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Autore Servitù di passaggio, il servente vuole spostarla!

andrewsti

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23 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2008 alle ore 10:31

Ciao a tutti!
Ieri mi ha chiamato un cliente, e mi ha detto che il suo fondo (intercluso) gode di una servitù di passaggio. Ora il proprietario del fondo servente vorrebbe spostare il passaggio in un altro punto del fondo, andando a modificare le dimensioni (riducendole) dell'attuale passaggio. Così facendo, il mio cliente non riuscità più ad accedere alla sua abitazione con il furgone che utilizza per lavoro.

Per quanto riguarda la validità della servitù, non esiste nessun atto scritto, ma è un diritto acquisito, anche se bisognerebbe dimostrare la durata della servitù stessa, acquisita ormai per usucapione.

Il proprietario del fondo servente può agire in questo modo, o il nuovo passaggio deve avere le stesse caratteristiche di quello esistente? esiste una normativa specifica a riguardo oltre il C.C.?

grazie

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Autore Risposta

VARES8

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Varese

 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2008 alle ore 11:04

Una servitù di passo può essere spostata a condizione che non si aggravi particolarmente il fondo servito.
Se ad esempio il proprietario del fondo servito per accedere al suo terreno dovrà fare un pò più di strada non è un aggravio ma se si riduce la larghezza o si introducono curve strette lo spostamento è opinabile.

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andrewsti

Iscritto il:
23 Gennaio 2007

Messaggi:
46

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 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2008 alle ore 11:12

ok, ma il restringimento o la cirvatura del passaggio, è un aggravio per il fondo dominante o per chi lo possiede? perchè nel secondo caso non sarebbe opinabile giusto?
l'aggravio eventuale per il fondo potrebbe ad esempio essere la perdita di valore dello stesso?

grazie

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andrea_vi

Iscritto il:
03 Gennaio 2005

Messaggi:
364

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Vicenza

 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2008 alle ore 13:06

lo "spostamento" delle servitu' e' regolato dal C.C.
art. 1068 se non sbaglio.
Andrea

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andrewsti

Iscritto il:
23 Gennaio 2007

Messaggi:
46

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 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2008 alle ore 13:39

Art. 1068 Trasferimento della servitù in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio e divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo (1350, 2643).
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.
L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

quindi per lo spostamento devono essere concordi entrambi, e il nuovo passaggio non può avere "caratteristiche inferiori" al precedente giusto?

grazie!!

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 18:42

riapro questo post un pò datato per discutere sulla Sentenza della Cassazione civile N 22290 del 26nov2004 in merito a usucapione di servitù che trovate fra le

RISORSE --> CIRCOLARI



www.geolive.org/circolari/2004/

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