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Riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali
(art. 9 D.L. 557/93 come modificato dal D.P.R. 139 23/3/98) Comma 3
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto
- dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno,
ovvero
- dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il
terreno cui l'immobile è asservito
ovvero
dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche
ovvero
da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione
- dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo,
ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento
ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie
- non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
- Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura
o altra coltura intensiva,
ovvero
il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a
3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare
- superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire
in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.
Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8,
ovvero
le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
Comma 3-bis
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione,
nonché
ai fabbricati destinati all'agriturismo.
Comma 4
Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
Comma 5
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente.
Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo.
La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.