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Argomento: Trasformazione ripostiglio in bagno
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totonno
(GURU)
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L'art.48 della L.47/85 parla dell'invio di una raccomandata A.R. ,nel caso di opere interne eseguite in abuso, rientranti però nell'Art.26 della stessa Legge, da parte di chi ha commesso l'abuso, all'Ufficio comunale. Se l'interessato possiede la raccomandata A.R. meglio, altrimenti ci viene in aiuto una circolare chiamata circolare Nicolazzi dal nome del ministro che la firmò, sopraggiunta dopo la pubblicazione della L.47/85 che chiariva l'aspetto delle opere interne rientranti appunto nell'art.48. Questa circolare disponeva che la raccomandata benchè prevista dalla Legge non fosse necessaria e che bastava che le opere rientrassero comunque in quell'articolo per essere assentite e regolarizzate tacitamente. In effetti la Raccomandata non aveva alcun effetto in quanto veniva solo archiviata, era gratuita, e non necessitava del rilascio di alcun titolo o autorizzazione. Ci sono purtroppo varie interpretazioni su questa circolare, non tutte tendono a considerarla una norma da utilizzare per la regolarità delle opere interne in questione. A mio parere l'interessato può utilizzarla, sostenendo che sono opere rientranti nell'Art.48 della L.47/85, eseguite prima dell'entrata in vigore della Legge, quindi non 1967, ma ante 1985. Comunque consiglio di dare una lettura sia all'Art.48, sia alla Circolare Nicolazzi, per darsi una idea personale. Saluti.
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geofin_service
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Grazie delle risposte. Sai indicarmi un link per scaricare detta circolare??
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totonno
(GURU)
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geofin_service
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geofin_service
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x Totonno: ho letto la circolare e ora mi sorgono due dubbi: 1) La circolare termina dicendo che il privato potrebbe essere messo nella posizione di dover dimostrare l'anteriorità delle opere rispetto alla 47/85... Ma quando può succedere una cosa simile e perchè? Non è sufficiente una dichiarazione del privato per dimostrare le date?? Non mi vengono in mente altri modi, e non credo che un privato conservi documentazione dei lavori così a lungo. 2) L'utilizzo del suddetto art. 48 va indicato nella relazione del Docfa o si può evitare?? E' possibile scrivere nella relazione del Docfa semplicemente per come dichiarato dal proprietario che tale trasformazione è avvenuta il 20 agosto 1967 (che tral'altro è pure molto tempo prima del 1985)?? Tu cosa scriveresti? Un'ultima cosa: è possibile che l'art.48 sia stato abrogato da qualche nuova legge, anche regionale? Un collega dice forse dalla 380/2001
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totonno
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"geofin_service" ha scritto: x Totonno: ho letto la circolare e ora mi sorgono due dubbi: 1) La circolare termina dicendo che il privato potrebbe essere messo nella posizione di dover dimostrare l'anteriorità delle opere rispetto alla 47/85... Ma quando può succedere una cosa simile e perchè? Non è sufficiente una dichiarazione del privato per dimostrare le date?? Non mi vengono in mente altri modi, e non credo che un privato conservi documentazione dei lavori così a lungo. 2) L'utilizzo del suddetto art. 48 va indicato nella relazione del Docfa o si può evitare?? E' possibile scrivere nella relazione del Docfa semplicemente per come dichiarato dal proprietario che tale trasformazione è avvenuta il 20 agosto 1967 (che tral'altro è pure molto tempo prima del 1985)?? Tu cosa scriveresti? Ti rispondo. 1) E' ovvio che il controllo dell'ente preposto è un diritto che va rispettato e per questo deve essere messo in condizioni di poter verificare la dichiarazione del proprietario. 2) L'utilizzo dell'art.48 non va dichiarato in docfa. Nel docfa va messo la data dell'esecuzione dell'opera nell'apposito spazio del quadro B. Nella relazione puoi ribadire che sono opere esclusivamente interne eseguite in data anteriore al primo settembre del 1967 come affermato dalla proprietà. Saluti.
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samsung
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In un caso analogo, aggravato dalla mancanza delle altezze minime e quindi dei requisiti sanitari. Vi chiedo come considerereste un locale che si presenta piastrellato, con tubazioni che seppur tappate affiorano dalla piastrelle, cioè di un locale piastrellato e con impianti idrosanitari sottotraccia però privo dei relativi sanitari. Lo considerereste ripostiglio ?
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totonno
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"samsung" ha scritto: In un caso analogo, aggravato dalla mancanza delle altezze minime e quindi dei requisiti sanitari. Vi chiedo come considerereste un locale che si presenta piastrellato, con tubazioni che seppur tappate affiorano dalla piastrelle, cioè di un locale piastrellato e con impianti idrosanitari sottotraccia però privo dei relativi sanitari. Lo considerereste ripostiglio ? Si. Sfido chiunque a sostenere che non si possa piastrellare il ripostiglio. Oppure a sostenere che il vano sia un bagno se pur senza i sanitari. Ovviamente l'unità immobiliare deve essere dotata comunque del bagno principale, altrimenti non avrebbe i requisiti dell'agibilità. Affinchè un vano possa essere considerato un servizio igienico deve avere dei requisiti minimi dettati dal regolamento edilizio e da quello igienico sanitario. Tra i requisiti c'è la dotazione minima dei sanitari. Basta che non venga montato il vaso, già quello stesso vano non può essere considerato un servizio igienico. Saluti.
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samsung
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Grazie. Infatti si pensava di far smontare vaso e bidet, lasciando il lavandino e la lavatrice e definirlo locale lavanderia. Restava il dubbio dei tappi agli scarichi ed alle mandate che rendono visibile il potenziale uso. Qualcuno suggerisce di murare il tappo dello scarico del vaso. Questo chiuderebbe i discorsi, però se è evitabile...
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totonno
(GURU)
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"samsung" ha scritto: Grazie. Infatti si pensava di far smontare vaso e bidet, lasciando il lavandino e la lavatrice e definirlo locale lavanderia. Restava il dubbio dei tappi agli scarichi ed alle mandate che rendono visibile il potenziale uso. Qualcuno suggerisce di murare il tappo dello scarico del vaso. Questo chiuderebbe i discorsi, però se è evitabile... Io lo tapperei, quanto meno per evitare l'odore che proviene dalle fosse...non proprio piacevole....
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