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VARIAZIONE A SEGUITO DI INTERVENTO EDILIZIO |

belorma
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09 Dicembre 2017 alle ore 19:28
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Salve a tutti riassumo brevemente la situazione in atto sperando di essere esaustivo di trovare in voi un aiuto. Vogliate scusarmi qualora dovessi commettere errori. Il cliente ha apportato delle modifiche all'interno dell'immobile ma lo ha fatto in mancanza di comunicazione, adesso ha deciso di risolvere la questione e pertanto stiamo procdendo a sanare la situazione a livello urbanistico. Per fortuna le modifiche da lui apportate riguardavano solo un diverso disimpegno degli ambieti all'interno dell'immobile. Finito l'iter burocratico urbanistico dovrò aggiornare la situazione catastale. Faccio presente come la scheda attuale contenga appartamento e cantina, con ingresso autonomo e non comunicante con l'abitazione, pertanto se ho ben interpretato la norma dovrò in tale sede dividere i due immobili creando due subalterni. Pertnato è mia intenzione procedere in questo modo. 1) attivare una pratica di variazione catastale 2) portare in soppressione un immobile e costituirne 2 a destinazione ordinaria 3) come causale di presentazione penso sia corretto indicare divisione e diversa distribuzione,a tal proposito la data di completmatno da indicare è quella della comunicazione fatta all' urbanistica? Sarei grato se poteste darmi un riscontro su tale procedura. Vi ringrazio anticipatamente. buon finesettimana
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EALFIN
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Per le variazioni interne non è obbligatorio separare la cantina dall'appartamento, naturalmente in caso di denunce di variazioni di unità già presenti in atti prima del 2016. Al contrario non si possono fondere un appartamento e una cantina anche se costituite prima del 2016. Nulla toglie però se si voglia procedere alla divisione dell'appartamento dalla Cantina. Se si procede alla Divisione la causale sarà "Altre FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE". E' basta. La data del Docfa deve riguardare la data dichiarata nella pratica urbanistica di Sanatoria oppure deve riguardare la data di fine lavori qualora la Sanatoria preveda il completamento di opere. In pratica quando si chiede una Sanatoria è obbligatorio dichiarare la data di realizzazione delle opere abusive. Ebbene detta data va indicata salvo i caso di completamento. Se non sono trascorsi 5 anni fra la data dell'abuso e la data di variazione Docfa si è in sanzione quindi richiedere il Ravvedimento o aspettare 5 anni ove possibile (per intenderci un mio cliente aveva presentato ed ottenuto una Sanatoria comunale un paio di anni fa e la prescrizione quinquennale si avrà fra qualche giorno per cui il medesimo ha preferito rischiare e non presentare il Docfa subito dopo il rilascio della Sanatoria).
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belorma
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09 Dicembre 2017 alle ore 19:28
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grazie innanzitutto, si avevo sbaglaito ad non citare cambio dest. uso. Avevo inteso fosse obbligatorio oramai aggiornare dividendo le due unità. Circa la causale quindi non sarebbe corretto indicare in altro 5 - DVI VDE e VSI? 1) certo è anche vero che mettendo VSI si sottointnede che una unità va in variazione mentre io cito che sopprimo 1 e ne creo 2. 2) Per di più sono in errore a valutare la casistica come divisione e non come frazionamento? che casotto
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belorma
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09 Dicembre 2017 alle ore 19:28
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mi sbaglio perche 1 e 5 sarebbero incompatibili giusto? cmq devo verificare
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EALFIN
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La causale deve essere come ho detto io se intendi separare la Cantina. La diversa distribuzione interna è sottintesa. Nel senso che non è che in ogni variazione catastale devi mettere tutte le causali di variazione esistenti ma: - nel caso di utilizzo di causali codificate devi mettere tutte quelle che servono e che si possono mettere senza che siano incompatibili fra di loro; - nel caso di utilizzo di causali "Altre" devi mettere quelle "pseudo codificate" dalle Circolari, più consone a quelle che interessano la tua variazione, anche se la variazione medesima riguarda, in più, altre diverse modifiche che solo in linea teorica potrebbero richiedere l'utilizzo di ulteriori causali che non vengono indicate in Docfa. Ad esempio io nelle causali Altre inerenti "frazionamenti e fusioni con cambio di destinazione" ho incluso variazioni che interessavano anche ampliamenti (qualora ad esempio, oltre al frazionamento e fusione fra unità e/o parti comuni, il lotto urbano si ampliava su particelle del C.T. oppure anche nei casi in cui una o più unità interessate dal frazionamento e fusione si soprelevava e/o si ampliava su aree di corte, ecc.) e mai ho avuto problemi.
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belorma
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belorma
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09 Dicembre 2017 alle ore 19:28
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Devo ravvedermi su un aspetto circa tale post. La commitenza ha anche proposto la chiusura dei balconi per trasformarli in veranda, ed a questo punto vi domando di aiutarmi nel fare il punto sulla situazione complessiva. Faccio presente come sia stato mantenuto l'infisso interno che collega tiene separati gli ambienti interni dalle due vernade. 1) La chiusura dei balconi comporta ai fini catastali un aumento della consistenza giusto? 2) se si, avendo pendente il discorso della cantina scollegata dall' immobile sarà necessario porcedere al censimento dei due nuovi sbalterni ed a valle aggiornare l'elaborato planimetrico? 3) Quale causale utilizzare per la pratica? 4) Che poligoni vanno consideari per queste due piccole verande chiuse? sono da considerarsi accesso diretto, quindi rientrano nel poligono A e la superficie è da considerarsi quella di accessorio diretto (verde) come per un disimpegno? Grazie e scusate la confusione.
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