Forum
Argomento: Trasferimento di usufrutto
|
Autore |
Risposta |

bioffa69
Iscritto il:
23 Settembre 2009
Messaggi:
6536
Località
BRESCIA
|
Mi ha messo un tarlo in testa questa discussione, ed ho trovato: In alcuni casi è ammesso anche l’usufrutto successivo ossia il proprietario può trasferire la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto non solo per sè stesso ma anche a vantaggio, dopo di lui, di una o più persone (fattispecie invece vietata in ambito successorio). In tal caso l’usufrutto non si consolida con la nuda proprietà dopo la morte del primo riservatario, ma continua a favore dei successivi. Anche questo istituto viene utilizzato solitamente per tutelare il coniuge superstite che non sia al contempo proprietario dell’immobile. Vista sotto questo punto di vista, non è che l'usufrutto venga ereditato/ceduto ecc.ecc., ma fa parte del contratto di compravendita, dove viene concordato fra le parti, lo paragonerei al diritto di accrescimento. Per cui stando all'atto sopra citato, l'usufrutto passa a B, pechè così definito nell'atto. Perciò il Notaio non ha fatto una cosa allucinante, ma prevista. Per cui rivedo quanto da me scritto sopra e ritengo corretto che B sia inserito come Usufruttuario. Saluti P.S. Ho visto quanto allegato da Roby, che conferma quanto da lui scritto in precedenza.
|
|
|
|

Roby64
Roberto
Iscritto il:
09 Febbraio 2005
Messaggi:
80
Località
|
"bioffa69" ha scritto: Mi ha messo un tarlo in testa questa discussione, ed ho trovato: In alcuni casi è ammesso anche l’usufrutto successivo ossia il proprietario può trasferire la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto non solo per sè stesso ma anche a vantaggio, dopo di lui, di una o più persone (fattispecie invece vietata in ambito successorio). In tal caso l’usufrutto non si consolida con la nuda proprietà dopo la morte del primo riservatario, ma continua a favore dei successivi. Anche questo istituto viene utilizzato solitamente per tutelare il coniuge superstite che non sia al contempo proprietario dell’immobile. Vista sotto questo punto di vista, non è che l'usufrutto venga ereditato/ceduto ecc.ecc., ma fa parte del contratto di compravendita, dove viene concordato fra le parti. Per cui stando all'atto sopra citato, l'usufrutto passa a B, pechè così definito nell'atto. Perciò il Notaio non ha fatto una cosa allucinante, ma prevista. Per cui rivedo quanto da me scritto sopra e ritengo corretto che B sia inserito come Usufruttuario. Saluti Infatti anche io la vedo così poichè prioritariamente c'é la volontà delle parti e quindi la morte di A fa si cessare l'usufrutto di A ma nell'esatto stesso istante si apre l'usufrutto di B poichè ciò le parti hanno stabilito. Resta da capire se si può fare con una donazione. Saluti.
|
|
|
|

totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
Iscritto il:
19 Maggio 2006
Messaggi:
8611
Località
Firenze
|
"Roby64" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: Mi ha messo un tarlo in testa questa discussione, ed ho trovato: In alcuni casi è ammesso anche l’usufrutto successivo ossia il proprietario può trasferire la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto non solo per sè stesso ma anche a vantaggio, dopo di lui, di una o più persone (fattispecie invece vietata in ambito successorio). In tal caso l’usufrutto non si consolida con la nuda proprietà dopo la morte del primo riservatario, ma continua a favore dei successivi. Anche questo istituto viene utilizzato solitamente per tutelare il coniuge superstite che non sia al contempo proprietario dell’immobile. Vista sotto questo punto di vista, non è che l'usufrutto venga ereditato/ceduto ecc.ecc., ma fa parte del contratto di compravendita, dove viene concordato fra le parti. Per cui stando all'atto sopra citato, l'usufrutto passa a B, pechè così definito nell'atto. Perciò il Notaio non ha fatto una cosa allucinante, ma prevista. Per cui rivedo quanto da me scritto sopra e ritengo corretto che B sia inserito come Usufruttuario. Saluti Infatti anche io la vedo così poichè prioritariamente c'é la volontà delle parti e quindi la morte di A fa si cessare l'usufrutto di A ma nell'esatto stesso istante si apre l'usufrutto di B poichè ciò le parti hanno stabilito. Resta da capire se si può fare con una donazione. Saluti. E' l'usufrutto che viene donato da A a B, anche se congiuntamente, e questo per forza deve seguire la durata di vita del primo usufruttuario. B detiene il diritto di usufrutto ricevuto in donazione limitatamente al periodo di vita di A. Non dico che non si può fare in assoluto, ma che è un grosso pasticcio che io non proseguirei. Saluti
|
|
|
|

