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Autore successione integrativa e modificativa

tacconi

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30 Ottobre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2012 alle ore 12:51

Salve devo redigere una successione integrativa e/o modificativa presentata nel 1978,

Problema:

Ho un fabbricato in successione con identificativo catastale non completo (manca il sub), quindi devo fare un modificativa al solo riferimento catastale.

Facendo la visura storica dell'immobile risulta che su tale immobile c'è stata una variazione per divisione -ampliamento, quindi in successione adesso riportare i 2 sub, e quindi su un sub non devo far pagare niente, in quanto non è stato ampliato, sull'altro come devo calcolare ciò che devo far pagare alla committenza?

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Autore Risposta

geoalfa

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2012 alle ore 17:28

Ritengo che si debba trattare di denuncia sostitutiva, comunque il tuo caso è complesso e va trattato con il funzionario incaricato e va visto alla luce della risoluzione dell'AdE n° 8/E del 13feb2012

però avresti dovuto fare la consultazione, se ci sono altri post in discussione e comunque almeno fra le guide, dove avresti trovato questa ed altre FAQ:

http://www.geolive.org/guide/procedure...

e non solo, con una ricerca appropriata avresti trovato questi post sull'argomento:

http://www.google.it/cse?cx=partner-pu...

altre considerazioni?

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2012 alle ore 18:15

non potendo fare di meglio allego qui si seguito la risoluzione dell'AdR n 8 del 13 feb2012:

RISOLUZIONE N. 8/E

Roma, 13 gennaio 2012

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 -Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione di successione – Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 31

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente



QUESITO



TIZIO è deceduto in … il 12/04/1995. Il de cuius, titolare di alcuni beni immobili nel comune di … , lasciava quale unico erede del proprio patrimonio il contribuente istante, CAIO. Quest’ultimo conferiva una procura generale allo zio SEMPRONIO, affinché provvedesse alla redazione e presentazione della dichiarazione di successionenonché alla gestione dei beni da lui ereditati. Dopo la morte dello zio, l’interpellante, rientrato nella gestione dei beni, ha rilevato che la dichiarazione di successione, a suo tempo presentata, conteneva degli errori. Alcuni beni di proprietà del de cuius risultavano omessi nella dichiarazione e, fa presente l’istante, un cespite indicato per un valore di lire 12.000.000 aveva, in realtà, un valore effettivo di gran lunga inferiore rispetto a quanto riportato in successione, pari a lire 500.000. Il contribuente chiede, quindi, di conoscere se sia possibile procedere alla variazione in diminuzione del valore del bene indicato in misura errata.



SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’istante ritiene che sia possibile modificare il valore del cespite indicato in modo errato nella dichiarazione di successione, presentando una dichiarazione modificativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS), la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione (nel 1995, data di apertura della successione di TIZIO, tale termine era fissato in sei mesi). Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che fino alla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione di successione può essere modificata. Dal combinato disposto delle richiamate norme, concludeva la risoluzione, si desume che “al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono ‘ictu oculi’, eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall’ufficio devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere”. Di fatto, la richiamata risoluzione riconosce la possibilità di procedere alla rettifica della dichiarazione anche oltre il termine previsto dall’articolo 31 nei soli casi di errori materiali o di calcolo, ovvero di errori che “siano riconoscibili, incontestabili e oggettivamente desumibili in modo evidente dallo stesso contesto della dichiarazione e quindi rilevabili d’ufficio”. I chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria con la richiamata risoluzione trovavano il proprio fondamento nei principi affermati dalla Corte di Cassazione che, ad esempio, con la sentenza 5 febbraio 1996, n. 946 precisava che “sono correggibili gli errori materiali o di calcolo contenuti nelle dichiarazioni tributarie, quando essi emergono ‘ictu oculi’ dalla dichiarazione stessa”. Il tema della emendabilità della dichiarazione di successione è stato,tuttavia, oggetto di successivi pronunciamenti da parte della Suprema Corte che, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione, sez. V, con la sentenza 20 giugno 2002, n. 8972, hanno condotto talvolta le diverse sezioni della Corte a formulare interpretazioni discordanti. Detto contrasto interpretativo è stato, infine, definito con la sentenza emanata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite il 27 luglio 2004, n. 14088. Nella richiamata sentenza, i giudici di legittimità hanno preliminarmente rilevato la specificità della dichiarazione di successione, disciplinata dagli articoli 27 e seguenti del TUS, rispetto ad altre dichiarazioni fiscali. Fa presente, infatti, la Corte che, al di là della previsione dettata dall’articolo 31 del TUS che consente la modificabilità della dichiarazione di successione entro la scadenza del termine di presentazione, non si rinvengono nel TUS “elementi testuali riguardanti eventuali errori del contribuente. Da un lato, infatti, l’articolo 31, comma 3 ammette la modificabilità – dichiarazione modificativa propriamente detta - fino alla scadenza del termine; dall’altro, la dichiarazione sostitutiva e quella integrativa nell’articolo 28, comma 6, si atteggiano come materia di vero e proprio obbligo, condizionato al sopravvenire di eventi che diano luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore. Nè sovviene la disciplina dei rimborsi, mancando ogni collegamento col peculiare sistema di riscossione mediante ‘autotassazione’”. Tenuto conto di tali peculiarità, la Corte di Cassazione nella richiamata sentenza ha, quindi, affermato un principio di emendabilità e di ritrattabilità della dichiarazione di successione, “sottratte al termine fissato per la dichiarazione medesima (art. 31 cit.)”. Il termine di presentazione della dichiarazione “attiene alle modalità di adempimento di un obbligo e non all’esercizio di un potere – onde il mancato rispetto non inciderà sull’efficacia della dichiarazione, potendo solo comportare l’applicazione delle sanzioni corrispondenti”.

