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Argomento: Tipo mappale, fusione particelle con ditte diverse è possibile?
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EALFIN
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"aristide" ha scritto: Per EALFIN, il tuo caso mi sembra in parte simile al mio, se non altro perché la corte sottostante la veranda era condominiale e non proprietà esclusiva. Se ho ben capito, e condivido al 100%, hai riportato sulla mappa la veranda con linee tratteggiate. Ipotizzo che la superficie della veranda fosse inferiore al 50% o dell'unità immobiliare cui si riferiva (intendo il subalterno) o più logicamente dell'intero perimetro del fabbricato riportato ai terreni. Di conseguenza avrai optato per un TM in macrocategoria semplificata. O almeno io avrei fatto così. Un saluto e grazie. Aristide Il mio caso l'avevo trattato con Pregeo 10.5 nel 2013 e con modesta entità (punti vertici delle nuove linee tratteggiate individuati con coordinate). Preciso che nel mio caso e nella relazione Pregeo avevo spiegato bene la situazione e le motivazioni per cui firmavano solo i proprietari dell'appartamento per il quale era stato necessario l'aggiornamento della mappa. Le linee tratteggiate non influiscono sul limite del 50% della superficie del fabbricato già riportato in mappa. Cioè le linee tratteggiate e punteggiate, nei casi previsti dalla norma, possono essere regolarmente riportate in mappa per qualsiasi superficie, senza limiti (mi riferisco natruralmente ai casi in cui non è necessario un rilievo appoggiato ai PP.FF.). Almeno così a me risulta. Con il nuovo pregeo 10.6 non ho avuto casi simili quindi non saprei dare consigli. Di sicuro il TM va in macrocategoria semplificata.
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aristide
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"EALFIN" ha scritto: "aristide" ha scritto: Per EALFIN, il tuo caso mi sembra in parte simile al mio, se non altro perché la corte sottostante la veranda era condominiale e non proprietà esclusiva. Se ho ben capito, e condivido al 100%, hai riportato sulla mappa la veranda con linee tratteggiate. Ipotizzo che la superficie della veranda fosse inferiore al 50% o dell'unità immobiliare cui si riferiva (intendo il subalterno) o più logicamente dell'intero perimetro del fabbricato riportato ai terreni. Di conseguenza avrai optato per un TM in macrocategoria semplificata. O almeno io avrei fatto così. Un saluto e grazie. Aristide Il mio caso l'avevo trattato con Pregeo 10.5 nel 2013 e con modesta entità (punti vertici delle nuove linee tratteggiate individuati con coordinate). Preciso che nel mio caso e nella relazione Pregeo avevo spiegato bene la situazione e le motivazioni per cui firmavano solo i proprietari dell'appartamento per il quale era stato necessario l'aggiornamento della mappa. Le linee tratteggiate non influiscono sul limite del 50% della superficie del fabbricato già riportato in mappa. Cioè le linee tratteggiate e punteggiate, nei casi previsti dalla norma, possono essere regolarmente riportate in mappa per qualsiasi superficie, senza limiti (mi riferisco natruralmente ai casi in cui non è necessario un rilievo appoggiato ai PP.FF.). Almeno così a me risulta. Con il nuovo pregeo 10.6 non ho avuto casi simili quindi non saprei dare consigli. Di sicuro il TM va in macrocategoria semplificata. Grazie EALFIN, sempre interessanti i tuoi contributi. Buona domenica. Aristide
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John_Pippero
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20 Novembre 2014 alle ore 18:17
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Se l'ampliamento è inferiore al 50% della superficie dell'edificio esistente anche se su altra particella diversamenteintestata, non ci vuole il rilievo ai PF. Ci sono discussioni in merito sul forum e ti invito a leggerle. Andando in semplificata non devi allegare un libretto che si appoggia ai PF. Pregeo non te lo consente. Quindi devi trasformare tale rilievo in coordinate dei soli punti vertice che formano l'ampliamento, oltre due punti vertice del fabbricato esistente le cui coordinate le prendi dalla mappa. La fusione non serve, l'abbiamo già detto, anche se Topogeo, devo ammettere, che ha ragione quando dice che si può fare, ma per me genera confusione, e si perde la storia delle native particelle diversamente intestate. Per questo sostenevo che non si poteva fare o meglio non è consigliabile per niente. Saluti
