso con due archietetti ctu), i CTU mi hanno inviato la relazione,( che a mio avviso deve essere impostata in maniera tale da riservare nel finale un capitolo di risposta alle eccezioni solevate di CTP) ebbene alle mie osservazioni non si sono degnati nemmeno di rispondere, allegando solo il mio elaborato al proprio.
Non vi dico la ridicolaggine di uno di questi, che come prima relazione invia un papiello di chiacchiere, foto e disegni, alle osservazioni dei CTP, tiene conto modificando un solo parametro, non spiega le motivazioni e riproduce come elaborato finale la prima realzione, più la copia della stessa con la modifica del parametro. Risultato finale qualche centinaio di fogli di carta, che non servono ad un a mazza.
Il problema è che poi il Giudice gli da pure retta.
In sintesi, la relazione deve essere elaborata per renderla definitiva, dopo le note dei i CTP, si deve scerivere un capitolo di risposta alle osservazioni dei CTP, ed evtualmente un capitolo per confermare o modificare i risultati, spiegandone i motivi.
Saluti

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ALEMARO

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 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 11:43

COME darti torto?...
il bello è che sono alle prime (se non la prima) CTU e pretendono di sapere tutto loro......
il mese scorso una di queste (amica dealla ctp di parte avversa -architetto anche lei-), l'ho fatta veramente vergognare...in sintesi dovevamo stabilire se una finestra anticamente c'era o no e dopo 4 incontri sui luoghi di causa l'altra ctp viene fuori con una foto adducendo che era dell'epoca "x" e che la finestra non c'era.
Non ho battuto ciglio, ho fatto scrivere nel verbale che il CTU NON poteva accogliere nuove prove e che la foto non dava certezza di data. Tutte e due mi guardavano come se avessi bestemmiato in chiesa e si scambiavano dei risolini apresa di c**o nei miei riguardi.

morale della favola: quella genia ha impostato TUTTA la sua CTU su quella foto,.... a quel punto dpo aver portato la perizia al ns. avvocato abbiamo avvisato il Giudice dell'operato non corretto della CTU......

EPILOGO:
il Giudice chiama la CTU, le fa un cazziatone che la sbuccia, la minaccia di ricusazione e le intima di rifare TUTTA la perizia rispondendo "esattamente e solamente" ai quesiti "adoperando le documentazioni probanti già agli atti."...
la tizia è uscita dal tribunale piangendo come un vitello.....
a voler essere cattivi.....te l'avevo detto!!!!

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GEOST

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 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 14:07

Grazie mille per il prezioso chiarimento.

In merito alla documentazione, visto che è uscito fuori l'argomento e alle istanze e osservazioni delle parti, ne approfitto per postare tre domande:

A) Documentazione prodotta durante la CTU:
Riporto quanto letto da qualche parte.
A stretto rigore il consulente tecnico dovrebbe basarsi sulla documentazione versata agli atti.
Il C.T.U non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto. I documenti prodotti al di fuori di questi canali sono inutilizzabili dal giudice.
Ad eccezione di:
- Osservazioni, ovvero considerazioni circa l'andamento delle operazioni peritali, circa il metodo eseguito dal consulente, ecc... e
- Istanze, ovvero richieste affinchè il CTU esegua determinate indagini, effettui certe ricerche, adotti un particolare criterio per le operazioni peritali, ecc..
Inoltre l'art. 195 del c.p.c. dice che il CTU può esaminare i documenti ........ e si potrebbe ritenere che qualora entrambe le parti siano concordi nell'utilizzazione di un documento non prodotto agli atti, questo non sarà considerato un documento ma un elemento di consuleza al pari di altri elementi acquisiti dal CTU, come le informazioni da terzi. Dunque, "prove atipiche", che il giudice in concorso con altri elementi potrà liberamente e prudentemente apprezzare.
Domanda:
Il CTU non può acquisire altra documentazione oltre a osservazioni e istanze oppure può acquisire delle memorie tecniche iniziali da parte dei CC.TT.PP. se non presenti agli atti (le memorie di parte), dando un termine per il deposito delle stesse nel verbale di inizio delle operazioni peritali?

