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Argomento: planimetria catastale con misure esterne errate

Autore Risposta

Manero

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2024 alle ore 13:44

"Pippocad" ha scritto:

Quell'ultimo arrivato in studio ormai parecchi anni fa ero proprio io. Era per spiegare un concetto più ampio. Ma a te che te frega... raccontatela come preferisci. Tanto ti basta battibeccare.



Il concetto più ampio che vuoi esprimere, pertanto, è che siccome al giovane tirocinante non gli si insegna che cosa rappresenta la planimetria catastale che sta disegnando, questo giovane tirocinante penserà sempre per tutta la vita professionale di stare a fare i disegnini dell'asilo.

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2024 alle ore 14:12

"Manero" ha scritto:
"Pippocad" ha scritto:

Quell'ultimo arrivato in studio ormai parecchi anni fa ero proprio io. Era per spiegare un concetto più ampio. Ma a te che te frega... raccontatela come preferisci. Tanto ti basta battibeccare.



Il concetto più ampio che vuoi esprimere, pertanto, è che siccome al giovane tirocinante non gli si insegna che cosa rappresenta la planimetria catastale che sta disegnando, questo giovane tirocinante penserà sempre per tutta la vita professionale di stare a fare i disegnini dell'asilo.



No Manero. Tira il freno a mano del battibecco. Il concetto è che se le planimetrie catastali, per svariate decine di anni, sono state fatte dall'ultimo arrivato, probabilmente in banca dati non tutti i disegni sono attendibili.

Ma quella "precisione inferiore" di allora andava bene così a tutti. Compreso il catasto.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2024 alle ore 14:25

Se avessi scritto "uno di Vergate sul Membro" sarebbe finita lì.

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Manero

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11 Agosto 2022 alle ore 12:24

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2024 alle ore 15:27

Ho la sensazione che battibeccare, piace parecchio a voi, non a me.

Le planimetrie catastali sono timbrate, datate e firmate da un libero professionista. Il catasto è quell'ufficio che inserisce la planimetria in banca dati e in un certo senso la rende pubblica. Per questo detta planimetria rappresenta uno stato di fatto dichiarato a quella data. Il ragazzino forse può essere indotto a non valorizzarla come un elaborato grafico derivante da un rilievo misurato con l'attrezzatura disponibile in quello specifico momento di elaborazione, oppure il professionista più esperto e furbastro può evocare l'inattendibilità della planimetria per interessi ben più nascosti come il giudicare delle difformità con lo stato reale come semplici errori o differenze che non influiscono sulla rendita catastale e non sono quindi da considerarsi opere eseguite senza titolo legittimo. Tutto questo voi lo giustificate con la scala di rappresentazione catastale, con la stampa e la scansione a trasformare la planimetria cartacea a digitale. Tutte menate che però servono a nascondere e condonare marachelle che poi, tra l'altro, molte possono essere facilmente regolarizzate al comune. Ma bisogna essere esperti, lo so, conoscere una marea di normative catastali ed urbanistiche che molti professionisti tengono alla larga e preferiscono ridurre la faccenda alla rappresentazione in scala a 200 ed il pennino di 1 mm di spessore che fanno 20 cm equivalente allo spessore di due tramezzi non portanti.

Non ci andate tanto leggeri sulle planimetrie catastali e cercate di considerare che sotto la planimetria catastale cartacea e sopra quella digitale da docfa, c'è la firma di un tecnico che a ua certa data dichiara di aver misurato quell'immobile e di averlo rappresentato uguale allo stato di fatto, quindi fino a prova contraria e concreta quando manca la rappresentazione di una finestra vuol dire che tale elemento non esisteva al momento della misurazione e che quindi può essere stata realizzata dopo, con tutte le conseguenze edilizie e urbanistiche del caso. Questo vale anche se laplanimetria l'ha disegnata il ragazzino delle pulizie. Questo non è certamente una giustificazione che la finestra c'è sempre stata.

