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Piccolo problema IMU |

alfreCREW
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Buongiorno Cari Colleghi, Avrei un piccolo quesito da chiedervi riguardo l'IMU. Il cliente abita in un appartamento nel centro storico del paese ed ha acquistato un magazzino ad uso "box auto" al piano terreno di un'altro edificio in un'altra parte del centro storico distante circa 250/300mt dalla sua abitazione principale. Ora vi chiedo, per il calcolo dell'imu questo box può essere inserito come pertinenza dell'appartamento?? Se si, quali operazioni vanno effettuate? Grazie a tutti anticipatamente, Saluti.
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amastria
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riporto: Ai sensi dell'art. 817 del codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. La normativa IMU contiene una disciplina specifica per le pertinenze. Questo era stato un problema in materia di ICI, laddove non era disposto nulla di specifico. Ciò era molto sentito anche perché in base alla legge dello Stato (art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 446/1997) i comuni con regolamento potevano decidere di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto. Con la nuova IMU, il legislatore è stato un po' più preciso. Infatti, all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, nello stabilire che l'imposta "ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa", prova a dare una definizione anche di quest'ultime. In particolare, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Pertanto, vengono posti precisi vincoli alle pertinenze: o non si può considerare, ai fini IMU, più di una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, con la conseguenza che ciascuna abitazione non può avere più di tre pertinenze (invece, per l'ICI, tale limite non sussisteva potendo avere, ciascuna abitazione, almeno in linea teorica, infinite pertinenze e ciò, come sarà detto più approfonditamente in seguito, si ripercuoteva anche e soprattutto, ai fini delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (e relative pertinenze); o le pertinenze possono essere o meno iscritte in catasto insieme all'unità immobiliare (è irrilevante, dunque, che la pertinenza appaia o meno sul certificato catastale dell'abitazione ). Inoltre, con l'abrogazione del predetto art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 446/1997 è stata tolta ai comuni la possibilità di stabilire, con regolamento, che sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto. Come è intuibile da quanto riportato sopra, non esiste una definizione ben precisa di pertinenza che la qualifichi tale in quanto più o meno distante dall'abitazione principale. Può essere utile, però, richiamare quanto affermato dall'Agenzia delle entrate a proposito delle agevolazioni per la c.d. "prima casa". Infatti, nella circolare 12 agosto 2005, n. 38/E è stato stabilito che non spetta l'agevolazione se la pertinenza non può essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale come nel caso in cui il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso. Ad identiche conclusioni, per analogia, si potrebbe giungere anche per l'Imu. L'unica incertezza è che non vi è una definizione oggettiva di distanza Controlli comunque se nell'atto di acquisto siano state invocate agevolazioni come pertinenza della prima casa.
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alfreCREW
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Ringrazio il collega Amastria per aver riportato i riferimenti normativi di modo chè posso conservarli per altri futuri casi, e vorrei aggiungere in riferimento a: "Controlli comunque se nell'atto di acquisto siano state invocate agevolazioni come pertinenza della prima casa." La prima casa è stata comprata nel 2007 e nell'atto non c'è scritto di questa nuova pertinenza in quanto il box che il cliente vuole comprare appartiene ad un'altra persona (trattasi di nuovo acquisto) e non fa parte dello stesso edificio dove c'è la prima casa, inoltre cambia anche la via...ma come già detto, si tratta di 2-300 metri di distanza...sono 2 immobili distinti e separati ma di cui il cliente vuole farne un uso combinato in quanto nel primo la usa come abitazione e nel secondo vuole posteggiare l'automobile. Proverò a chiedere domani in comune cosa ne pensa il dirigente preposto per la tassazione IMU. Inoltre, dato che l'atto di vendita per il box deve essere effettuato a giorni, potrebbe essere opportuno far scrivere dal notaio che il box è di pertinenza dell'appartamento?? (sempre se al comune rispondono in modo affermativo!) Ringrazio tutti, Saluti e buona domenica