bioffa69
Iscritto il:
23 Settembre 2009
Messaggi:
6536
Località
BRESCIA
|
No , non è così, non si tratta di un atto dove A cede l'usufrutto a B, in tal caso è corretto quello dici. Qui non si tratta di alcuna cessione, è come il diritto di accrescimento, in questo caso nel rogito si è così stabilito, A vende la nuda prop. mantendo l'usufrutto che dopo di se, passerà a B (se lo stesso ancora vivo, come nel diritto di accrscimento), è nell'atto che si stabilisce di fatto che C e D concedono l'usufrutto ad A e dopo di se a B, è concettualmente diverso. Quanto ho riportato sopra è la psiegazione di un notaio, che ho trovato in rete, mi sembra esaudiente. Saluti
|
|
|
|

gbbmra00
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
Iscritto il:
30 Ottobre 2008
Messaggi:
81
Località
|
Il caso proposto da Katana é la riserva di usufrutto nell'atto di donazione a vantaggio del donante e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona. Questo rientra delle disposizioni relative alle donazioni dell'art. 796 (Riserva di usufrutto) del Codice Civile. Ne ha parlato egregiamente nel suo intervento Ealfin. Avevo suggerito di leggere l'articolo succitato, ieri sera prima dell'intervento di Roby64, il quale ha citato l'art. 698 che però non riguarda il caso in trattazione. Pertanto Katana può fare tranquillamente la voltura dell'usufrutto a favore della persona indicata nell'atto di donazione. Saluti.
|
|
|
|

Roby64
Roberto
Iscritto il:
09 Febbraio 2005
Messaggi:
80
Località
|
"bioffa69" ha scritto: No , non è così, non si tratta di un atto dove A cede l'usufrutto a B, in tal caso è corretto quello dici. Qui non si tratta di alcuna cessione, è come il diritto di accrescimento, in questo caso nel rogito si è così stabilito, A vende la nuda prop. mantendo l'usufrutto che dopo di se, passerà a B (se lo stesso ancora vivo, come nel diritto di accrscimento), è nell'atto che si stabilisce di fatto che C e D concedono l'usufrutto ad A e dopo di se a B, è concettualmente diverso. Quanto ho riportato sopra è la psiegazione di un notaio, che ho trovato in rete, mi sembra esaudiente. Saluti Concordo pienamente! Infatti la morte di A passa in subordine poichè non può essa stessa come fatto accaduto sovrastare la volontà delle parti. Saluti.
|
|
|
|