E' un consiglio.

Occhio lungo, ragazzi.

Per rendere utile questo messaggio, essendomi reso conto che non ho risposto a fcostantino64, provo a farmi perdonare.

"fcostantino64" ha scritto:
Salve, mi trovo a redigere una CILA in sanatoria (spostamento parete interna) in cui dalla planimetria catastale (depositata a suo tempo in modo cartaceo) rilevo misure inferiori di circa 25cm su un lato della casa (come se metà della casa fosse più corta di 25cm. Due domande, essendo poco pratico:

- nella rappresentazione ante operam riporto la planimetria con le misure corrispondenti a quella catastale o effettive, e qiundi coerenti con il post operam?



La planimetria da riportare è quella effettiva, perchè tu presenti al catasto la planimetria che hai misurato, ovviamente prima controllando che le difformità con la planimetria catastale in atti non siano corrispondenti ad opere eseguite senza titolo autorizzativo, perchè non valutarle tali equivale ad un autodenuncia al comune di uno stato non legittimo e il proprietario potrebbe avere ripercussioni negative che vanno appunto valutate insieme sulla migliore procedura per regolarizzare la faccenda.

"fcostantino64" ha scritto:


- nel caricare la planimetria attuale sul DOCFA potrei avere problemi dovuti a controlli sulle misure esterne?



No, il catasto ha altre priorità nei controlli che effettua e in generale verifica principalente quando l'aggiornamento porta una rendita inferiore a quella originaria in atti e sulla causale utilizzata. Ma il controllo è sempre riferito al classamento proposto non ritenuto idoneo, analizzando la planimetria associata. Chiaro che questa deve essere esattamente rappresentante la realtà, finestre comprese. Altrimenti induci il catasto ad effettuare un calcolo della rendita anche questa non corrispondente alla realtà e che potrebbe essere oggetto di contestazione da parte del soggetto che subisce l'eventuale accertamento sulla base di una planimetria depositata non correttamente rappresentante lo stato dei luoghi.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2024 alle ore 16:44

Maestro, in quale punto della Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652, resa con la procedura DOCFA, c'è scritto che il tecnico:

"... dichiara di aver misurato quell'immobile e di averlo rappresentato uguale allo stato di fatto"?

Indicamelo un pò, per uscire dall'ignoranza. Grazie.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2024 alle ore 17:03

"rubino" ha scritto:
Maestro, in quale punto della Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652, resa con la procedura DOCFA, c'è scritto che il tecnico:

"... dichiara di aver misurato quell'immobile e di averlo rappresentato uguale allo stato di fatto"?

Indicamelo un pò, per uscire dall'ignoranza. Grazie.



Buonasera. Mentre aspetti il Maestro che ti risponde, io prendo una qualsiasi planimetria e metto l'occhio corto sull'angolo in basso a destra. Lì c'è un timbro, una data e una firma del redattore della planimetria. Cosa sta a significare ? Che valore vuoi dare a quella firma ? Chissà forse il Maestro ci dirà che quella firma non era obbligatoria era messa lì solo per far scena e non per certificare uno stato di fatto corrispondente alla realtà dei luoghi.

Qualche volta mi capita quello che ci prova. Nella vecchia planimetria manca rappresentato un vano, gli è sfuggito nel rilievo. Ma quella stanza c'è sempre stata, il catasto non conta nulla anche se le foto non ci sono. Cappero che occhio lungo. Facciamo una esatta rappresentazione grafica e tutto si aggiusta.. no aspetta, il catasto vuole causale ampliamento... ah! Mannaggia! Come lo giustifichi che il vano c'è sempre stato fin dal tempo prima della planimetria di impianto, con la causale ampliamento e cambio di subalterno ? Vabbeh, ma la planimetria catastale non conta nulla sia con il vano che senza vano! Alè !

Mi fermo per dare spazio al Maestro che verrà.