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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"John_Pippero" ha scritto: Se l'ampliamento è inferiore al 50% della superficie dell'edificio esistente anche se su altra particella diversamenteintestata, non ci vuole il rilievo ai PF. Ci sono discussioni in merito sul forum e ti invito a leggerle. Andando in semplificata non devi allegare un libretto che si appoggia ai PF. Pregeo non te lo consente. Quindi devi trasformare tale rilievo in coordinate dei soli punti vertice che formano l'ampliamento, oltre due punti vertice del fabbricato esistente le cui coordinate le prendi dalla mappa. La fusione non serve, l'abbiamo già detto, anche se Topogeo, devo ammettere, che ha ragione quando dice che si può fare, ma per me genera confusione, e si perde la storia delle native particelle diversamente intestate. Per questo sostenevo che non si poteva fare o meglio non è consigliabile per niente. Saluti Ciao John_Pippero, il t.m. per l'ampliamento inferiore del 50% di cui si sta parlando è ammesso solo nel caso si vada a interessare anche la particella limitrofa di diversa ditta (deve obbligatoriamente essere citata in riga zero e nella proposta, altrimenti pregeo non funziona). Ma questo darà come esito finale che in visura ai terreni comparirà traccia di quel tipo mappale anche sulla particella diversamente intestata, non so se valga la pena fare in questo modo. Per quanto concerne la fusione ai terreni, a mio avviso, non è proprio ammissibile eseguirla per varie motivazioni, ne elenco alcune, il tecnico catastale può annullare successivamente il tipo, non sappiamo se le due particelle sono state citate negli atti pubblici con Fg, part. e soprattutto superficie, ecc.. Saluti cordiali
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EALFIN
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L'introduzione di linee tratteggiate in Pregeo si possono fare sia con rilievo appoggiato a punti fiduciali (nel caso di tipo mappale che rientra nella macro categoria ordinaria) sia nel caso di tipi per modesta entità (nel caso di tipo mappale che rientra nella macro categoria semplificata ovvero nei casi di piccoli ampliamenti in mappa con linee continue e nei limiti di superficie previsti dalla norma). La fusione di particelle ad ente urbano, sulla quale vi ricadono unità con intestati e diritti non omogenei fra di loro, con particelle censiste al C.T. aventi intestatari non coerenti al 100% con gli intestatari dell'ente urbano, non è ammissibile giuridicamente e credo anche catastalmente, pur se il Pregeo non è in grado di controllare la situazione (nell'estratto di mappa non risultano gli intestatari del C.F.). Per poter capire il ragionamento pensiamo allo stadio prima del passaggio ad ente urbano. Cioè la particella ad ente urbano era intestata a "XY" prima del tipo mappale. Se la fusione con la particella confinante censita al C.T. e intestata a "WZ" non era ammissibile quanto entrambe erano censite al C.T. a maggior ragione la fusione non potrà avvenire anche dopo che una delle particelle fosse stata già trasferita a ente urbano. Le uniche possibilità di fusione, a mio avviso, sono in sintesi le seguenti: 1) dopo l'accatastamento le unità ricadenti sull'ente urbano sono tutte rimaste intestate a "XY" (ovvero non sono stati eseguiti trasferimenti) e successivamente per l'ente urbano, per varie ragioni, è richiesta la fusione con altra particella del C.T. sempre intestata a "XY"; 2) dopo l'accatastamento tutte le unità ricadenti sull'ente urbano sono trasferite a "WZ" (ovvero di fatto tutto il lotto viene trasferito ad unico soggetto giuridico) e successivamente per l'ente urbano, per varie ragioni, è richiesta la fusione con altra particella del C.T. sempre intestata all'acquirente "WZ. In tutti gli altri casi eventuali ampliamenti, anche riguardanti solo aree scoperte, su particelle differenti dall'ente urbano devono assumere in mappa un differente numero di mappale a ente urbano. Così che le unità immobiliari intestate a soggetti specifici che si ampliano su lotti confinanti intestati agli stessi soggetti, al C.F. richiedono i cosiddetti identificativi graffati. Spero di essere stato chiaro.
