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Autore responsabilità direzione lavori terrazza

CarloParrini

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10 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2010 alle ore 20:01

Salve mi hanno chiesto di fare il direttore lavori per il rifacimento di una terrazza.

Il condominio ha scelto una ditta che ha presentato un preventivo contenente le lavorazioni ed i prezzi.

Non è presente sub appalto.
Non è indicato nessun costo della sicurezza.

Cosa devo fare devon chiedere una integrazione dei costi della sicurezza o non essendoci coordinamento non si fanno?

Che responsabilità ho io come direttore dei lavori di un progetto che non c'e'?

Che responsabilità ho io in merito alla sicurezza non essendo stato nominato responsabile dei lavori?

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Autore Risposta

simsto

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10 Marzo 2009

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 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2010 alle ore 23:56

ma non hanno fatto neanche una DIA?

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CarloParrini

Iscritto il:
10 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 06:38

no perchè è manutenzione ordinaria

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uli

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09 Luglio 2006

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42°27'27.18"N 12°23'13.05"E

 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 08:25

Credo si tratti di lavori sotto soglia (

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technograph

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Soresina (CR)

 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 12:13

il discorso inferiore o maggiore 200ug non esiste più ma bensì si deve valutare 1 o più imprese con unica impresa nessun PSC con più imprese OBBLIGO PSC, è però previsto che l'impresa esecutrice delle opere realizzi un POS/PSS ovvero un POS in tutto e per tutto simile al PSC dove tenga presente delle problematiche relative al cantiere, ivi compreso il cronoprogramma delle lavorazioni e con l'unica eccezione per i costi della sicurezza, deve inoltre consegnarti il DURC da allegare all'inizio dei lavori c/o il comune vi sono inoltre altre accortezze da tener presente in funzione se ditta con dipendenti o impresa individuale, comunque una lettura attenta del TULS 81/2008 e smi non fà mai male

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technograph

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Soresina (CR)

 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 12:17

scusa ma rileggendo il thread mi sono accorto di una cosa, ma se hanno presentato una manutenzione ordinaria, quindi IVA al 20% e nessun rimborso del 36% PERCHE' devono nominarti quale D.L., ma de chè???

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uli

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09 Luglio 2006

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42°27'27.18"N 12°23'13.05"E

 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 12:34

L'iva è comunque al 10% e la detrazione ci dovrebbe essere anche per i lavori di ordinaria manutenzione, però prendila col beneficio del dubbio perchè mi sono sempre occupato marginalmente di queste cose.
Il DL dev'essere nominato per forza in caso di dia; Se non è stato presentato alcun titolo autorizzativo non vedo come possa nominarsi un D.L.
Al limite può essere solo una forma di tutela che esige il condominio ma un caso simile non mi è mai capitato neanche per sentito dire.

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technograph

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Soresina (CR)

 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 12:46

appunto titolo autorizzativo DIA o PdC che dir si voglia, mentre la manutenzione ordinaria la presenta anche un semplice cittadino senza obbligo alcuno del professionista e l'IVA è al 20%, perchè per assurdo potrei fare a meno di comunicarlo ad es. se cambio le piastrelle del bagno o i sanitari non vi è obbligo di comunicazione e tutt'al più invio la comunicazione per la man. ord. per evitare che i vigili passando e sentendo dei rumori o vedendo delle macerie pensino a opere non autorizzate o peggio abusi edilizi, a suffragio di quanto detto la manutenzione ordinaria è immediata e non vi è da aspettare i canonici 30gg

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ALEMARO

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 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 14:16

concordo con ULI,
l'iva è al 10%

la norma parla di "manutenzione ordinaria" non di titolo autorizzativo in quanto tale.
nel caso nell'autodichiarzione si devono citare il protocollo di consegna della comunicazione e la data

saluti

ale

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 14:20

....yes.....stanno facendo gli stessi lavori direttamente a casa mia....

manutenzione ordinaria, iva 10%, detrazione 36%.....senza direzione lavori perche' inferiore 200ug ...unica impresa

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

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6536

Località
BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 14:30

...parlo di condominio...

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technograph

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29 Giugno 2005

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Soresina (CR)

 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 18:40

bhè rimane comunque il fatto che la norma non parla più di >o

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dado48

(GURU)

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24 Novembre 2005

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 19:27

Mi sembra che si stia discutendo sulla necessità o meno di nominare il Coordinatore in sede di progettazione ed in sede di esecuzione dei lavori.

[quote="Technograf"]... il discorso inferiore o maggiore 200ug non esiste più ... la norma non parla più di >o

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technograph

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29 Giugno 2005

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Soresina (CR)

 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 17:59

[quote][size=24]Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori [/size]
(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

[size=18]3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese
.[/size]

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.[/quote]
la parte a cui fai riferimento serve solamente per la documentazione che il committente deve richiedere alle imprese, almeno questo è quello che mi hanno inseganto al corso di aggiornamento
[quote]9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

[/quote]
difatti nel link se ti vai a vedere il discorso relativo ai 200uug riguarda l'invio della Notifica Preliminare, naturalmente io mi riferisco ad UNICA IMPRESA il discorso cambia completamente se vi è poù di 1 impresa, spero di esser stato di aiuto

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technograph

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Soresina (CR)

 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 18:19

rileggendo ho notato che stiamo andando OT la discussione verteva sul fatto della nomina del D.L. che a mio avviso non è necessaria perchè in una manutenzione ordinaria è un inutile spreco di denaro dopodichè se uno ti vuol pagare per un lavoro che (in questo caso) puo fare chiunque senza essere abilitato, faccia pure

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