B) Documentazione acquisita direttamente dal CTU:
Cito:
Ai sensi dell'art. 194 del C.p.c. il consulente può essere autorizzato, dal giudice a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Sovente il G.I. Autorizza il consulente anche ad assumere informazioni presso pubblici uffici, si pensi a controversie di tipo edilizio urbanistiche, tali autorizzazioni devono essere esplicitate nel verbale dell'udienza di giuramento del consulente.
Tuttavia costante è l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui per l'espletamento di tali attività il CTU non ha bisogno di alcuna preventiva autorizzazione (vedi ad es. Cass. Civ. n. 15411 del 10.08.2004).
Domanda.
Voi come vi comportate in merito, se non espressamente autorizzati? (ad esempio per l'acquisizione della planimetria catastale, indagini presso Registri Immobiliari, ecc...)

C) Istanze e osservazioni delle parti e informazioni assunte da terzi
In base al già citato art. 194 c.p.c. , le parti possono presentare (per iscritto e a voce) osservazioni e istanze
Domande
C1) per parti si intendono anche le parti sostanziali (attore e convenuto) o solo i CC.TT.PP e avvocati?
C2) Il CTU non essendo nella disponibilità delle parti ha l'obbligo di accogliere e verbalizzare tali osservazioni e istanze o non è obbligato?
C3) il CTU può raccogliere informazioni dalle parti sostanziali (attore e convenuto) e nel caso può/deve verbalizzarle?
C4) il CTU è implicitamente autorizzato a raccogliere informazioni (non scritte e pertanto non ufficiali) da terzi (pubblici uffici – ad esempio pareri NON scritti da parte degli uffici tecnici comunali – circa la sanabilità delle opere e relative sanzioni) è può menzionarli nella sua relazione?

Scusate se approfitto, della vostra competenza, in quanto la procedura è il mio punto debole e sto cercando di colmare le lacune, sebbene ho già svolto parecchie E.I., sono ai primi contenziosi, non vorrei essere "mangiato vivo" dagli avvocati.

Grazie

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 15:04

"GEOST" ha scritto:
Grazie mille per il prezioso chiarimento.

In merito alla documentazione, visto che è uscito fuori l'argomento e alle istanze e osservazioni delle parti, ne approfitto per postare tre domande:

Domanda:
Il CTU non può acquisire altra documentazione oltre a osservazioni e istanze oppure può acquisire delle memorie tecniche iniziali da parte dei CC.TT.PP. se non presenti agli atti (le memorie di parte), dando un termine per il deposito delle stesse nel verbale di inizio delle operazioni peritali?

B) Documentazione acquisita direttamente dal CTU:
Cito:
Domanda.
Voi come vi comportate in merito, se non espressamente autorizzati? (ad esempio per l'acquisizione della planimetria catastale, indagini presso Registri Immobiliari, ecc...)


Domande
C1) per parti si intendono anche le parti sostanziali (attore e convenuto) o solo i CC.TT.PP e avvocati?
C2) Il CTU non essendo nella disponibilità delle parti ha l'obbligo di accogliere e verbalizzare tali osservazioni e istanze o non è obbligato?
C3) il CTU può raccogliere informazioni dalle parti sostanziali (attore e convenuto) e nel caso può/deve verbalizzarle?
C4) il CTU è implicitamente autorizzato a raccogliere informazioni (non scritte e pertanto non ufficiali) da terzi (pubblici uffici – ad esempio pareri NON scritti da parte degli uffici tecnici comunali – circa la sanabilità delle opere e relative sanzioni) è può menzionarli nella sua relazione?

Scusate se approfitto, della vostra competenza, in quanto la procedura è il mio punto debole e sto cercando di colmare le lacune, sebbene ho già svolto parecchie E.I., sono ai primi contenziosi, non vorrei essere "mangiato vivo" dagli avvocati.

