La Circolare del 13/01/1992 n. 2 recita così:
Attribuzione di nuovo identificativo catastale alle particelle oggetto di
aggiornamento La circolare n. 5/89 ha dettato i canoni per l'attribuzione del
nuovo identificativo catastale per ogni particella trattata con un atto di
aggiornamento.
A parziale modifica delle norme impartite con la citata circolare, si dispone
che le particelle trattate in qualsiasi atto di aggiornamento assumeranno
nuovo identificativo catastale ogni qualvolta una delle particelle
interessate variera' la propria forma o destinazione (frazionamento, fusione,
variazione di coltura ecc.) L'identificativo catastale della particela
originaria deve essere confermato, invece all'eventuale particella derivata
su cui ricadono fabbricati gia' censiti al NCEU.