EALFIN
Iscritto il:
03 Dicembre 2006
Messaggi:
4043
Località
|
Dopo le ampie discussioni ricapitoliamo per fare chiarezza soprattutto ai nuovi Geometri: - Se Tizio possiede una quota di proprietà ed intende "donarla" a Caio in nuda proprietà, intende riservarsi il diritto di usufrutto ed intende accrescere detto diritto di usufrutto, dopo la sua morte, a Sempronio (naturalmente nell'ipotesi in cui muoia primo Tizio e dopo Sempronio) tutto si può fare purché Tizio, Caio e Sempronio partecipino all'atto dove Caio e Sempronio accettano rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto successivo; tutto quanto sopra perchè lo dice l'articolo del Codice Civile che ho citato nella mia prima risposta di questo post. - Voglio precisare che di atti del genere ne ho predisposti parecchi, l'ultimo il 20 dicembre 2018 dove il marito pieno proprietario dona al figlio la nuda proprietà e si riserva per se il diritto di usufrutto e dopo di se lo riserva alla moglie (qualora a mancare prima fosse il marito rispetto alla moglie, in caso contrario l'usufrutto per accrescimento manco si crea); - Se Tizio acquista l'usufrutto di un immobile e si trova in regime di comunione legale dei beni detto usufrutto rientra nel regime di comunione legale dei beni perché l'usufrutto è un diritto che rientra, in caso di acquisto, nel regime di comunione legale dei beni; - Pertanto Tizio acquista l'intero usufrutto firmando l'atto da solo ma l'usufrutto di sua spettanza sarà pari al 50% mentre il restante 50% (fiscalmente parlando perché la comunione dei beni è diversa dal possesso in comune) sarà del coniuge Caio; - Se muore Caio prima di Tizio quest'ultimo conserverà la sua metà di usufrutto fino alla sua morte; - Se muore Tizio prima di Caio, l'intero usufrutto sia di Tizio che di Caio cessa alla morte di Tizio anche se Caio fosse ancora vivente; - Voglio precisare che qualche anno fa dovevo redigere la denuncia di successione di un soggetto il quale qualche anno prima aveva acquistato in comunione legale dei beni l'usufrutto su due appezzamenti di terreno separati, i quali appezzamenti erano stato acquistati in nuda proprietà dalle rispettive due figlie; - Ebbene chiarito che l'usufrutto non sarebbe andato in successione dovevo chiarire se nel cancellare l'usufrutto in sede di voltura (compilata e presentata a parte, lo stesso giorno della presentazione voltura successione) avrei dovuto inserire il coniuge usufruttuaria per 1/2 (perché nel mio caso il de cuius risultava intestatario per 1/1 in comunione legale dei beni) e quindi ricongiungere alla nuda proprietà a favore delle figlie solo la metà posseduta da de cius usufruttuario; - Mi ero studiato la materia a suo tempo ed avevo scoperto che, a differenza della proprietà, l'acquisto in comunione dei beni del diritto di usufrutto senza che l'altro coniuge fosse intervenuto per la firma dell'atto, produce la circostanza che l'usufrutto intero (e non la metà) rimane in essere fino alla morte dell'acquirente in comunione dei beni; - Quindi per fare un esempio: a) Tizio acquista in Comunione l'usufrutto con Caio (che non firma l'atto); b) Muore prima Caio e Tizio conserva la sua metà di usufrutto fino alla sua morte; c) Oppure muore prima Tizio e l'intero usufrutto (1/1) in comunione legale dei beni cessa sia per Tizio (1/2) che per Caio (1/2) alla data della morte di Tizio.
|
|
|
|