Tale disposizione consente, pertanto, ai contribuenti che hanno compiuto errori nella dichiarazione di successione di presentare una nuova dichiarazione, modificativa della precedente, nel termine di un anno dalla data di apertura della successione.

In ordine all’ipotesi di emendabilità della dichiarazione di successione oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di fornire chiarimenti, tra l’altro,con la risoluzione 18 giugno 1999, n. 101.

Nella richiamata risoluzione, che esaminava la possibilità di procedere alla presentazione di una dichiarazione rettificativa, oltre il termine di presentazione della dichiarazione, per modificare in diminuzione il valore di un cespite, veniva rilevato che il principio dettato dall’art- 31,comma 3, del TUS deve essere coordinato con la previsione dettata dall’articolo 33, comma 2, del medesimo TUS secondo cui “ in sede di liquidazione l’Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile”.







A parere della Corte

, la dichiarazione di successione costituisce un momento dell’iter procedimentale finalizzato all’accertamento dell’obbligazione tributaria che “si conclude con l’emissione, da parte dell’ufficio, dell’atto impositivo, sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione, che avrà, per ciò stesso, esaurito la sua funzione.”.

In considerazione del mutato orientamento dei giudici di legittimità, espresso nelle richiamate sentenze, deve ritenersi che i contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale).

In tal senso, devono, quindi ritenersi superati i chiarimenti forniti dall' Amministrazione finanziaria con la risoluzione 18 giugno 1999, n. 101.

Fatte tali opportune premesse, si precisa, con riferimento all’ipotesi prospettata dal contribuente, che non è possibile procedere alla modifica in diminuzione del valore dell’immobile inserito nella dichiarazione di successione presentata il 30/10/1995, in quanto risulta ormai decorso il termine ultimo per la notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

Sulla base dei principi affermati dalla Corte e condivisi dalla scrivente, infatti, la dichiarazione rettificativa dei valori dichiarati deve essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento dell’obbligazione tributaria, e cioè prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero, in mancanza della notifica dello stesso, entro il termine previsto per la sua notificazione.

Considerato che la dichiarazione di successione che si chiede di rettificare è stata presentata il 30/10/1995 e che la relativa procedura di accertamento è ormai conclusa, si ritiene che la soluzione proposta dall’interpellante non possa essere condivisa.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2012 alle ore 11:13

finalmente, con un pò di calma, sono riuscito a reperirvi il link e se gradite ve lo indico qui

quando Tony me lo consentirà preparerò anche la FAQ:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c7f28f0049c7b061b8d3be7261567127/Risoluzione+8e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c7f28f0049c7b061b8d3be7261567127

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ALCHIMISSA

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01 Dicembre 2012 alle ore 17:40

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 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2014 alle ore 22:46

Gentili colleghi e membri della community, mi trovo costretta a riaprire questo argomento e a chieder cortesemente il Vs. aiuto, ...sembra io sia un pò dura di comprendonio e a meno che qualcuno non mi reindirizzi verso argomento già trattato espongo quanto segue: leggendo parecchio sull'argomento Successioni modificative da presentare oltre i termini stabiliti dal seguente passo della risoluzione dell'AdR n 8 del 13 feb2012: ...In considerazione del mutato orientamento dei giudici di legittimità, espresso nelle richiamate sentenze, deve ritenersi che i contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale), avendo il caso di una successione aperta il 21-05-2015, presentata e liquidata nei termini il 17-05-2013, riscontrato all'attualità 11-12-2014 due errori: 1) particella catastale a cui è stato aggiunto un subalterno inesistente, 2)particella registrata senza aver dichiarato una particella graffata, il tutto senza variazione di valore. L'Ade mi conferma che va presentata la dichiarazione modificativa con pagamento di imp. catastale € 168 + imp. ipotecaria € 168 + tassa ipotecaria di € 35 + imposta di bollo di € 64 + €19,50 tributi speciali ed eventuali sanzioni non meglio definite. Dubbi da fugare: vi risulta corretto il conteggio? secondo voi cosa si intende per " errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo" e ancora " tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale)", secondo il Vs. la mia successione potrebbe rientrare in questa casistica? Grazie a tutti coloro che vorranno colmare le mie lacune Alchimissa

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