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Autore Mancata presentazione DOCFA dopo ristrutturazione con DIA

BBQrick

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 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 18:57

Salve a tutti
ho avuto già modo di apprezzare il forum e prenderne spunto per utilissimi chiarimenti ma ora sono costretto ad aprire una nuova discussione su un argomento che ritengo sia già stato trattato ma, leggendo su questo forum e girando su google, non sono riuscito ad ricavare una soluzione univoca al mio problema.
Vi chiedo quindi come dovermi comportare nel caso in cui siano stati eseguiti dei lavori di ristruttuarzione in un appartamento con regolare DIA del 1999 ma a cui non ha mai fatto seguito un nuovo accatastamento.

grazie
saluti
riccardo

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Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 19:17

"BBQrick" ha scritto:
Salve a tutti
ho avuto già modo di apprezzare il forum e prenderne spunto per utilissimi chiarimenti ma ora sono costretto ad aprire una nuova discussione su un argomento che ritengo sia già stato trattato ma, leggendo su questo forum e girando su google, non sono riuscito ad ricavare una soluzione univoca al mio problema.
Vi chiedo quindi come dovermi comportare nel caso in cui siano stati eseguiti dei lavori di ristruttuarzione in un appartamento con regolare DIA del 1999 ma a cui non ha mai fatto seguito un nuovo accatastamento.

grazie
saluti
riccardo



Ti devi comportare come il professionista che accatasta un immobile inserendo la data di esecuzione delle varianti edilizie che hanno comportato l'aggiornamento della rendita. Ovviamente sono scaduti i termini di legge pertanto l'immobile sarà soggetto a sanzione per ritardata presentazione della denuncia di accatastamento.

Saluti.

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 21:13

"totonno" ha scritto:
. Ovviamente sono scaduti i termini di legge pertanto l'immobile sarà soggetto a sanzione per ritardata presentazione della denuncia di accatastamento.

Saluti.


Antò, scusa ma dopo 12 anni, che sanzione paga? E' prescritta no?? :wink:
saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 21:34

"robertopi" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
. Ovviamente sono scaduti i termini di legge pertanto l'immobile sarà soggetto a sanzione per ritardata presentazione della denuncia di accatastamento.

Saluti.


Antò, scusa ma dopo 12 anni, che sanzione paga? E' prescritta no?? :wink:
saluti



Giusto! Mi correggo, neanche la sanzione c'è.

Saluti.

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2011 alle ore 08:45

"BBQrick" ha scritto:
... caso in cui siano stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione in un appartamento con regolare DIA del 1999, ma a cui non ha mai fatto seguito un nuovo accatastamento.


Come altre volte suggerito, consiglierei di introdurre nelle Note del Docfa gli estremi di protocollo della Dia, poichè l'AdT invia ai Comuni una comunicazione di avvenuta Variazione.
In questo modo permettiamo al Comune di verificare la pratica edilizia ([size=9]semprechè ne abbia voglia e tempo[/size]) ed il "cerchio si chiude" in modo corretto.
Ciao, buon lavoro.

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BBQrick

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06 Maggio 2011

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 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2011 alle ore 01:25

Grazie mille!
Faro' come consigliatomi.

Saluti e buone feste
Riccardo

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Trani

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 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2012 alle ore 16:57

chiedo scusa se riapro il post.. potete postare gli estremi da cui si evince che dopo 10 anni la sanzione cade in prescrizione? ve ne sarei molto grato. grazie

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2012 alle ore 17:29

"Trani" ha scritto:
chiedo scusa se riapro il post.. potete postare gli estremi da cui si evince che dopo 10 anni la sanzione cade in prescrizione? ve ne sarei molto grato. grazie


dovrebbe essere la L. 689/81, e sono 5 anni per la prescrizione, in ogni caso cerca in rete
saluti

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2012 alle ore 18:10

"Robertopi" ha scritto:
... dovrebbe essere la L. 689/81, e sono 5 anni per la prescrizione, in ogni caso cerca in rete


Riporto alcuni punti della:

Legge 689/81
Modifiche al sistema penale
Capo I - Le sanzioni amministrative

Sezione II - Applicazione (Artt.13 - 31)

13. Atti di accertamento. - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

14. Contestazione e notificazione. - La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

28. Prescrizione. - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.


Altre considerazioni e precisazioni ?
Ciao, buon lavoro.