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aristide
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Ancora un saluto e un ringraziamento a tutti voi che mi state dando il vostro contributo su questo caso. Accogliendo il vostro invito vi posto graficamente la situazione, in modo che sia più chiaro. Ho ancora dei dubbi. Nei post successivi a questo vi posto la mia proposta di aggiornamento grafico. Vi prego di dirmi se secondo voi procedo correttamente. Mi scuso per la dimensione dell'immagine, è la prima volta che posto delle immagini su Geolive. Vi ringrazio. Un saluto. Clicca sull'immagine per vederla intera
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aristide
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Sintetizzando devo accatastare sia un piccolo bagno aggettante, che un portico. Mi è sembrato di capire che per il bagno, sia sufficiente un TM ex modesta entità. Dovrei quindi richiedere l'estratto della sola particella 50, già ente urbano. Ho però questo timore: in fase di stesura proposta grafica in Pregeo 6, mi troverei a riportare una linea rossa tratteggiata che risulterebbe esterna alla particella 50, cui l'estratto di mappa richiesto si riferisce. In sostanza, la riporterei sul raster. Pregeo potrebbe inibirmi l'accettazione e l'approvazione della proposta grafica in questo caso? Eccovi graficamente la proposta grafica definitiva del tipo mappale per il bagno. Clicca sull'immagine per vederla intera
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aristide
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Ed eccovi il tipo mappale che eseguirei, ben distinto, per l'accatastamento del solo portico, con rilievo appoggiato ai PF. Premetto che ho eseguito ieri il rilievo strumentale, e già che c'ero ho rilevato anche gli spigoli del bagno. Ps: considerato che per l'accesso al bagno aggettante si deve uscire e percorrere la terrazza sovrastante il portico, si potrebbe concepire in questo caso di accatastare il bagno insieme al portico in un unico TM, facendolo ricadere quindi sulla particella 68? Non considerandolo come accessorio di un subalterno del mappale 50 ma rappresentandolo sulla scheda docfa insieme alla terrazza al piano primo? E' una proposta assurda? Vi ringrazio. Spero vogliate ancora aggiungere qualcosa, perché sono un pò sotto pressione con le scadenze, ma vorrei agire correttamente. Penso inoltre che questo caso possa essere d'aiuto anche ad utenti che in futuro faranno ricerche su argomenti simili. Aristide AGGIUNTA SUCCESSIVA: mi sembra sia più corretto riportare il portico con linea continua, ed eventulamente tratteggiare la sola linea in comune col fabbricato mappale 50. Clicca sull'immagine per vederla intera
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aristide
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Salve ancora, non si può pensare di trovare sempre la pappa pronta. Così ho provato a simulare un atto di aggiornamento Pregeo, ipotizzando di avere un mappale ente urbano (num 659) che presenta un ampliamento aggettante su particella intestata ad altra ditta. Ho simulato questo ampliamento con libretto in modesta entità, riportandone il perimetro con linea rossa tratteggiata. Ho avuto la prova che non ci sono problemi in fase di stesura della proposta grafica riportando il tratteggio rosso sul raster, all'esterno della particella cui l'estratto mappa rilasciato si riferisce. Sotto riporto dimostrazione grafica della stesura dell'atto e poi come appare alla fine, lanciando il pregeo con proposta di aggiornamento confermata. Notate l'asterisco... Clicca sull'immagine per vederla intera
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aristide
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Ho ritrovato in archivio un intervento del 2011 di bioffa69. Mi è entrata una pulce nell'orecchio. Se quello che diceva Bioffa69 vale per un balcone aggettante su corte comune, non potrebbe valere anche per un bagno (che ha più valenza) aggettante su corte di altra ditta? "bioffa69" ha scritto:riapro il post per chiedere se anche nelle altre Agenzie funziona nello stesso modo, cioe' , l'Agenzia di Brescia cosi' come quella di Milano, non accettano piu' la variazione di un'unita' imm dove viene rappresentato un nuovo balcone, a meno che la proiezione dello stesso insista su prop. esclusiva della stessa ditta...sostanzialmente se la proiezione del nuovo balcone insiste su corte comune, il balcone va denunciato come lastrico solare intestato a tutti gli aventi diritto alla corte comune, poi necessita rogito e solo poi si puo' procedere alla denuncia della nostra unita' , per fusione del lastrico...il tutto come da C.C. e' gia' capitato a qualcuno?
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EALFIN
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Devi fare un tipo mappale del portico sulla particella in cui ricade il portico e nello stesso tipo mappale riporti il bagno aggettante solo con linee tratteggiate senza inserire l'osso di morto visto che ricade sulla medesima particella oggetto del medesimo tipo mappale (devi anche variare il numero della particella in cui ricadono portico e bagno, senza accorpare detta particella a quella dell'ente urbano già esistente). E basta. Poi se l'appartamento o gli appartamenti il cui bagno e portico sono di pertinenza appartiene/appartengono allo/agli stesso/i possessore/i della particella in cui ricade il bagno e portico devi eseguire, con uno o più Docfa, un ampliamento delle suddette unità creando una o più particelle graffate. Se invece il bagno e/o portico ricade/ono su una particella posseduta da diversi soggetti rispetto ai possessori dell'appartamento o degli appartamenti allora non puoi fondere nulla (a meno di creare le porzioni unite di fatto nei casi di intestato comune). Onestamente non vedo perché tutte queste complicazioni. Primo punto: i lotti hanno intestati omogenei? No. Allora lascia perdere il lotto ente urbano e il tipo mappale lo redigi solo per il lotto in cui ricadono portico e bagno. Fatto ciò organizzati con i Docfa tali da poter essere approvati sulla base delle vigenti normative.