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gaetano59
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Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.) L'art. 10 ha introdotto delle novità in merito ai parcheggi pertinenziali: Art. 10 Parcheggi pertinenziali 1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.". Quindi, l'unica condizione richiesta ora è che il parcheggio pertineziale sia nello stesso comune.... la distanza dalla cosa principale non conta più. Ritengo pertanto che il discorso valga anche ai fini IMU, per forza. Ulteriori considerazioni? Saluti
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alfreCREW
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Buongiorno Gaetano, ti ringrazio per l'ulteriore delucidazione, e mi sorge un dubbio sull'ultima parte dell'articolo da te citato: "I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli."." In riferimento al mio caso, attualmente non c'è nessun atto o vincolo che l'appartamento principale sia legato al box che sta per comprare il cliente, quindi mi chiedo, è valida lo stesso la situazione di pertinenza se la si fa registrare nell'atto di compravendita del SOLO box auto che andranno a stipulare? Se invece effettivamente fosse così: "Quindi, l'unica condizione richiesta ora è che il parcheggio pertineziale sia nello stesso comune.... la distanza dalla cosa principale non conta più. Ritengo pertanto che il discorso valga anche ai fini IMU, per forza." la mia domanda ha trovato risposta! Saluti
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amastria
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Salve, non confondiamo capre e cavoli........ovvero URBANISTICA con IMPOSTE !! Non credo che la risposta data da gaetano59 sia "pertinente" con la domanda specifica di alfreCREW. Infatti l'art. 10 del Dl 5/2/2012 attiene a parcheggi REALIZZATI a norma del comma 1-4..... Il cliente di alfreCREW, secondo quanto dallo stesso asserito, ha ACQUISTATO un magazziono ad uso box auto.... (e pertanto immobile non realizzato secondo i dettami normativi) Ritengo pertanto inesatta l'interpretazione normativa di gaetano59 perchè non attinente alla sfera fiscale. Sarebbe anche interessante che alfreCREW ci rendesse edotti dalla interpretazione e risposta in merito data dal Comune visto che era anche intenzionato a chiedere lumi a quest'ultimo... Salute e fratellanza!
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gaetano59
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"alfreCREW" ha scritto: Buongiorno Gaetano, ti ringrazio per l'ulteriore delucidazione, e mi sorge un dubbio sull'ultima parte dell'articolo da te citato: "I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli."." In riferimento al mio caso, attualmente non c'è nessun atto o vincolo che l'appartamento principale sia legato al box che sta per comprare il cliente, quindi mi chiedo, è valida lo stesso la situazione di pertinenza se la si fa registrare nell'atto di compravendita del SOLO box auto che andranno a stipulare? Se invece effettivamente fosse così: "Quindi, l'unica condizione richiesta ora è che il parcheggio pertineziale sia nello stesso comune.... la distanza dalla cosa principale non conta più. Ritengo pertanto che il discorso valga anche ai fini IMU, per forza." la mia domanda ha trovato risposta! Saluti Immagino che ti sarai già andato a leggere Il comma 4 dell’art. 9 della legge n. 122/1989 e che quindi avrai già visto che non riguarda il tuo caso, perchè riguarda i parcheggi costruiti in convenzione. Saluti
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alfreCREW
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@ Gateano59 e Amastria Si poi ho riguardato il comma 4 ed effettivamente non si tratta del mio caso, come anche specificato dal collega amastria il problema principale è dal lato fiscale e non tanto urbanistico in quanto il box comprato si trova nel centro storico e sarebbe uno di quei soliti magazzini "antichi" che si possono trovare nei centri storici ovviamente non costruiti secondo le nuove norme tecniche, ma che catastalmente negli anni sono stati modificati alle più disparate situazioni....purtroppo questa mattina non sono riuscito ad arrivare al comune ma sicuramente domani o dopodomani devo andare e vi farò sapere quanto in merito. Nel frattempo non posso che ringraziarvi per i vostri preziosi consigli e dovete scusarmi se non sono molto ferrato sulla normativa ma ho iniziato da poco! Vi saluto e vi auguro una buona giornata colleghi! A presto!
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Mario Daverio
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