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ravvedimento operoso con invio telematico |

salvo71
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02 Gennaio 2007
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sto redigendo un documento docfa relativo ad un fabbricato su sui sono state apportate opere d'ampliamento i cui lavori sono stati ultimati il 01/02/2003. Nella fase dell'invio telematico selezionando ravvedimento operoso il sistema subito dopo la conferma mi da il seguente messaggio " NON è consentito inviare il documento avvalendosi del ravvedimento operoso poiché è stato oltrepassato il termine massimo previsto dalla legge per usufruire di tale istituto". Qualcuno di voi sa dirmi come posso fare per poter inviare la pratica, pagando la relativa sanzione prevista per l'anno 2003.
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Risposta |

iviarco
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21 Maggio 2004
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Sonnino (LT)
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superati i 5 anni, c'è la prescrizione :?:
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salvo71
Iscritto il:
02 Gennaio 2007
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non comprendo la tua risposta, perche' per una pratica simile ovvero con ultimazione lavori nel 2003, presentata direttamente in catasto, ieri ho pagato una sanzione pari a € 8,69.
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iviarco
Iscritto il:
21 Maggio 2004
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Sonnino (LT)
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per partito preso, aggiungo che il computer non sbaglia mai, l'impiegato catastale di più... cmq, il mega punto interrogativo aveva anch'esso un senso: sentiamo altri pareri!
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gaetano59
Iscritto il:
04 Gennaio 2007
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"iviarco" ha scritto: per partito preso, aggiungo che il computer non sbaglia mai, l'impiegato catastale di più... cmq, il mega punto interrogativo aveva anch'esso un senso: sentiamo altri pareri! Se non ricordo male (ripeto SE), I fabbricati ultimati nel corso del 2003 dovevano essere accatastati entro il mese di gennaio dell'anno successivo, quindi 31 gen 2004. Pertanto la prescrizione scatta dopo il 01 feb. 2009. Saluti
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marra1
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31 Marzo 2005
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Provincia di Avellino
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Si confero quanto detto da iviarco
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iviarco
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Sonnino (LT)
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"gaetano59" ha scritto:
Se non ricordo male (ripeto SE), I fabbricati ultimati nel corso del 2003 dovevano essere accatastati entro il mese di gennaio dell'anno successivo, quindi 31 gen 2004. Pertanto la prescrizione scatta dopo il 01 feb. 2009. Saluti sicuramente è stato vero fintanto che si è parlato di 30gg in luogo dell'anno successivo.
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Edmond_Dantes
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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22 Novembre 2007
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L'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997, trova applicazione al massimo entro un anno dall'avvenuta omissione. La sanzione amministrativa è ridotta ad 1/8 del minimo edittale se l'omissione viene sanata entro trenta giorni dalla data della sua commissione, è ridotta ad 1/5 qualora regolarizzata entro un anno. Recentemente questi importi sono stati rivisitati - a favore del contribuente - dal D.L. n. 185 del 29.11.2008. Superato l'anno non è più possibile fruire di tale agevolazione. Per quanto riguarda la prescrizione o meglio decadenza, attenzione! L'art. 20 del Decreto Legislativo sopra citato, prevede che l'atto di contestazione può essere comminato fino a tutto il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Pertanto, fermo restando che per un fabbricato ultimato nell'anno 2003 l'obbligo della sua dichiarazione era il 31 gennaio 2004, la contestazione può essere comminata fino a tutto il 31 dicembre 2009. Ciò perchè la violazione è di fatto contestabile solo a partire dal 01.02.2004.
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