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Soffitta con caldaia - Circolare2/E - 2016 |

naruto
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Salve a tutti, vorrei porvi il mio caso. Ho presentato docfa per variazione della distribuzione interna di unità immobilire dotata di soffitta a cui si accede attraverso scalal comune. In base alla Circolare2/E - 2016 avrei dovuto staccare la soffitta dall'abitazione e accatastarla come magazzino. Nel mio caso però nella soffitta è istallata la caldaia dell'appartamento quindi ho ripresentato appartamento e soffitta come unica unità immobiliare in quanto non ci sono i requisiti di autonimia della soffitta perchè ingloba impianti dell'abitazione. In relazione ho scritto questo e nella planimetrai ala piano della soffitta ho all'interno di quest'ultima ho riportato la dicitura C.T. (centrale termica) nell'angolo dove è istallata la cadaia e ho agginto al centro della soffitta che è primìva di partizioni la dicitura "soffitta". Il docfa mi è stato sospeso con questa causale: VISTA LA NOTA DELLA DIR.REG. N.31671 DEL 26-06-2020 A CHIARIMENTO DEL PUNTO 3.3.2 DELLA CIRCOLARE N. 2/E DEL 1° FEBBRAIO 2016, DAL 1 LUGLIO ANCHE NEI CASI DI DENUNCIA DI VARIAZIONE LE PERTINENZE NON DIRETTAMENTE COLLEGATE VANNO CENSITE AUTONOMAMENTE (IN QUESTO CASO LA SOFFITTA AL PIANO TERZO) - PERTANTO AGGIUNGERE NELLA CAUSALE ANCHE "DIVISIONE" SOPPRIMERE VECCHIO SUB E COSTITUIRE 2 NUOVI SUB. TALE DIVISIONE PUO' ESSERE OMESSA NEL CASO DI LOCALI TECNICI, IN QUESTO CASO VA DICHIARATO IN RELAZIONE TECNICA E RIPORTATA LA DESCRIZIONE DEL LOCALE ANCHE NELLA PLANIMETRIA Quindi se ho una caldaia in una soffitta a cui si accede da spazio comune questa va staccata ugualmente dall'appartamento? come può però considerarsi autonoma questa soffitta cha ha al suo interno la caldaia dell'appartamento di sotto?
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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Rimandala invariata, è la politica dell'Ufficio, nonostante la pratica rispetti la nota, mettendo in relazione il perchè non ha redditualità autonoma, l'Uffico almeno una volta la rigetta, la seconda o terza, la registra. Al momento personalmente non ne ho ancora stralciate, ho spiegato al cliente che ritiene, visi gli usi locali e la mancanza di mercato delle cantine (nel MASSIMARIO vi è un esempio esplicativo della possibilità di legare accessori anche se quest'ultimi hanno accesso da strada pubblica, se non vi è un mercato). Avvisa il cliente però che l'Agenzia su questo procede come un caterpillar. Nelle note di SISTER io scrivo così: "Come da nota NON si stralcia la cantina, vista la mancanza di redditualità autonoma per mancanza di mercato, come specificato nel MASSIMARIO. Riporto inoltre parte della nota che dice : ".....salvo che il tecnico redattore dell’atto, nell’esercizio della propria responsabile professionalità - espressione di diligenza, perizia e prudenza - abbia riportato in relazione tecnica le motivazioni per cui i locali in parola non sarebbero suscettibili di autonomia funzionale e reddituale, nel qual caso l’Ufficio – in assenza di eventuali ulteriori elementi ostativi – provvederà a registrare in banca dati la dichiarazione presentata, disponendone comunque la successiva verifica nel merito.[/size]Se in esito a tale successiva verifica l’Ufficio riterrà - sulla base degli usi locali riscontrabili nell’ambito di ubicazione degli immobili oggetto di dichiarazione....."Pertanto chiedo che la pratica, visto che rispetta la nota, sia registrata, e come da nota, in fase di verifica degli usi locali, verificherete che gli usi sono sempre stati quelli di dichiarare le cantine come accessori dell'abitazione." P.S. Nel tuo caso inoltre ci è la C.T., per cui è previsto che rimanga legata
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naruto
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08 Gennaio 2007
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Grazie del supporto, quindi rinvierò nuovamente la pratica con la seguente nota: Come da nota non si stralcia la soffitta, vista la mancanza di autonomia funzionale che fa decadere il requisito di autonomia reddituale. Infatti all’interno della soffitta è alloggiata la caldaia a servizio esclusivo del relativo appartamento per la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento. Inoltre, sempre nella la nota si specifica che sono da escludersi dallo stralcio i locali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni ovvero rimozione di quegli impianti che ne hanno definito l’originaria destinazione. In relazione a quanto sopra esposto e a quanto chiarito nella nota la soffitta non viene stralciata. Però mi viene il dubbio che Tecnico del catasto voglia che scriva solo C.T. e non Soffitta + C.T. come ho fatto nel docfa inviata e che di seguito riporto ibb.co/dDCdYTs
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"naruto" ha scritto: Però mi viene il dubbio che Tecnico del catasto voglia che scriva solo C.T. e non Soffitta + C.T. come ho fatto nel docfa inviata e che di seguito riporto ma scusa hai dato un occhiata alla pagina 2 della Nota prot. n° 0321457 del 06-10-2020 (locali per impianti tecnologici)? censimento come locale accessorio
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naruto
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08 Gennaio 2007
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Si l'ho visto e continuo a non capire perchè me lo ha bocciato Rientro nella casitica della tabella punto 3 però lo ha sospeso, quindi forse la dicitura che ho messo non va bene. Cmq grazie a questo tuo spunto metterò solo soffitta come dicitura del vano e aggiungerò in relazione quello che vi ho scritto prima.
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naruto
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08 Gennaio 2007
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Riporto il chiarimento del tecnico del Catasto in merito alla sospensione Buongiorno, come da sospensione allegata alla mancata accettazione del docfa in oggetto si fa presente che nella stessa viene prospettata l’opportunità di mantenere i locali al piano terzo unitamente all’appartamento in quanto il suddetto ambiente avrà la funzione di “locale tecnico” ospitante la caldaia a servizio dell’abitazione. Come nel chiarimento allegato in cui si evidenzia “destinati ad ospitare esclusivamente impianti tecnologici a servizio esclusivo dell’unità principale” il locale in questione non può avere come destinazione soffitta in quanto ne presuppone un uno diverso da quello di locale tecnico. Quindi dovrei mettere l'intera soffitta con la dicitura Locale Tecnico per metterla con l'appartamento Sono incerto sul procedere perchè la pratica è un pò urgente
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st-topos
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22 Ottobre 2005
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buongiorno la risposta del tecnico è ineccepibile. La destinazione del locale sottotetto si evince dalla destinazione preminente. Asserire che la presenza di una caldaia (0,50 mq) detti la destinazione ad un locale di 80 mq. francamente è irricevibile. La norma è stata fatta per aumentare la rendita catastale di una u.i. E' inutile che ogni volta ci stracciamo le vesti facendo finta di non aver capito quale è la ratio della norma. Pagare, pagare e pagare
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