EFFEGI
f.g.
Iscritto il:
16 Dicembre 2008
Messaggi:
2058
Località
Irpinia
|
"EALFIN" ha scritto: Dopo le ampie discussioni ricapitoliamo per fare chiarezza soprattutto ai nuovi Geometri: - Se Tizio possiede una quota di proprietà ed intende "donarla" a Caio in nuda proprietà, intende riservarsi il diritto di usufrutto ed intende accrescere detto diritto di usufrutto, dopo la sua morte, a Sempronio (naturalmente nell'ipotesi in cui muoia primo Tizio e dopo Sempronio) tutto si può fare purché Tizio, Caio e Sempronio partecipino all'atto dove Caio e Sempronio accettano rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto successivo; tutto quanto sopra perchè lo dice l'articolo del Codice Civile che ho citato nella mia prima risposta di questo post. - Voglio precisare che di atti del genere ne ho predisposti parecchi, l'ultimo il 20 dicembre 2018 dove il marito pieno proprietario dona al figlio la nuda proprietà e si riserva per se il diritto di usufrutto e dopo di se lo riserva alla moglie (qualora a mancare prima fosse il marito rispetto alla moglie, in caso contrario l'usufrutto per accrescimento manco si crea); - Se Tizio acquista l'usufrutto di un immobile e si trova in regime di comunione legale dei beni detto usufrutto rientra nel regime di comunione legale dei beni perché l'usufrutto è un diritto che rientra, in caso di acquisto, nel regime di comunione legale dei beni; - Pertanto Tizio acquista l'intero usufrutto firmando l'atto da solo ma l'usufrutto di sua spettanza sarà pari al 50% mentre il restante 50% (fiscalmente parlando perché la comunione dei beni è diversa dal possesso in comune) sarà del coniuge Caio; - Se muore Caio prima di Tizio quest'ultimo conserverà la sua metà di usufrutto fino alla sua morte; - Se muore Tizio prima di Caio, l'intero usufrutto sia di Tizio che di Caio cessa alla morte di Tizio anche se Caio fosse ancora vivente; - Voglio precisare che qualche anno fa dovevo redigere la denuncia di successione di un soggetto il quale qualche anno prima aveva acquistato in comunione legale dei beni l'usufrutto su due appezzamenti di terreno separati, i quali appezzamenti erano stato acquistati in nuda proprietà dalle rispettive due figlie; - Ebbene chiarito che l'usufrutto non sarebbe andato in successione dovevo chiarire se nel cancellare l'usufrutto in sede di voltura (compilata e presentata a parte, lo stesso giorno della presentazione voltura successione) avrei dovuto inserire il coniuge usufruttuaria per 1/2 (perché nel mio caso il de cuius risultava intestatario per 1/1 in comunione legale dei beni) e quindi ricongiungere alla nuda proprietà a favore delle figlie solo la metà posseduta da de cius usufruttuario; - Mi ero studiato la materia a suo tempo ed avevo scoperto che, a differenza della proprietà, l'acquisto in comunione dei beni del diritto di usufrutto senza che l'altro coniuge fosse intervenuto per la firma dell'atto, produce la circostanza che l'usufrutto intero (e non la metà) rimane in essere fino alla morte dell'acquirente in comunione dei beni; - Quindi per fare un esempio: a) Tizio acquista in Comunione l'usufrutto con Caio (che non firma l'atto); b) Muore prima Caio e Tizio conserva la sua metà di usufrutto fino alla sua morte; c) Oppure muore prima Tizio e l'intero usufrutto (1/1) in comunione legale dei beni cessa sia per Tizio (1/2) che per Caio (1/2) alla data della morte di Tizio. Quoto EALFIN e chi si è "ravveduto"  . L'atto citato da katana è perfettamente legale ed anche io ho avuto modo di stipularne alcuni, non troppi per la verità, poichè chi acquista la proprietà diventa pieno proprietario alla morte del secondo usufruttuario subentrante per cui è difficile trovare acquirenti disposti ad "aspettare" troppo prima di entrare nel possesso legale esclusivo. Unico vantaggio immediato per l'acquirente è il fatto che il valore dell'usufrutto viene calcolato sul più giovane e quindi vi è una diminuizione (giustamente) di prezzo. TOTONNO visto che anche tu qualche volta devi andare a studiare  non si finirà mai di imparare, e questo è il bello della nostra professione. Saluti cordiail a tutti.
|
|
|
|

totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
Iscritto il:
19 Maggio 2006
Messaggi:
8611
Località
Firenze
|
"EFFEGI" ha scritto: TOTONNO visto che anche tu qualche volta devi andare a studiare  non si finirà mai di imparare, e questo è il bello della nostra professione. Saluti cordiail a tutti. Mi sono defilato dalla conversazione, pur rimanendo femo nella mia posizione, per non ripetermi avendo già espresso per intero la mia opinione, ma debbo rispondere alla simpatica provocazione di EFFEGI. Certo che anche io DEVO ANDARE A STUDIARE. come tutti. Non sarei un professionista serio se non mi impegnassi a essere sempre aggiornato ritenendomi stupidamente preparato su tutto. La questione, EFFEGI, verte sulla applicazione della norma, non sulla preparazione tecnica dei professionisti qui intervenuti. Considera, EFFEGI, e valuta le opinioni di tutti senza ritenere una opinione contrastante una mancanza di preparazione. Buon lavoro Comunque EFFEGI studia meglio l'argomento....perchè mi sa che hai preso un abbaglio
|
|
|
|

CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
Messaggi:
8726
Località
Agro Nocerino Sarnese
|
"Katana" ha scritto: "... la signora A cede, alle condizioni di cui infra, ai signori D e E, che indivisamente ed in metà per uno accettano, la nuda proprietà, stante essa cedete si riserva l'usufrutto durante vita e dopo di lei a vantaggio del signor B, che accetta, del seguente immobile..." siamo di fronte al caso di "USUFRUTTO con diritto di accrescimento"! quindi non capisco dove sta il problema.
|
|
|
|

