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Argomento: Situazione particolare

Autore Risposta

EFFEGI
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Topgun

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2025 alle ore 06:59

"Topgun" ha scritto:
Chiedo scusa, ma mi è capitato sott'occhio questa dichiarazione da spuntare in determinate casi nella modulo CILA della mia Regione. credo che sia utile a Luana per capire i motivi di certe richieste da parte dell'ente pubblico che paiono spesso esageratamente ostative del rilascio del permesso autorizzativo.

Ecco il testo dichiarativo:

Le opere riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto.

L'architetto quindi dovrebbe specificare nella pratica edilizia il motivo e le condizioni esistenti per le quali non c'è bisogno del consenso degli altri comunitari.

Se l'Architetto ritiene invece che non ci sono le condizioni per dichiarare che non ci vuole il consenso dei condomini, la colpa non è certo del Comune ed il consenso ci vuole.



Esatto. Il punto da "spuntare" sui modelli è proprio quello. In Toscana è riportato a pag. 3 al punto d.4, mentre in Campania a pag. 2 punto b.4 (chissa perchè in Italia non si riesce MIA ad avere un Modello Unico Nazionale).

Il problema però come ho scritto in precedenza non è di facile soluzione e l'asseverazione non è tanto propenso ad accollarsi una responsabilità che non gli compete in quanto l'altro condomino potrà far valere i suoi diritti che a suo modo di vedere le cose sono stati lesi.

Nel caso postato, il cambio di destinazione d'uso che comporta (credo) la modifica di una finestra in porta di ingresso al garage andando a modificare la facciata e limitando l'uso dello spazio pubblico antistante la finestra da modificare non credo che possa definirsi come "necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto", bensì di interesse privato.

Inoltre va valutato se la struttura portante è in muratura e se si è in zona sismica, in tal caso è anche una modifica strutturale che soggiace ad altre autorizzazioni.

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2025 alle ore 08:10

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Superlu72
Luana

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07 Settembre 2025 alle ore 08:07

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 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2025 alle ore 21:16

Il mio architetto è stato preso alla sprovvista da questa richiesta del comune perché dice che non gli è mai capitato. Ci siamo presi qualche giorno per prendere informazioni a riguardo. È evidente che il condomino non è interessato visto che il posto macchina davanti alle finestre non esisterebbe più. È pur vero però che li c'è divieto di sosta anche se tutti se ne fregano e sinceramente non penso sia corretto parcheggiare a ridosso delle finestre di camera e cucina di una abitazione, soprattutto d estate quando le macchine sono bollenti e magari uno tiene le finestre aperte

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