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2024 alle ore 17:12

Non hai risposto alla domanda di Rubino. Riprova.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2024 alle ore 18:04

"Pippocad" ha scritto:
Non hai risposto alla domanda di Rubino. Riprova.



Perchè s'è rivolto al Maestro. Non sei tu ?

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2024 alle ore 07:13

Riprendo il quesito iniziale per ricordare quanto richiesto dal richiedente ed evidenzio i quesiti:
"fcostantino64" ha scritto:


... --> ) mi trovo a redigere una CILA in sanatoria (spostamento parete interna) in cui dalla planimetria catastale (depositata a suo tempo in modo cartaceo) rilevo misure inferiori di circa 25cm su un lato della casa (come se metà della casa fosse più corta di 25cm.

Due domande, essendo poco pratico:

- 1) Nella rappresentazione ante operam riporto la planimetria con le misure corrispondenti a quella catastale o effettive, e qiundi coerenti con il post operam?

- 2) nel caricare la planimetria attuale sul DOCFA potrei avere problemi dovuti a controlli sulle misure esterne?

...



--> ) dal momento che ora devi produrre in Comune la pratica per la sanatoria, senz'altro devi rappresentare lo stato reale, ma provvederei prima a rettificare in Catasto le incongruenze, con un DocFa debitamente allegando una dettagliata relazione tecnica nella quale va esposto il motivo della variazione perchè, come ho inserito nella GUIDA :

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

NON è ammissibile questo tipo di rettifiche di errori, se non presentando la corretta pratica.

Cordialità

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2024 alle ore 15:14

Mi piacerebbe che i Maestri Pippo e Rubi commentassero quanto evidenziato e suggerito da Geoalfa. Se i suddetti sono d'accordo con quanto espresso dallo stesso Geoalfa sul fatto di procedere alla correzione della planimetria catastale giudicata erroneamente rappresentata, oppure no.



Chiedo anche ai Maestri, se quanto espresso da Geoalfa l'avesse scritto "uno di Vergate sul Membro", come avreste reagito.

Grazie.

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StefanoDeidda
Stefano Deidda

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Pula (CA)

 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2024 alle ore 18:44

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rubino
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Vergate sul Membro

 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2024 alle ore 18:57

"Manero" ha scritto:
Mi piacerebbe che i Maestri Pippo e Rubi commentassero quanto evidenziato e suggerito da Geoalfa. Se i suddetti sono d'accordo con quanto espresso dallo stesso Geoalfa sul fatto di procedere alla correzione della planimetria catastale giudicata erroneamente rappresentata, oppure no.



Chiedo anche ai Maestri, se quanto espresso da Geoalfa l'avesse scritto "uno di Vergate sul Membro", come avreste reagito.

Grazie.



L'esame di guide non è andato molto bene, infatti ho molti debiti formativi - vedi che vado forte con le canzonette? - ma leggendo il tuo messaggio mi si è aperto un mondo: scrivi di "uno" a caso, senza fare nome e segno, oppure ti riferisci a te ma per modestia non ti palesi? Se anche tu sei di Vergate allora ci dobbiamo conoscere per forza, non me lo sarei mai creso, come disse un terrone lontano dall'Arno.

Per quanto riguarda i Maestri, uscirà a breve in edicola la collana "I Grandi Maestri di Geolive": il primo fascicolo è dedicato agli stilnovisti ed ai Maestri toscani, non te lo perdere.

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fcostantino64

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 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2024 alle ore 19:30

"geoalfa" ha scritto:
Riprendo il quesito iniziale per ricordare quanto richiesto dal richiedente ed evidenzio i quesiti:
"fcostantino64" ha scritto:


... --> ) mi trovo a redigere una CILA in sanatoria (spostamento parete interna) in cui dalla planimetria catastale (depositata a suo tempo in modo cartaceo) rilevo misure inferiori di circa 25cm su un lato della casa (come se metà della casa fosse più corta di 25cm.