Katana
Iscritto il:
29 Novembre 2017 alle ore 17:01
Messaggi:
5
Località
|
"EALFIN" ha scritto: Dopo le ampie discussioni ricapitoliamo per fare chiarezza soprattutto ai nuovi Geometri: - Se Tizio possiede una quota di proprietà ed intende "donarla" a Caio in nuda proprietà, intende riservarsi il diritto di usufrutto ed intende accrescere detto diritto di usufrutto, dopo la sua morte, a Sempronio (naturalmente nell'ipotesi in cui muoia primo Tizio e dopo Sempronio) tutto si può fare purché Tizio, Caio e Sempronio partecipino all'atto dove Caio e Sempronio accettano rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto successivo; tutto quanto sopra perchè lo dice l'articolo del Codice Civile che ho citato nella mia prima risposta di questo post. - Voglio precisare che di atti del genere ne ho predisposti parecchi, l'ultimo il 20 dicembre 2018 dove il marito pieno proprietario dona al figlio la nuda proprietà e si riserva per se il diritto di usufrutto e dopo di se lo riserva alla moglie (qualora a mancare prima fosse il marito rispetto alla moglie, in caso contrario l'usufrutto per accrescimento manco si crea); - Se Tizio acquista l'usufrutto di un immobile e si trova in regime di comunione legale dei beni detto usufrutto rientra nel regime di comunione legale dei beni perché l'usufrutto è un diritto che rientra, in caso di acquisto, nel regime di comunione legale dei beni; - Pertanto Tizio acquista l'intero usufrutto firmando l'atto da solo ma l'usufrutto di sua spettanza sarà pari al 50% mentre il restante 50% (fiscalmente parlando perché la comunione dei beni è diversa dal possesso in comune) sarà del coniuge Caio; - Se muore Caio prima di Tizio quest'ultimo conserverà la sua metà di usufrutto fino alla sua morte; - Se muore Tizio prima di Caio, l'intero usufrutto sia di Tizio che di Caio cessa alla morte di Tizio anche se Caio fosse ancora vivente; - Voglio precisare che qualche anno fa dovevo redigere la denuncia di successione di un soggetto il quale qualche anno prima aveva acquistato in comunione legale dei beni l'usufrutto su due appezzamenti di terreno separati, i quali appezzamenti erano stato acquistati in nuda proprietà dalle rispettive due figlie; - Ebbene chiarito che l'usufrutto non sarebbe andato in successione dovevo chiarire se nel cancellare l'usufrutto in sede di voltura (compilata e presentata a parte, lo stesso giorno della presentazione voltura successione) avrei dovuto inserire il coniuge usufruttuaria per 1/2 (perché nel mio caso il de cuius risultava intestatario per 1/1 in comunione legale dei beni) e quindi ricongiungere alla nuda proprietà a favore delle figlie solo la metà posseduta da de cius usufruttuario; - Mi ero studiato la materia a suo tempo ed avevo scoperto che, a differenza della proprietà, l'acquisto in comunione dei beni del diritto di usufrutto senza che l'altro coniuge fosse intervenuto per la firma dell'atto, produce la circostanza che l'usufrutto intero (e non la metà) rimane in essere fino alla morte dell'acquirente in comunione dei beni; - Quindi per fare un esempio: a) Tizio acquista in Comunione l'usufrutto con Caio (che non firma l'atto); b) Muore prima Caio e Tizio conserva la sua metà di usufrutto fino alla sua morte; c) Oppure muore prima Tizio e l'intero usufrutto (1/1) in comunione legale dei beni cessa sia per Tizio (1/2) che per Caio (1/2) alla data della morte di Tizio. Grazie mille EALFIN per la chiarezza! Oggi ho provveduto alla presentazione della voltura trasferendo l'usufrutto al soggetto B e lasciando la nuda proprietà ai soggetti C e D.
|
|
|
|
|
Ultime guide:
Ricerca moderatori per il forum:
Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:
Grazie
Convertitore da PDF a libretto DAT:
Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.
SOLIDARIETA':

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:
Ultime FAQ
Amici:
Le nostre guide:
|
|