aggiungo questa recente sentenza della cassazione:
La Cassazione: quali sono e come vanno assentiti gli interventi di
ristrutturazione edilizia. Con l'importante recente sentenza n. 20149 del 13.5.2009 la III sezione penale
della Corte di Cassazione fa il punto sugli interventi di ristrutturazione edilizia,
tracciandone l'ambito di estensione e definendo quali siano i titoli abilitativi edilizi
necessari per l'effettuazione dei lavori nei vari casi possibili.
In particolare la Corte ha precisato che gli interventi di ristrutturazione edilizia (definiti
dal TU edilizia come «interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente») possono anche attuarsi attraverso una serie di interventi
che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi ad altre tipologie.
L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che
non devono essere riguardate separatamente, ma valutate nel loro complesso, al fine di
individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la
realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo.
Quanto ai titoli edilizi, la Cassazione chiarisce che sono sempre realizzabili previa mera
denunzia di inizio attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore, quelle cioè che
determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che
compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata,
questa conservi la suo iniziale consistenza urbanistica. Si tratta in pratica delle
ristrutturazioni diverse da quelle descritte dall'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001,
alla lettera c), le quali possono incidere sul carico urbanistico («interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso»), e
per le quali è sempre necessario il preventivo rilascio del permesso di
costruire.
Quanto infine alla possibilità di realizzare mutamenti alla destinazione d'uso degli
immobili tramite interventi di ristrutturazione edilizia, la Corte, richiamando un costante
orientamento della Giurisprudenza (si veda da ultimo la sentenza della Cassazione
penale n. 9894/2009), ha ribadito che le opere interne e gli interventi di
ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria,
ogniqualvolta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi
funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere
realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione
d'uso all'interno di una categoria omogenea, come ad esempio quella industriale o
residenziale, richiedono il permesso di costruire.
Gli stessi interventi di ristrutturazione o manutenzione, comportanti modificazioni della
destinazione d'uso nell'ambito di categorie omogenee, qualora siano realizzati fuori del
centro storico richiedono solo la denuncia di inizio attività.