"JLM" ha scritto:
Salve a tutti.
Mi è capitata una situazione dove un immobile, costruito agli inizi degli anni 60 con richiesta di nulla osta al comune e successiva autorizzazione, è stato realizzato con diverse differenze, rispetto al progetto, sia nella sagoma che nella distribuzione interna.
Tutto è rimasto identico a come costruito fino a fine anni 90, quando è stato aquistato dall'attuale proprietario. Successivamente all'acquisto dell'immobile il proprietario ha fatto piccoli cambiamenti alle tramezzature senza presentare alcuna pratica edilizia al comune, il tutto reso evidente dalle differenze presenti nella variazione catastale fatta prima dell'atto notarile. Dove a differenza del
slope game progetto presente in comune la planimetria rappresentava l'effettivo stato di fatto.
Mi pare chiaro che le difformità realizzate in corso d'opera negli anni 60 non siano un problema visto che a quel tempo non erano richiesti titoli.
Almeno che non mi sbagli quelle realizzate negli anni 90 sono quelle da regolarizzare.
A questo punto mi è sorto il dubbio di quale articolo del T.U. dovei applicare: non vorrei sbagliare ma credo che si possa applciare l'art. 36/bis comma 5.b ultimo periodo dove si fa riferimento alla doppia conformità con oblazione minima di 516 €.
Senza i modelli unificati aggiornati come essere sicuri di poter applicare questo articolo, dovrei citarlo in relazione?
Oltrettutto nell'impostazione della pratica presumo che farei bene ad accennare in relazione alle difformità già presenti dalla costruzione oltre che a quelle oggetto di sanatoria.
Grazie
Per regolarizzare le modifiche non consentite della partizione degli anni '90, presentare un accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5.b del DPR 380/2001, citando la sanzione minima di 516 € per le non conformità minori e confermare la doppia conformità con un tecnico.