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Trani

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 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 11:47

ok.. ho una variazione da fare per una dia eseguita nel 1996 e il cliente è un tipo preciso: se gli dico che non c'è sanzione devo essere molto sicuro altrimenti rischio poi di litigarci perchè è anche un pò tirato di manica.. poi sono fresco di una ampia discussione con l'ufficio per una sanzione emessa e non dovuta.. ho dovuto trovare io gli estremi quindi ora sono già pronto con la normativa in mano.

grazie

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ing_romano

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 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2015 alle ore 12:16

Posso riesumare il post per avere conferma circa quanto sto per esporre?



Un cliente (siamo a Roma) ha richiesto una DIA nel 2005 per modifiche dei tramezzi del suo appartamento. Non conosco ancora la data di fine lavori, ma ammesso che al massimo sia stata nel 2008 il cliente è entrato in sanzione in quanto, solo oggi (anno 2015), mi chiede di effettuare la variazione catastale.



La mia semplice domanda a cui chiedo conferma è: ormai il tutto è entrato in prescrizione (essendo passati più di 5 anni), giusto?



Grazie

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ing_romano

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2015 alle ore 11:41

"ing_romano" ha scritto:
Posso riesumare il post per avere conferma circa quanto sto per esporre?



Un cliente (siamo a Roma) ha richiesto una DIA nel 2005 per modifiche dei tramezzi del suo appartamento. Non conosco ancora la data di fine lavori, ma ammesso che al massimo sia stata nel 2008 il cliente è entrato in sanzione in quanto, solo oggi (anno 2015), mi chiede di effettuare la variazione catastale.



La mia semplice domanda a cui chiedo conferma è: ormai il tutto è entrato in prescrizione (essendo passati più di 5 anni), giusto?



Grazie





Mi auto quoto per aggiornare la cosa....la DIA è stata presentata nel 2005 ma non è mai stato presentato il fine lavori.

Ora il cliente deve pagare una multa di € 500 e presentare una autodichiarazione ed una dichiarazione del tecnico.

Dunque, ora, il fine lavori viene presentato alla data attuale. Presentando la variazione DOCFA entro 30 giorni non dovrebbe incorrere in sanzioni, è corretto?

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totonno
(GURU)
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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2015 alle ore 14:26

A me non torna la sanzione di 500 € per mancata comunicazione di fine dei lavori.

La sanzione semmai sarebbe dovuta per realizzazione dell'opera non conforme al progetto allegato alla pratica edilizia e quindi necessaria presentazione di accertamento di conformità.

Riguardo l'aggiornamento catastale nel docfa va messa la data in cui sono finiti i lavori, e non quella del pagamento della sanzione o il rilascio della sanatoria o la firma della pratica edilizia.



Saluti

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ing_romano

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08 Novembre 2014 alle ore 14:50

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2015 alle ore 17:06

"totonno" ha scritto:
A me non torna la sanzione di 500 € per mancata comunicazione di fine dei lavori.

La sanzione semmai sarebbe dovuta per realizzazione dell'opera non conforme al progetto allegato alla pratica edilizia e quindi necessaria presentazione di accertamento di conformità.

Riguardo l'aggiornamento catastale nel docfa va messa la data in cui sono finiti i lavori, e non quella del pagamento della sanzione o il rilascio della sanatoria o la firma della pratica edilizia.



Saluti





Bè io ho riportato quanto il cliente mi ha riferito chiamando al comune di Roma....

Inoltre, per quanto riguarda la data, quello che intendevo dire è che non avendo inoltrato il fine lavori a questo punto tanto vale dichiarare di aver concluso i lavori ora...in questo modo entro i 30gg effettua la variazione DOCFA e non incorre in sanzioni.

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