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Autore Voltura catastale e L.154/88

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 17:57

Qualcuno sa la proceduraattuale per richiedere l'attribuzione di classamento dell'UI ai sensi dell'Art.12 L.154/88 nella voltura catastale per inserimento di successione?
Grazie!

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Autore Risposta

gaetano59

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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 22:10

"totonno" ha scritto:
Qualcuno sa la proceduraattuale per richiedere l'attribuzione di classamento dell'UI ai sensi dell'Art.12 L.154/88 nella voltura catastale per inserimento di successione?
Grazie!



Va presentata la successione con il valore ricavato dalla rendita presunta e/o proposta, quindi non definitiva.

Nelle osservazioni relative al cespite si inserisce la richiesta di attribuzione della rendita definitiva ai sensi della 154/88.

Sarà poi l'AdE a richiedere l'adempimento al catasto.

Saluti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2009 alle ore 08:24

Bene, molto chiaro. Avevo il dubbio se si doveva riempire un ulteriore modulo di istanza da allegare (che non trovavo, oppure no.

Grazie.

Auguri di Buon Natale !!!!!

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dado48

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 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2009 alle ore 18:43

"Gaetano59" ha scritto:
Sarà poi l'AdE a richiedere l'adempimento al catasto.


Riporto una porzione dell'Art. 12 della Legge 154/88:
" ..... Alla domanda di voltura, prevista dall'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro 60 giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione: l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione."

Da quanto citato, si direbbe che la presentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale sia di competenza del contribuente e che questi sia poi obbligato a presentarla all'Agenzia delle Entrate presso la quale si è registrata la Successione.
Mi sfugge qualcosa ???
Ciao, buon lavoro.

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gaetano59

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 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2009 alle ore 22:54

"dado48" ha scritto:
.............Da quanto citato, si direbbe che la presentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale sia di competenza del contribuente e che questi sia poi obbligato a presentarla all'Agenzia delle Entrate presso la quale si è registrata la Successione.
Mi sfugge qualcosa ???
Ciao, buon lavoro.



Salve dado48,
meno male che ci sei!!!
hai perfettamente ragione, la norma è quella che tu dici.

Chiedo scusa anche a totonno, gli ho risposto in modo inesatto.

In effetti nelle osservazioni della denuncia di successione va manifestata la volontà di avvalersi dei benefici dell'art. 12 L.154/88 e non la richiesta di attribuzione di rendita definitiva.

Questo volevo dire nella mia risposta, ma, frettolosamente, ho scritto una cosa per un altra.

Mi cospargo il capo di cenere.

Saluti, Gaetano

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 07:47

"Gaetano59" ha scritto:
Mi cospargo il capo di cenere.


Non è assolutamente il caso ... non è il mercoledì delle ceneri, bensì è Natale ed è doveroso, ma soprattutto gradito, porgere a tutti i partecipanti ai Forum i più sentiti auguri !!!
Ciao, buon lavoro a tutti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 16:29

Il problema è però sapere se basta manifestare in successione la volontà di avvalersi dell'Art.12 L.154/88, oppure serve apposita istanza da presentarsi all'AdT contestualmente alla voltura per richiesta di attribuzione rendita definitiva come indica la succitata Legge 154/88. Chiedo questo perchè la mia AdT dietro presentazione del documento file di voltura 1.0 e della successione non riconosce la richiesta e quindi non rilascia la ricevuta da portare all'Ufficio del registro. Come se la procedura obbligatoria per la Legge 154/88 sia modificata. In effetti avrebbe più senso ora, come aveva (erroneamente?) asserito Gaetano59: - lo scrivo nelle osservazioni della successione e ci pensa l'Ufficio a procedere e comunicare il risultato all'Agenzia delle Entrate.
E' vero, come precisa Dado48, che non è proprio come dispone l'Art.12, ma la mancanza anche in rete o in AdT di moduli e di trattazione del caso specifico, per la richiesta, non ce ne sono, ed è come se il disinteresse sia dovuto al fatto che oggi con la procedura informatizzata di voltura per atti e successioni, non ce ne sia più bisogno o sia semplificata.
Qualcuno ne sa di più a riguardo?
Grazie a tutti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2009 alle ore 19:35

