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Autore Spese e tasse di successione su un legato

mauroc

Iscritto il:
30 Ottobre 2006

Messaggi:
14

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 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2013 alle ore 08:22

La questione chje espongo non è affatto chiara come possa sembrare:

fatto:

- Tizio muore e lascia eredi di uttte le liquidità una serie di eredi (per testamento)

- il de cuius inoltre "lega" un alloggio ad altro erede (nella fattispecie un ente)

Si sta aprendo un contenzioso tra legatario ed eredi (onerati) per le spese di redazione della successione e sulle tasse ed imposte ipotecarie gravanti sull'unico immobile (che è stato appunto "legato".

Il CC recita:

Art. 662.
Onere della prestazione del legato.


Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

Art. 672.
Spese per la prestazione del legato.


Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.

Però il DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346 recita all'art. 5 comm a 1:

Art. 5.
(Art. 5 e art. 6, terzo comma, D.P.R. n. 637/1972)
Soggetti passivi
1. L'imposta e' dovuta dagli eredi e dai legatari per le
successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le
altre liberalita' tra vivi.

Il mio parere quindi è che tutte le spese siano a carico degli "onerati" ovvero gli eredi mentre le imposte di successione siano a carico del legatario.



Però diversi soggetti (notai avvocati ecc..) dicono che è tutto a carico degli eredi....



Voi cosa ne pensate?

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Autore Risposta

geopec
geopec

Iscritto il:
22 Novembre 2007

Messaggi:
374

Località
apolide

 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2013 alle ore 12:36

Il D.P.R. ed il successivo DGLS superano le norme di C.C. (che sono la base a cui far riferimento in mancanza di altre leggi e norme); pertanto le imposte proprie della successione gravano anche sul legatario in proporzione a quanto ricevuto in legato ed al grado di parentela. Infatti in una successione testamentaria ognuno dei chiamati può disgiuntamente fare la propria denuncia di successione sui soli beni ricevuti col testamento e pertanto ognuno paga l'imposta su quanto ricevuto. Le altre spese "non proprie" e non collegate alla successione sono pertanto a carico degli eredi.

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