Spese di registrazione degli atti giudiziari. Chi paga ? Sarà la parte vittoriosa nel giudizio a sostenere, normalmente, in via di anticipazione, gli oneri per la registrazione dell’atto per far valere quanto il Giudice ha disposto in esso.
Questo costo ,
in molti casi, rimane definitivamente addossato alla parte vincitrice, che ha provveduto a versare l’ importo dell’imposta di registro prevista per l’atto giudiziario, in quanto il suo recupero dal soccombente – pur essendo teoricamente possibile – è in realtà PRECLUSO, in MOLTE situazioni, dalla sua incapienza reddituale e patrimoniale.
Come recuperare le spese di registrazione dal soccombente? In ogni caso la parte vittoriosa nella causa e che ha provveduto al pagamento dell’imposta di registro potrebbe tentare il recupero delle spese, dalla parte soccombente, chiedendo al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo per l' importo (trattasi di un credito certo, documentato, liquido e sicuramente esigibile).
Questo passaggio è necessario in quanto la sentenza – che costituisce titolo esecutivo per le spese di lite –
non comprende anche le spese di registrazione.
Tutto ciò, comporta ad aumentare ulteriormente i costi per il vincitore, il quale, dopo aver già anticipato tutte le spese necessarie per avviare la causa ( dell’onorario del suo avvocato, delle spese di notifica, pagamento del contributo unificato, ecc.), dovrà agire in via esecutiva contro il soccombente il quale – come troppo spesso accade – non provvede spontaneamente ad ottemperare a quanto stabilito nella sentenza.
Se il creditore munito di titolo esecutivo invece
intende arrivare fino in fondo e procedere al recupero coattivo del suo credito complessivo potrebbe, durante la fase dell’esecuzione forzata, riversare anche l’importo delle spese di registrazione nelle somme addebitate alla sua controparte, in modo da pignorare i beni del debitore inserendo anche questa somma nell’importo totale dovutogli.
Quali atti giudiziari sono soggetti all’imposta di registro A norma dell’articolo 37 del D.P.R. n. 131/1986, sono soggetti al pagamento dell’imposta di registro:
-> Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio;
-> I decreti ingiuntivi esecutivi;
-> I provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
-> Le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere.
La stessa norma stabilisce che questi atti «sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato», e precisa che alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.
Esenzione imposta di registro atti giudiziari Tutti gli atti e provvedimenti giudiziari di valore non superiore a 1.033 euro sono esenti dal pagamento dell’imposta di registro.
Si tratta, delle sentenze emesse dai Giudici di Pace, ma potrebbero essere anche del Tribunale o delle Corti superiori se non superano tale limite di importo.
Il motivo di questa esenzione è – come ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 31278 del 2018 e in altre pronunce successive (ord. n. 21050/2020, n. 4725/2021 e n. 5857/2021) – è quello di eliminare completamente il carico fiscale sugli atti giudiziari di valore esiguo e particolarmente modesto.
L’Agenzia delle Entrate, dopo alcune iniziali resistenze (giustificate dal fatto che la norma di esenzione era prevista nella legge relativa ai giudizi presso il Giudice di Pace e non a quelli degli altri organi giudiziari), si è adeguata alla posizione espressa dalla Cassazione con la circolare n. 30/E del 29 luglio 2022, sicché il principio è ormai pacifico e sono sopiti i pregressi contenziosi sul punto:
- oggi l’unico criterio determinante ai fini dell’esenzione è quello del valore della causa, a prescindere dall’organo giudiziario che ha emesso l’atto.
Registrazione atti giudiziari: come funziona La cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento richiede, d’ufficio, la registrazione all’Agenzia delle Entrate;
le parti in causa, se non provvedono autonomamente al versamento mediante modello F24, ricevono dall’Amministrazione Finanziaria un avviso di liquidazione dell’imposta,
comprensivo di interessi e maggiorato delle sanzioni applicabili.