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Autore fusione unità immobiliari, serve la D.I.A.

bellans

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 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2009 alle ore 09:59

Buongiorno, un cliente che deve fondere due U.I. in una sola mi dice che per fare la fusione c'è bisogno della DIA.
E' vero che ci vuole la DIA?

Ringrazio cordialmente.

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Autore Risposta

CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2009 alle ore 14:06

"bellans" ha scritto:
Buongiorno, un cliente che deve fondere due U.I. in una sola mi dice che per fare la fusione c'è bisogno della DIA.
E' vero che ci vuole la DIA?

Ringrazio cordialmente.


non della D.I.A. ...............ma del "PERMESSO DI COSTRUIRE".........
quando da due unità immobiliari ne vuoi ricavare una sola, c'è bisogno del Permesso di costruire, mentre quando vuoi dividere una unità immobiliare in due unità, c'è bisogno della D.I.A.
il tuo cliente mi sà tanto che vuole risparmiare qualche soldino di I.C.I.... :lol: :lol:
cordialmente

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paradiso

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30 Dicembre 2005

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330

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golfo di Policastro -SA-

 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2009 alle ore 15:30

"CESKO" ha scritto:
"bellans" ha scritto:
Buongiorno, un cliente che deve fondere due U.I. in una sola mi dice che per fare la fusione c'è bisogno della DIA.
E' vero che ci vuole la DIA?

Ringrazio cordialmente.


non della D.I.A. ...............ma del "PERMESSO DI COSTRUIRE".........
quando da due unità immobiliari ne vuoi ricavare una sola, c'è bisogno del Permesso di costruire, mentre quando vuoi dividere una unità immobiliare in due unità, c'è bisogno della D.I.A.
il tuo cliente mi sà tanto che vuole risparmiare qualche soldino di I.C.I.... :lol: :lol:
cordialmente



CesKo, Pensa che dalle mie parti, lUTC pretende esattamente l'opposto.
Cioè per fondere due unità (da due abitazioni ne ottieni una sola) D.I.A
per frazionare una unità (da una abitazione ne ottieni due) Permesso di Costruire.

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8747

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2009 alle ore 15:45

"paradiso" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"bellans" ha scritto:
Buongiorno, un cliente che deve fondere due U.I. in una sola mi dice che per fare la fusione c'è bisogno della DIA.
E' vero che ci vuole la DIA?

Ringrazio cordialmente.


non della D.I.A. ...............ma del "PERMESSO DI COSTRUIRE".........
quando da due unità immobiliari ne vuoi ricavare una sola, c'è bisogno del Permesso di costruire, mentre quando vuoi dividere una unità immobiliare in due unità, c'è bisogno della D.I.A.
il tuo cliente mi sà tanto che vuole risparmiare qualche soldino di I.C.I.... :lol: :lol:
cordialmente



Cesco, Pensa che dalle mie parti, lUTC pretende esattamente l'opposto.
Cioè per fondere due unità (da due abitazioni ne ottieni una sola) D.I.A
per frazionare una unità (da una abitazione ne ottieni due) Permesso di Costruire.


secondo me non è così.......
il dpr 380/2001 recita:
art. 23 - Disciplina della denuncia di inizio attività
...
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);

Art. 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire
...
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.

nel tuo caso è una ristrutturazione edilizia quindi puoi richiedere un permesso di costruire o, in alternativa, presentare una dia
verifica poi se non ci sono leggi regionali vigenti che cambiano i ter.
Dalle mie parti, vige la Legge regionale n° 19/2001, che mi permette il frazionamento di un immobile in due immobili con la D.I.A.
cordialmente

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12183

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-

 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2009 alle ore 16:17

"CESKO" ha scritto:


il dpr 380/2001 recita:
art. 23 - Disciplina della denuncia di inizio attività
...
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);

Art. 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire
...
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.

nel tuo caso è una ristrutturazione edilizia quindi puoi richiedere un permesso di costruire o, in alternativa, presentare una dia
verifica poi se non ci sono leggi regionali vigenti che cambiano i ter.
Dalle mie parti, vige la Legge regionale n° 19/2001, che mi permette il frazionamento di un immobile in due immobili con la D.I.A.
cordialmente



concordo con la risposta di cesko che ritengo ineccepibile!

ovviamente, poi va riconosciuto che in alcuni comuni alcuni funzionari interpretano le norme e le leggi, a modo loro con variazioni di tono...., mbhè, ciò non deve fare testo, ma conferma la regola!

cordialità

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robertopi

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16 Dicembre 2004

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 09:36

aggiungo questa recente sentenza della cassazione:

La Cassazione: quali sono e come vanno assentiti gli interventi di
ristrutturazione edilizia.

