"possosapere" ha scritto:
io vorrei sapere se è corretta soluzione 1 o 2 o se ce ne è una terza.
1) bene comune censibile c2 afferente ai sub 1,2,----10
2) cantine con ditta tutti i proprietari?
3) altra soluzione?
la particolarità la ribadisco è che
Nel regolamento di condominio è specificato che l'ex locale carbonaia
è proprietà solo di 10 appartamenti e non anche dei 4 negozi che costituiscono il condominio
il regolamento condominiale regolamenta l'uso o l'attivita' dello stesso, non assegna delle proprieta'.
mi spiego meglio.
se il locale carbonaia per comune accordo era a servizio degli appartamenti, non significa che non fosse di proprieta' anche dei negozi.
occorre vedere i rogiti d'acquisto dei negozi se e come viene citato il locale.
se non viene escluso vuol dire che e' comune anche a quei locali.
altra cosa e' la dizione BCC.
oggi con la conformita' della ditta catastale ci sono ovvi problemi per quei locali cosi' accatastati.
infatti tale dizione e' nata per l'attribuzione ad una titolarita' di locali con destinazione "abitazione del custode".
le tasse e le imposte di quei locali vengono ripartiti, mediante l'amministratore condominiale, a tutti i condomini per quote.
percio' non puoi censire i locali con quella definizione, pena, al primo rogito che verra' fatto, di dover ridefinire la ditta proprietaria.
ti consiglio di chiarire la questione con un notaio e prendere in considerazione di effettuare, se la volonta' manifesta dei condomini e' quella, di procedere con un rogito di identificazione catastale dove tutti, proprietari dei negozi compresi, riconoscono l'attribuzione del locale comune ai soli proprietari degli appartamenti.
se non procedi in questo modo potresti incappare anche in un azione legale in quanto hai attribuito artificiosamente ad alcuni una quota maggiore di proprieta' spogliando gli altri di legittimi diritti.
saluti