Mi ero ripromesso di intervenire, adeguatamente documentato circa le aree scoperte trattate o da trattare in Catasto, ma per impegni pregressi, non ho potuto, e ora lo fo solo allegando la conclusione ad un documento del CN del Notariato:
DA:
Antonio Terracciano (ved.: AREE URBANE e DL 78-2010 Cons Naz Notariato 16nov2011
1. tutte le aree scoperte pertinenza o dipendenza di unità immobiliare urbana, sia esse definibili cortili, aie, giardini, parchi, terreni destinati a giochi ed altri servizi sportivi, devono essere riportate nella planimetria dell’unità immobiliare di riferimento e quindi sono rilevanti ai fini della conformità oggettiva, e questo fin dalla formazione del Catasto Urbano;
dette aree potranno essere riportate con lo stesso subalterno dell’unità immobiliare di riferimento o con un subalterno diverso generando così un identificativo complesso (graffato) ;
2. nella categoria fittizia F/1 “aree urbane” devono essere riportate le sole aree che non hanno alcuna correlazione con altre unità immobiliari , quindi né pertinenza né dipendenza di unità immobiliari;
dette aree vengono riportate in catasto fabbricati con autonoma particella, o con subalterno del lotto edificato se destinate al trasferimento per poi essere dichiarate, successivamente al rogito, come bene comune non censibile a più unità o corte esclusiva di una singola unità immobiliare;
dette aree non sono rilevanti ai fini della conformità oggettiva;
3. vi è un altro caso in cui vi possono essere aree scoperte identificate con subalterno del lotto edificato, cioè quando le stesse sono comuni a più unità immobiliari;
in questo caso però non devono essere riportate nella categoria “F1” ma nella categoria “beni comuni non censibili”;
come già detto non è richiesto che le unità immobiliari siano comuni a più soggetti ma basta che le aree scoperte siano comuni a più unità immobiliari anche di proprietà dello stesso soggetto.
Non è altresì richiesto che siano comuni a tutte le unità immobiliari che compongono il fabbricato, ma è sufficiente che siano comuni a due o più unità immobiliari del fabbricato.
Anche in questo caso non vi è rilevanza ai fini della conformità oggettiva.
4. un terreno riportato in C.T. non è rilevante ai fini della conformità oggettiva se non è definito cortile, aia, giardino, parco, terreno per giochi o sport a servizio di unità immobiliare urbana.
Vi è da precisare che per i giardini e parchi viene dato un limite alla rilevanza degli stessi ai fini della determinazione della consistenza dell’unità immobiliare di riferimento dalla ISTRUZIONE II del 24 maggio 1942 che in una nota precisa che nel caso di vasti giardini e di parchi annessi alle ville, si considerano quali dipendenze solo quelle parti di essi che concorrono con la propria utilità a formare il reddito della unità immobiliare costituita dalla villa, o delle diverse unità comprese nella villa;
avremo quindi parte del parco o giardino riportato necessariamente nella planimetria dell’unità immobiliare e per la restante parte in C.T. pur se pertinenza;
5. il vincolo di pertinenzialità è rilevante ai fini della conformità oggettiva se sorto ad opera dell’alienante mentre non lo è se sorto ad opera dell’acquirente,
ma in quest’ultimo caso non sarà utile per la non allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
Spero che
Stefano detto
SIMBA04, come anche altri, non se la prendano a male, ma è indispendabile per l'aggiornamento professionale, che potrebbe anche modificare le proprie convinzioni, specie se radicate, ma pur sempre convinzioni!
Poi appena
Tony, avrà completato l'opera di aggiornamento del sito, mi consentirà aggiornerò anche la
NORMATIVA della
Banca Dati di GeoLIVE.org come merita!
Saluti