Due domande, essendo poco pratico:

- 1) Nella rappresentazione ante operam riporto la planimetria con le misure corrispondenti a quella catastale o effettive, e qiundi coerenti con il post operam?

- 2) nel caricare la planimetria attuale sul DOCFA potrei avere problemi dovuti a controlli sulle misure esterne?

...



--> ) dal momento che ora devi produrre in Comune la pratica per la sanatoria, senz'altro devi rappresentare lo stato reale, ma provvederei prima a rettificare in Catasto le incongruenze, con un DocFa debitamente allegando una dettagliata relazione tecnica nella quale va esposto il motivo della variazione perchè, come ho inserito nella GUIDA :

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

NON è ammissibile questo tipo di rettifiche di errori, se non presentando la corretta pratica.

Cordialità





Ma quali sono le tolleranza ammesse per cui non è necessario fare nulla?

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2024 alle ore 08:00

"fcostantino64" ha scritto:


Ma quali sono le tolleranza ammesse per cui non è necessario fare nulla?



Tolleranze costruttive e variazioni essenziali la Sentenza del Consiglio di Stato e il dossier ANCE :

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 3666 del 10 maggio 2021) è intervenuta sul concetto di tolleranza costruttiva e sugli effetti nel caso sia superato il margine di tolleranza del 2% previsto dall'art. 34-bis del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il Consiglio di Stato ha ammesso che "Il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale".

Il Testo Unico Edilizia, infatti, parla spesso di variazione essenziale senza definirne i margini di applicazione, lasciando alla Regioni il compito di definirli.

L'articolo 32 del Testo Unico Edilizia, infatti, prevede:

--> 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

--> 2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

--> 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.

Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Le variazioni essenziali

Il Dossier ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) sulle variazioni essenziali, l'ha realizzato un interessante dossier che fa una ricognizione delle normative regionali intervenute sull'argomento, definendo i seguenti parametri:

--> mutamento d’uso;

--> aumento cubatura/superficie;

--> modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione;

--> mutamento caratteristiche intervento;

--> violazione norme antisismiche.

Le norme regionali nel dossier ANCE:

• Abruzzo - Art. 5 – LR 52/1989 “Norme per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle relative funzioni”

• Bolzano Provincia di - Art. 84 - LP 9/2018 “Territorio e paesaggio”

• Emilia Romagna - Art. 14 bis - LR 23/2004 “Semplificazione della disciplina edilizia”

• Friuli Venezia Giulia - Art. 40 - LR 19/2009 “Codice regionale dell’edilizia”

• Lazio - Art. 17 Lazio - LR 15/2008 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”

• Liguria - Art. 44 - LR 16/2008 “Disciplina dell’attività edilizia”

• Lombardia - Art. 54 - LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”

• Marche - Art. 8 - LR 17/2015 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”

• Piemonte - Art. 6 - LR 19/1999 “Norme in Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo”

• Sardegna - Art. 5 - LR 23/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”

• Sicilia - Art. 12 – LR 16/2016 “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”

• Toscana - Art. 143 - LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio”

Trento Provincia di - Art. 92 - LP 15/2015 “Legge provinciale per il governo del territorio”

• Umbria - Art. 139 - LR 1/2015 “Testo Unico governo del territorio e materie correlate” 3

• Valle d’Aosta - Art. 78 - LR 11/1998 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta” come modificata dalla LR 17/2012

• Veneto - Art. 92 – LR.61/1985 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio”



Esempio:

Nella Regione Lazio si ha una variazione essenziale:

--> Mutamento d’uso:

- Mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968

- Mutamento delle destinazioni d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della L.R. n. 36/1987, il permesso di costruire;

--> Aumento cubatura/superficie:

- aumento superiore al 2% del volume

- della superficie lorda complessiva del fabbricato;

--> Modifiche parametri urbanistici/edilizi

- Localizzazione:

- Modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;

- Modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;

- Modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;

--> Mutamento caratteristiche intervento:

- Mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;

--> Violazione norme antisismiche:

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