riporto:
Ai sensi dell'art. 817 del codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
La normativa IMU contiene una disciplina specifica per le pertinenze.
Questo era stato un problema in materia di ICI, laddove non era disposto nulla di specifico.
Ciò era molto sentito anche perché in base alla legge dello Stato (art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 446/1997) i comuni con regolamento potevano decidere di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.
Con la nuova IMU, il legislatore è stato un po' più preciso.
Infatti, all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, nello stabilire che l'imposta "ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa", prova a dare una definizione anche di quest'ultime.
In particolare, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Pertanto, vengono posti precisi vincoli alle pertinenze:
o non si può considerare, ai fini IMU, più di una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, con la conseguenza che ciascuna abitazione non può avere più di tre pertinenze (invece, per l'ICI, tale limite non sussisteva potendo avere, ciascuna abitazione, almeno in linea teorica, infinite pertinenze e ciò, come sarà detto più approfonditamente in seguito, si ripercuoteva anche e soprattutto, ai fini delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (e relative pertinenze);
o le pertinenze possono essere o meno iscritte in catasto insieme all'unità immobiliare (è irrilevante, dunque, che la pertinenza appaia o meno sul certificato catastale dell'abitazione ).
Inoltre, con l'abrogazione del predetto art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 446/1997 è stata tolta ai comuni la possibilità di stabilire, con regolamento, che sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.
Come è intuibile da quanto riportato sopra, non esiste una definizione ben precisa di pertinenza che la qualifichi tale in quanto più o meno distante dall'abitazione principale.
Può essere utile, però, richiamare quanto affermato dall'Agenzia delle entrate a proposito delle agevolazioni per la c.d. "prima casa".
Infatti, nella circolare 12 agosto 2005, n. 38/E è stato stabilito che non spetta l'agevolazione se la pertinenza non può essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale come nel caso in cui il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso.
Ad identiche conclusioni, per analogia, si potrebbe giungere anche per l'Imu. L'unica incertezza è che non vi è una definizione oggettiva di distanza
Controlli comunque se nell'atto di acquisto siano state invocate agevolazioni come pertinenza della prima casa.