In risposta al mio quesito ho trovato la circolare Ministeriale n.83 del 09/04/1999 in cui semplifica la procedura dettata dall'Art.12 L.154/88. In pratica elimina l'adempimento di allegare l'istanza di richiesta di classamento definitivo da presentarsi all'AdT e poi all'AdE negli atti di compravendita e successioni, alla presentazione della richiesta della relativa voltura, per tutti gli immobili accatastati con rendita proposta ai sensi del DM 701/94 per i quali sussiste comunque la facoltà di avvalersi dei disposti dell'Art.12 L.154/88.
In fin dei conti, involontariamente, aveva ragione Gaetano59!

Saluti

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marcolys

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 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2009 alle ore 22:42

io faccio così:
oltre a scrivere nelle note del cespiste interessato "si ci avvale della L154/88 e smi",
insieme alla voltura presento l'istanza per attribuzione rendita in triplice copia (c'è un modulo specifico), mi restituiscono due copie con timbro e protocollo, poi con le due copie ritorno all'AdE dove ho presentato la successione e lì mi restituiscono una copia dell'istanza che avrà i due timbri per ricevuta.

però vista la nuova norma che non conoscevo di certo mi limiterò solo a scriverlo sul cespite

ciao Auguri

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dado48

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 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 15:11

La Circolare del 9 Aprile 1999 nº 83 ha Titolo:
"Rilevanza della rendita catastale proposta ai fini dell'accertamento in materia d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, successione e donazione, IVA, INVIM, ICI. Norme di semplificazione portate dai commi 20, 21 e 22 dell'art. 10 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425."

"Totonno" ha scritto:
Qualcuno sa la procedura attuale per richiedere l'attribuzione di classamento dell'UI ai sensi dell'Art.12 L.154/88


[quote] ... ho trovato la circolare Ministeriale n. 83 del 09/04/1999 in cui semplifica la procedura dettata dall'Art.12 L.154/88. In pratica elimina l'adempimento di allegare l'istanza di richiesta di classamento definitivo da presentarsi all'AdT e poi all'AdE negli atti di compravendita e successioni, alla presentazione della richiesta della relativa voltura, per tutti gli immobili accatastati con rendita proposta ai sensi del DM 701/94 per i quali sussiste comunque la facoltà di avvalersi dei disposti dell'Art.12 L.154/88.
In fin dei conti, involontariamente, aveva ragione Gaetano59! [/quote]
La prima richiesta di Totonno sembra essere relativa ad un immobile privo di rendita: in tal caso vale quanto indicato nella Circolare citata
"Ipotesi B. Unita' immobiliare dichiarata in catasto, ma priva di rendita.
La fattispecie in esame consente al contribuente di scegliere fra le seguenti due opzioni:
1) Il soggetto interessato può far ricorso, prima dell'atto, alle procedure, semplificate (Docfa 2), previste dall'art. 4 del regolamento adottato con DM n. 701 del 1994 per gli immobili gia' dichiarati in catasto, ma ancora privi di rendita. In tal caso all'atto della stipula risulterà verificata l'ipotesi A, con notevole semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente;
2) Il soggetto interessato ritiene di non promuovere alcuna attivita' nel settore catastale e pertanto produce l'istanza prevista dallo stesso art. 12 che comporta gli adempimenti peraltro richiamati al 6 capoverso del par. 1.


Vale nel caso 2) quanto indicato nel mio primo intervento.

La seconda citazione di Totonno si ha quando in Banca dati vi è una rendita proposta (non ancora validata).
"In tal caso, come richiamato nel par. 2 della presente Circolare, è sufficiente che nell'atto compaia la dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni previste dall'art. 12 della legge n. 154 del 1988".

Ulteriori chiarimenti ???
Ciao, buon lavoro.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 17:39

Rispondo a Dado48 che saluto e ringrazio.

