"Topgun" ha scritto:
Se la piazzetta è proprietà pubblica, la proprietá è del comune, non c'è bisogno del consenso di altri proprietari per richiedere al comune l'autorizzazione per il divieto di sosta per il libero accesso al garage. Se non la rilasciano non può essere perché un altro cittadino non dà il consenso, ma per contrasto alle norme del C. D. S. Il passaggio deve avere determinate caratteristiche e posizionamento per la sicurezza dei veicoli all'uscita ed all'entrata al garage.
Diverso discorso sarebbe se la piazzetta è di proprietà privata di chi la utilizza per l'accesso alla propria UIU ma di uso pubblico. In questo caso ci vuole è vero, il consenso di tutti i proprietari della piazzetta e non è quindi necessaria la richiesta di autorizzazione del comune per divieto di sosta.
Antonio (Topgun) poi ti lamenti che altri su questo sito ti ammoniscono perchè rispondi sempre frettolosamente come hai fatto per questo post?
La domanda postata è:
Puo il comune richiedere l'autorizzaione di un altro condomino per il cambiamento d'uso da deposito (penso)
in autorimessa? STOP. La questione non è proprio semplice in quanto occorre capire se effettivamente vi è una modifica delle parti comuni e la facciata è una parte comune.
In linea generale vale la regola che ognuno nella sua casa può fare le modifiche che vuole a condizione di osservare limiti imposti dalle leggi che possono essere "urbanistici" e "civilistici".
I limiti (o vincoli) urbanistici impongono, per alcune categorie di lavori, la necessità di dover richiedere permessi al Comune;
Quelli civilistici invece attengono al rispetto dei diritti privati degli altri condomini (i famosi diritti di terzi).
Questi due vincoli di norma viaggiano in parallelo tra loro. Il comune verifica i vincoli urbanisti; il giudice si pronuncia sui rispetto dei diritti degli altri condomini.
Pertanto, da quanto sopra, ne discende che
NON spetta al comune la richiesta della delibera assembleale (nel caso di condomini regolarmente costituiti) o di atti di assenso del proprietario del quinto piano dello stabile in questione.
Il comune deve richiedere solo la documentazione attinente al rispetto delle norme urbanistiche.
La giurisprudenza si è pronunciata sulla questione più volte e in tempi diversi e non si registrano
orientamenti contrari (almeno da quello che sono riuscito a trovare in rete).
Da ricerca su internet: cfr. tra le altre Tar Trento, sent. n. 45/2017; Tar Salerno, sent. n. 740/2014; Tar Lecce sent. n. 4286/2007; Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2012 n. 1990; Tar Veneto, sent. n. 2154/2005).
Quindi, per prima cosa occorre verificare se il Comune ha imposto dei limiti alle modifiche di destinazioni per particolari esigenze, proprio perchè l'edificio di cui è parola si trova in un centro storico.
Qualora non vi siano particolari e non derogabili vincoli urbanistici, il proprietario può, sotto il profilo urbanistico, procedere al cambio d'uso.
Naturalmente l'altro condomino potrà sempre agire in giudizio per far valere i suoi diritti per eventuali modifiche delle parti comuni che nel caso de quo è proprio la facciata.
P.S. Poi si sa che l'Italia è lunga e stretta e ogni comune, anzi ogni responsabile di U.T.C. fa Stato a se ed il più delle volte si cerca di non entrare mai in contrasto con loro.
P.S. Quanto sopra in linea generale, dato che siamo su un social si può discutere solo di aspetti generali e non fare consulenze specifiche -per giunta gratis- senza conoscere altri elementi utili e aver visionato la necessaria documentazione e stato dei luogi. Per le consulenze "a pagamento" rimando ai tecnici professionisti regolarmente abilitati. Saluti