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bioffa69
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BRESCIA
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Se inserisci il diritto di abitazione, lo stesso deve nascere da un atto notarile. Nel tuo caso è il cc che dice che il coniuge ha il diritto d'abitazione, ma non appare in visura. Questo è quanto a memoria ricordo, dai un'occhaita al cc. Saluti
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turi.calandrino
turi
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"bioffa69" ha scritto: Se inserisci il diritto di abitazione, lo stesso deve nascere da un atto notarile. Nel tuo caso è il cc che dice che il coniuge ha il diritto d'abitazione, ma non appare in visura. Questo è quanto a memoria ricordo, dai un'occhaita al cc. Saluti si il diritto di abitazione è riportato sull'atto di rinuncia fatto dal notaio ma ovviamente non parla di quote di divisione
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Notrami
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La nuda proprietà si attribuisce in presenza di usufrutto. In questo caso va indicata la piena proprietà
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bioffa69
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BRESCIA
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Notrami mi ha corretto, per cui modifico. saluti
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EALFIN
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L'intestazione che io metterei è questa: - marito: proprietà 4/8 - marito: abitazione 1/1 - figlio 1: proprietà 1/8 - figlio 2: proprietà 1/8 - figlio 3: proprietà 1/8 - figlio 4: proprietà 1/8
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Notrami
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Sinceramente, in 20 anni di professione, io non ho mai inserito diritto di abitazione in una voltura relativa a successione. Ne ho mai visto una visura con tale dicitura. Nel senso che tale diritto è implicito che si attribuisce al coniuge superstite senza necessità di annotazione. Mi sta sfuggendo qualcosa?
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totonno
(GURU)
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"Notrami" ha scritto: Sinceramente, in 20 anni di professione, io non ho mai inserito diritto di abitazione in una voltura relativa a successione. Ne ho mai visto una visura con tale dicitura. Nel senso che tale diritto è implicito che si attribuisce al coniuge superstite senza necessità di annotazione. Mi sta sfuggendo qualcosa? Conviene inserirlo il diritto di abitazione affinchè in sede di controllo IMU i comuni non rompano le scatole poichè il possessore del diritto di abitazione costituito per successione ha l'esenzione per tutto l'intero immobile dell'IMU e i figli eredi non pagano. Indicarlo in visura ha tutto un altro spessore e evita agli altri eredi figli di dover andare all'ufficio tributi a raccontare cosa dispone il codice civile riguardo alla costituzione del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite. Saluti
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Francesco2015
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Scusate ma il DIRITTO DI ABITAZIONE non è automatico? Certo, indicarlo in successione nelle annotazioni è utile anche se automatico, ma in voltura si può fare??? Grazie
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totonno
(GURU)
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"Francesco2015" ha scritto: Scusate ma il DIRITTO DI ABITAZIONE non è automatico? Certo, indicarlo in successione nelle annotazioni è utile anche se automatico, ma in voltura si può fare??? Grazie Non è utile in successione. E' utile indicarlo in visura. Con voltura 1.1 è semplicissimo. Con nuova ditta inserisci il soggetto coniuge superstite con diritto di abitazione 1/1, inserisci poi tutti gli eredi con le rispettive quote di diritto di proprietà compreso nuovamente il coniuge superstite che comparirà due volte, esattamente come ha suggerito EALFIN. Saluti
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EALFIN
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Io in successione (Mod. 4 in quanto non ancora presento una pratica telematica) e nelle annotazioni scrivo più o meno quanto segue in merito alla prima casa e pertinenze: - trattasi della casa coniugale e/o pertinenza, ecc. gravata da diritto di abitazione, art. 540 del C.C. , per cui detto diritto di abitazione verrà riportato anche in voltura. Circa l'utilità di riportare detto diritto di abitazione in visura è senza dubbio fuori discussione. I Comuni non sanno (o non si preoccupano di andare a controllare l'eventuale denuncia TARI del coniuge supertite, ecc.) che detta abitazione sia gravata dal diritto di Abitazione del coniuge superstite. Se arriva un avviso di accertamento al/la figlio/a comproprietario/a il medesimo si deve procurare copia della denuncia di successione la quale solitamente, se la denuncia è stata redatta da un C.A.F. e/o da un professionista a basso costo o poco serio, viene riconsegnata in copia solo al coniuge superstite, il quale non è detto che al 100% abbia buoni rapporti