Per chiarire.
La mia richiesta riguarda un immobile già accatastato con rendita proposta e non definitiva ai sensi del DM 701/94, quindi con i requisiti per rientrare nella circolare Ministeriale n.83 del 09/04/1999. Diverso è, invero, il caso di immobile sprovvisto di rendita in atti per il quale si può anche aver presentato la denuncia ma non ai sensi del DM 701/94 e che è sprovvisto di rendita, come perfettamente ci precisa il buon Dado48.
Si badi bene che la rendita definitiva, che viene indicata espressamente in visura, la può dare solo l'ufficio catastale e la proposta non diventa definitiva automaticamente decorso il termine di un anno dalla presentazione. Pertanto occorre avvalersi dell'Art.12 della L.154/88 anche nei casi di immobili con rendita proposta decorsi i termini di un anno, seguendo i disposti della C.M. 83/99 già citata.

Saluti.

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dado48

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 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 18:04

"Totonno" ha scritto:
... la proposta non diventa definitiva automaticamente decorso il termine di un anno dalla presentazione ...


Eppure, leggendo sempre la citata Circolare nº 83/1999 al paragrafo "7. Conclusioni" si nota:

Con l'adozione delle procedure di cui all'art. 1 del DM 19 aprile 1994, n. 701 - entrate in fase di regime il 1 gennaio 1997 - ad ogni unita' dichiarata in catasto, mediante il programma denominato Docfa, e' associata una rendita, che diviene definitiva qualora i termini, stabiliti dal decreto, decorrano senza intervento dell'ufficio. Entro gli stessi termini (due anni nel primo biennio di applicazione della procedura ed un anno a regime), gli uffici possono procedere alla validazione formale ovvero alla rettifica della rendita proposta, oggetto di denuncia.
Piu' precisamente, allorche' si verifica che la rendita associata all'unita' immobiliare non e' caratterizzata dall'aggettivo "proposta" o comunque che l'iscrizione agli atti del catasto e' stata effettuata da oltre un biennio (un anno a regime), il reddito catastale e' da considerarsi definitivo e pertanto, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 52, 4 comma o di altre similari norme che limitano l'azione della A.F., non necessita alcuna attivita' da parte del contribuente. Nel caso invece che si riscontri una rendita "proposta" iscritta negli atti catastali da meno di un biennio (ovvero da meno di un anno a regime), ai fini dell'applicazione del comma citato al periodo precedente, occorre che sia fatta espressa menzione nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni richiamate dall'art. 12 della legge n. 154/1988.


Altre precisazioni ???
Ciao, buon lavoro.

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 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 18:38

Purtroppo l'AdT ha emesso una circolare: la n.7 del 2005 che in qualche modo contrasta con la circolare ministeriale 83/99 sul fatto di come interpretare la rendita proposta con decorsi i termini di un anno. Ovviamente il catasto punta ad avere la possibilità di rettificare la rendita proposta anche dopo decorsi i dodici mesi stabiliti e per questo non considera questo tipo di rendite con il termine "definitiva" in visura ma con delle dizioni al quanto dubbiose dal punto di vista interpretativo che l'Ufficio si è impegnato ad adottare a suo vantaggio creando però confusione a danno dell'utente il quale d'ufficio non avrà quasi mai la rendita definitiva non rettificata, nemmeno dietro specifica richiesta secondo la procedura di istanza in autotutela. Le dizioni che appone ora l'ufficio più o meno in visura sono indicate a pag.13 della suddetta circolare 7/2005.
Quindi, è vero che la circolare 83/99 rende definitiva la rendita proposta con decorsi i dodici mesi, ma l'ufficio non apporrà mai il termine "definitiva" a una rendita non rettificata oltre i dodici mesi dalla registrazione in atti, perchè non la considera tale. In questi termini io mi sento molto più tranquillo. per non saper nè leggere ne scrivere, a richiedere di avvalermi dei disposti dell'Art.12 L.154/88 in tutti i casi di rendita proposta non rettificata decorsi o no i termini dei dodici mesi. Quanto meno è l'unico modo per sollecitare l'ufficio a rendere definitiva sul serio la rendita in questione.

Il testo della circolare 7/2005:
www.acca.it/Portals/1/AllegatiBiblus/Cat...

Saluti.

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