Digli di leggere, e bene, la nota prot. 14063 del 22 febbraio 2005 Punto 6:
6. Componente altimetrica
Continuano a pervenire alla scrivente segnalazioni da parte delle Categorie professionali di sospensioni degli atti di aggiornamento per motivi connessi alla componente altimetrica.
A tal riguardo si ribadisce quanto già chiaramente ed inequivocabilmente disposto con la "Procedura Pregeo8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS", e cioè
che manchevolezze, di qualsiasi natura, nella componente altimetrica non possono essere motivo né di sospensione né di rallentamento dell'iter di approvazione. AI fine di fugare ogni ragionevole dubbio sulla materia si chiarisce che un atto di aggiornamento può essere sospeso solo per:
o Assenza totale o parziale di misure, comprese le misure relative all'altezza strumentale ed alla altezza del segnale, per la definizione dei dislivelli dei soli punti su cui è obbligatoria la componente altimetrica;
o Assenza della descrizione del riferimento altimetrico sulla monografia e nel libretto delle misure.
In particolare gli atti di aggiornamento non possono essere sospesi per:
o Assenza di misure altimetriche su eventuali punti ausiliari;
o Errori sulle misure relative alla componente altimetrica;
o Assenza della quota sulla scheda monografica; il campo quota deve essere compilato dall'Ufficio;
o Assenza di scheda monografica per i Punti Fiduciali già presenti in Ufficio: si ribadisce che quando la scheda monografica dei Punti Fiduciali è già disponibile presso l'Ufficio, il tecnico professionista, può proporre il riferimento altimetrico integrando la scheda già esistente, senza l'obbligo di presentazione di una nuova scheda (vedi punto 5.1). Per di più, la stessa circolare, utile anche in altri casi di abuso da parte dell'ufficio, al punto 12 dice :
12. Controlli formali da eseguirsi in fase di accettazione degli atti di aggiornamento
Si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli formali da eseguirsi in fase di accettazione devono riguardare solo ed esclusivamente gli aspetti precisati al punto 7.2 della disposizione operativa n. 67 del 14.01.2004 e cioè:
• Leggibilità del contenuto del floppy disk;
• Presenza di tutti gli elaborati previsti;
• Firme delle parti ai sensi del DM 701/94.
Al di fuori dei casi suddetti non devono esistere motivi di non accettazione degli atti di aggiornamento. Se continuano a rompere rivolgiti al tuo collegio e falli richiamare dalla direzione centrale. Il problema delle sospensioni o mancate accettazioni "a capocchia" è molto sentito dalla Direzione Centrale (Il Pregeo 10 nasce proprio per questo scopo). Se ti fai sentire prendono sicuramente un richiamo.
ciao
Paolo