con detto figlio. Detto figlio/a magari si deve prendere una giornata di permesso per accedere agli uffici comunali. I quali Uffici non è detto che siano occupati da personale perfettamente edotto della materia ovvero molti hanno la testa dura e non è facile far capire che anche se non presente in visura il coniuge è il solo soggetto obbligato fiscale. A volte gli Uffici richiedono di presentare un'istanza in autotutela per giustificare l'eventuale annullamento della notifica. Il figlio/a in tal caso forse si deve rivolgere ad un professionista per scrivere due righe. Il professionista non sta in ufficio a pettinare le bambole quindi alcune decine di Euro per una lettera in autotutela se li deve pur prendere. Per non parlare di un caso capitato ad un mio cliente al cui figlio hanno revocato la borsa di studio per un reddito risultante in visura a nome del padre, pur in presenza di un usufrutto del nonno erroneamente non riportato in Catasto pur essendo presente in atto. Nel caso di specie usufrutto e abitazione sono la stessa cosa ai fini fiscali. Il mio cliente, dopo che io ho provveduto a far reinserire l'usufrutto in visura per mezzo di istanza, ha così potuto comunicare all'università che quei redditi non appartenevano a lui e quindi la revoca della borsa di studio è stata "revocata". Della serie siamo in Italia, il paese più (o tra i più) burocratico che esista in Europa (nel mondo non lo so per cui non vorrei dire cose errate). Concludendo: è consigliabile inserire il diritto di Abitazione in visura perché a volte il costo per cancellarlo (quando il coniuge passerà all'altro mondo) è superiore al costo burocratico per contestare avvisi di accertamento in materia fiscale.
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Notrami
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In effetti sono d'accordo con te, conviene inserirlo per evitare problemi. Buona giornata "totonno" ha scritto: "Notrami" ha scritto: Sinceramente, in 20 anni di professione, io non ho mai inserito diritto di abitazione in una voltura relativa a successione. Ne ho mai visto una visura con tale dicitura. Nel senso che tale diritto è implicito che si attribuisce al coniuge superstite senza necessità di annotazione. Mi sta sfuggendo qualcosa? Conviene inserirlo il diritto di abitazione affinchè in sede di controllo IMU i comuni non rompano le scatole poichè il possessore del diritto di abitazione costituito per successione ha l'esenzione per tutto l'intero immobile dell'IMU e i figli eredi non pagano. Indicarlo in visura ha tutto un altro spessore e evita agli altri eredi figli di dover andare all'ufficio tributi a raccontare cosa dispone il codice civile riguardo alla costituzione del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite. Saluti
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italiano
Mario Daverio
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05 Marzo 2012
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+41° 53' 46
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Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
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lorussod
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Buonasera colleghi...ho un dubbio su una voltura. La vedova del de cuius, legataria, in fase di successione richiede le agevolazioni prima casa sia per l'immobile che condivideva con il marito che su una pertinenza (C/2). Il mio dubbio nasce in fase di voltura sulla pertinenza dell'abitazione principale. Sull'abitazione principale inserisco la figlia come proprietaria e alla madre assegno il diritto di abitazione, sulla pertinenza faccio la stessa cosa o non è possibile volturare il diritto di abitazione su detta pertinenza? Grazie
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"lorussod" ha scritto: Buonasera colleghi...ho un dubbio su una voltura. La vedova del de cuius, legataria, in fase di successione richiede le agevolazioni prima casa sia per l'immobile che condivideva con il marito che su una pertinenza (C/2). Il mio dubbio nasce in fase di voltura sulla pertinenza dell'abitazione principale. Sull'abitazione principale inserisco la figlia come proprietaria e alla madre assegno il diritto di abitazione, sulla pertinenza faccio la stessa cosa o non è possibile volturare il diritto di abitazione su detta pertinenza? Grazie In base alla legge, ossia secondo quanto stabiliscono gli articoli 817 e 818 del codice civile, "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa" e "gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto". Quindi fatto dal punto di vista delle norme, non c'è alcun limite al numero di immobili che possono essere considerati di pertinenza di una abitazione, e le disposizioni generali che si riferiscono all'abitazione si applicano anche a tutte le sue pertinenze. Quindi effettivamente il diritto di abitazione del coniuge superstite si estende su tutte le pertinenze. Di conseguenza gli altri eredi non sono tenuti a pagare l'Imu sulla quota di loro proprietà in quanto l'intera imposta è a carico del genitore che ha, appunto, il diritto di abitazione. Saluti
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