Grazie


Azz..
1) Le memorie tecniche iniziali, in teoria, può anche acquisirle, e sarebbe asupicabile riceverle sotto forma di verbalizzazione, ma ritengo sia inutile e sarebbe corretto invitare il ctp a produrle a seguito dell'invio della relazione peritale (normalmente quando mi capita che sia ctp sia avvocato, che vogliono svolgere il processo verbalizzando tutto ciò che pensano, faccio presente loro che essendo un tecnico, si deve parlare solo di questioni tecniche e strettamente legate ai quesiti ricevuti, altrimenti corri il rischi di scrivere per ore, poiche le parti contobbattono a raffica)
2) Io faccio tutte le indagini necessarie per esplicare il mandato ricevuto, se chiedo documentazione alle parti lo faccio verbalizzando in sede di accesso peritale, di modo che ne sono a conoscenza, lo sottoscrivono e se non concordi lo evidenziano.
C1) di norma è il CTP, è sempre una questione tecnica.
C2)Dipende, se parlano tanto per parlare li mando, con garbo, a quel paese, e li invito a scrivere tutto ciò che ritengono opportuno nelle proprie note tecniche (sempre ai ctp, da attori, convenuti e avvocati non acquisico nulla)
C3)come sopra, in ogni caso non raccoglie dichiarazioni testimoniali da chicchessia
C4)come sopra, Le informazioni non scritte non servono ad una mazza, quello che conta sono solo i documenti ufficiali.
Comunque ciò è in linea generale, poi la questione va trattata secondo i casi anche in virtù dei quesiti posti, ecc.
Ti consiglio solo, di non dare l'impressione di essere uno sprovveduto novellino, studiati bene le carte e gli argomenti relativi all'incarico, non farti sopraffare dai CTP, che talvolta sono dei vecchi marpioni e spesso non capiscono una mazza, a volte addirittura chiamati dalla parte in quanto parente, amico ecc, che presta la sua consulenza gratis, ma soprattutto attieniti strettamente al mandato ricevuto, evita commenti extra e che dire, buona fortuna sei hai dubbi quando dovrai svolgere l'incarico fatti vivo
ciao

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GEOST

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 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 17:09

Grazie per gli utilissimi consigli e la disponibilità.

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umberto127

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 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2013 alle ore 10:25

a Praticante

Vedo che parlate sempre di CTU e contraddittorio art 195. comma 3.

a mè è successo che in una ATP (autorizzazione tencnico preventiva) dove io ero procedente (danni edili) il CTU non ha inviato nemmeno la bozza al mio CTP.

Allorchè ho fatto osservazione al giudice per invalidare la procedura dell' ATP e chiedere la ripetizione , questi ha risposto che nell'ATP non esiste il contraddittorio.

Conseguenza: devo pagare la perizia dell'ATP così come sta.

Cosa fareste Voi in un simile caso così ?

Il CTU mi ha inviato pure il precetto per incassare il correspettivo della sua perizia



in attesa di un suggerimento grazie

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umberto127

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 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2013 alle ore 10:37

Esiste appunto il codice di procedura ed in particolare modo l'art 195 comme 3 riguardante il contradddittorio.

A mè è capitato che in una procedura ATP (autorizzazione tecnico preventiva) dove io ero precedente (problemi di dissesti struttuarli edili) il CTU non ha trasmesso al mio CTP la bozza. Allorche ho fatto osservazione al Goidice, questo ha sritto che nelle ATP non esiste il contraddittorio e ho dovuto pagare la perizia sotto la minaccia dell'atto di precetto.

Cosa fareste Voi di concreto in una situazione del genere

grazie

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2013 alle ore 10:39

intanto paga le competenze della CTU relativa alla ATP, che potrai mettere sul conto delle spese per la futura Causa.....

poi se la causa la vincerai.... forse ti riconosceranno il rimborso!

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umberto127

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06 Aprile 2013 alle ore 09:50

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 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2013 alle ore 10:44

Esiste appunto il codice di procedura ed in particolare modo l'art 195 comme 3 riguardante il contradddittorio.

A mè è capitato che in una procedura ATP (autorizzazione tecnico preventiva) dove io ero precedente (problemi di dissesti struttuarli edili) il CTU non ha trasmesso al mio CTP la bozza. Allorche ho fatto osservazione al Goidice, questo ha sritto che nelle ATP non esiste il contraddittorio e ho dovuto pagare la perizia sotto la minaccia dell'atto di precetto.

Cosa fareste Voi di concreto in una situazione del genere

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robertopi

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2013 alle ore 15:26

Alt!! non facciamo confusione.

L'ATP è l'accertamento tecnico preventivo, disciplinato dall'art. 696 cpc ed è previsto in casi di urgenza, serve sostanzialmente a fotografare lo stato dei luoghi, ovvero quando si teme o vi è la neccessità che lo stato dei luoghi possa o debba cambiare.


Normalmente è il presidente del tribunale a dare l'incarico, ma anche un giudice competente anche se questi poi potra essere diverso dal giudice di merito, e non vi sono termini di consegna della bozza ai ctp, al massimo il ctu puo stabilire un termine per far pervenire le note dei ctp (ma non è obbligato).

Cosa farei?

Io avrei inviato le mie note al CTU...., ma comunque avrai modo di "rifarti" nel merito

saluti

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2013 alle ore 16:13

Quoto RobertoPi

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