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aristide
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"EALFIN" ha scritto: Devi fare un tipo mappale del portico sulla particella in cui ricade il portico e nello stesso tipo mappale riporti il bagno aggettante solo con linee tratteggiate senza inserire l'osso di morto visto che ricade sulla medesima particella oggetto del medesimo tipo mappale (devi anche variare il numero della particella in cui ricadono portico e bagno, senza accorpare detta particella a quella dell'ente urbano già esistente). E basta. Poi se l'appartamento o gli appartamenti il cui bagno e portico sono di pertinenza appartiene/appartengono allo/agli stesso/i possessore/i della particella in cui ricade il bagno e portico devi eseguire, con uno o più Docfa, un ampliamento delle suddette unità creando una o più particelle graffate. Se invece il bagno e/o portico ricade/ono su una particella posseduta da diversi soggetti rispetto ai possessori dell'appartamento o degli appartamenti allora non puoi fondere nulla (a meno di creare le porzioni unite di fatto nei casi di intestato comune). Onestamente non vedo perché tutte queste complicazioni. Primo punto: i lotti hanno intestati omogenei? No. Allora lascia perdere il lotto ente urbano e il tipo mappale lo redigi solo per il lotto in cui ricadono portico e bagno. Fatto ciò organizzati con i Docfa tali da poter essere approvati sulla base delle vigenti normative. Grazie EALFIN, ieri sera, parlando con una persona con 40 anni di esperienza in materia, mi ha consigliato la stessa cosa. E così farò, un unico TM. Però dalle vostre risposte, mi sembrava di aver capito che per il bagno aggettante, proprio perché aggettante, avesse senso tenerlo collegato al subalterno del quale è accessorio (anche se non direttamente comunicante). In sostanza, avevo capito che avesse senso fare una sola scheda dell'appartamento intestato a x,y, z riportando il bagno che aggetta sulla particella intestata solo a x,y. Invece farò schede catastali separate. Stando alla situazione attuale, gli intestati non sono omogenei e quindi non si può fondere nulla. Ti ringrazio ancora una volta per il tuo contributo. E ringrazio tutti gli altri che hanno partecipato alla discussione. Un saluto. Aristide
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EALFIN
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La possibilità di graffare più particelle e relativi subalterni in un Docfa e in riferimento alle unità immobiliari serve proprio a superare i problemi di lotti con diritti di possesso non omogenei. Facciamo un esempio: 1) un lotto urbano appartiene a due fratelli A e B i quali ognuno ha un proprio appartamento ivi ricadente; 2) l'appartamento del fratello A confina con altra particella di sua stessa proprietà censita al C.T.; 3) il fratello A amplia il proprio appartamento sulla medesima area di proprietà; 4) dovendo accatastare l'ampliamento il tipo mappale sarebbe non conforme alla norma se verrebbe trattato anche il lotto già ente urbano, visto che il fratello B non firmerebbe il tipo; 5) il fratello A redige il tipo mappale della sua particella censita al C.T. inserendo l'ampliamento e/o trasferendo all'urbano anche la restante area scoperta; 6) con Docfa il fratello A ampierà il suo appartamento regolarmente posseduto e confinante con la parte in ampliamento e costituirebbe un'unica unità immobiliare identificata con particelle graffate e eventuali relativi subalterni; 7) quanto sopra permetterà di tenere distinti i confini virtuali interni all'appartamento stesso rispetto ai suoli a diverso possesso sui quali lo stesso intero appartamento ricade.
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aristide
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"EALFIN" ha scritto: La possibilità di graffare più particelle e relativi subalterni in un Docfa e in riferimento alle unità immobiliari serve proprio a superare i problemi di lotti con diritti di possesso non omogenei. Facciamo un esempio: 1) un lotto urbano appartiene a due fratelli A e B i quali ognuno ha un proprio appartamento ivi ricadente; 2) l'appartamento del fratello A confina con altra particella di sua stessa proprietà censita al C.T.; 3) il fratello A amplia il proprio appartamento sulla medesima area di proprietà; 4) dovendo accatastare l'ampliamento il tipo mappale sarebbe non conforme alla norma se verrebbe trattato anche il lotto già ente urbano, visto che il fratello B non firmerebbe il tipo; 5) il fratello A redige il tipo mappale della sua particella censita al C.T. inserendo l'ampliamento e/o trasferendo all'urbano anche la restante area scoperta; 6) con Docfa il fratello A ampierà il suo appartamento regolarmente posseduto e confinante con la parte in ampliamento e costituirebbe un'unica unità immobiliare identificata con particelle graffate e eventuali relativi subalterni; 7) quanto sopra permetterà di tenere distinti i confini virtuali interni all'appartamento stesso rispetto ai suoli a diverso possesso sui quali lo stesso intero appartamento ricade. Molto utile EALFIN. Grazie ancora. un saluto. Aristide
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