Con l'importante recente sentenza n. 20149 del 13.5.2009 la III sezione penale
della Corte di Cassazione fa il punto sugli interventi di ristrutturazione edilizia,
tracciandone l'ambito di estensione e definendo quali siano i titoli abilitativi edilizi
necessari per l'effettuazione dei lavori nei vari casi possibili.
In particolare la Corte ha precisato che gli interventi di ristrutturazione edilizia (definiti
dal TU edilizia come «interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente») possono anche attuarsi attraverso una serie di interventi
che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi ad altre tipologie.
L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che
non devono essere riguardate separatamente, ma valutate nel loro complesso, al fine di
individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la
realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo.
Quanto ai titoli edilizi, la Cassazione chiarisce che sono sempre realizzabili previa mera
denunzia di inizio attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore, quelle cioè che
determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che
compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata,
questa conservi la suo iniziale consistenza urbanistica. Si tratta in pratica delle
ristrutturazioni diverse da quelle descritte dall'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001,
alla lettera c), le quali possono incidere sul carico urbanistico («interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso»), e
per le quali è sempre necessario il preventivo rilascio del permesso di
costruire.
Quanto infine alla possibilità di realizzare mutamenti alla destinazione d'uso degli
immobili tramite interventi di ristrutturazione edilizia, la Corte, richiamando un costante
orientamento della Giurisprudenza (si veda da ultimo la sentenza della Cassazione
penale n. 9894/2009), ha ribadito che le opere interne e gli interventi di
ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria,
ogniqualvolta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi
funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere
realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione
d'uso all'interno di una categoria omogenea, come ad esempio quella industriale o
residenziale, richiedono il permesso di costruire.
Gli stessi interventi di ristrutturazione o manutenzione, comportanti modificazioni della
destinazione d'uso nell'ambito di categorie omogenee, qualora siano realizzati fuori del
centro storico richiedono solo la denuncia di inizio attività.

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paolosun

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10 Marzo 2008

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 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2009 alle ore 13:21

Pur condividendo le affermazioni di geoalfa e robertopi anche da me vale la "regola" citata da paradiso, con Dia per fusione e P.C. per frazionamento, vengono addirittura imposti gli oneri sulla Dia (in misura ridotta per ristrutturazione) e naturalmente si chiede la variazione a fine lavori.

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Sebax
sebax

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 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 17:46

Ciao colleghi, mi trovo anchio nella stessa situazione, devo accorpare due locali commerciali di 50 mq cad, il dirigente del comune secondo le sue interpretazioni delle leggi in materia dice che è possibile farlo con la DIA, perchè si tratta di opere interne.
Secondo me ci vorrebbe la Concessione Edilizia o Permesso di Costruire in quanto stiamo modificando il numero delle unità, cioè da 2 diventano 1 sola.

Cordialità

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 17:54

"Sebax" ha scritto:
Ciao colleghi, mi trovo anchio nella stessa situazione, devo accorpare due locali commerciali di 50 mq cad, il dirigente del comune secondo le sue interpretazioni delle leggi in materia dice che è possibile farlo con la DIA, perchè si tratta di opere interne.
Secondo me ci vorrebbe la Concessione Edilizia o Permesso di Costruire in quanto stiamo modificando il numero delle unità, cioè da 2 diventano 1 sola.

Cordialità


Premesso che la Concessione Edilizia non esiste più dall'anno 2001........
quello che ho scritto sopra è abbastanza chiaro!
bisogna vedere come il responsabile del procedimento interpetra la cosa!

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Sebax
sebax

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30 Maggio 2007

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105

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 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 18:24

"CESKO" ha scritto:
"Sebax" ha scritto:
Ciao colleghi, mi trovo anchio nella stessa situazione, devo accorpare due locali commerciali di 50 mq cad, il dirigente del comune secondo le sue interpretazioni delle leggi in materia dice che è possibile farlo con la DIA, perchè si tratta di opere interne.
Secondo me ci vorrebbe la Concessione Edilizia o Permesso di Costruire in quanto stiamo modificando il numero delle unità, cioè da 2 diventano 1 sola.

Cordialità


Premesso che la Concessione Edilizia non esiste più dall'anno 2001........
quello che ho scritto sopra è abbastanza chiaro!
bisogna vedere come il responsabile del procedimento interpetra la cosa!


Infatti dipende dall'interpretazione del dirigente, io lavoro in Sardegna e tuttora si rilascia ancora la Concessione Edilizia!

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 18:26

"Sebax" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"Sebax" ha scritto:
Ciao colleghi, mi trovo anchio nella stessa situazione, devo accorpare due locali commerciali di 50 mq cad, il dirigente del comune secondo le sue interpretazioni delle leggi in materia dice che è possibile farlo con la DIA, perchè si tratta di opere interne.
Secondo me ci vorrebbe la Concessione Edilizia o Permesso di Costruire in quanto stiamo modificando il numero delle unità, cioè da 2 diventano 1 sola.

Cordialità


Premesso che la Concessione Edilizia non esiste più dall'anno 2001........
quello che ho scritto sopra è abbastanza chiaro!
bisogna vedere come il responsabile del procedimento interpetra la cosa!


Infatti dipende dall'interpretazione del dirigente, io lavoro in Sardegna e tuttora si rilascia ancora la Concessione Edilizia!


ma stai scherzando???? 8O 8O
ma il dirigente dell'Ufficio Tecnico è rimasto arretrato agli anni 90 e/o in Sardegna non è arrivato il testo unico dell'edilizia......dicesi D.P.R. 380/01?
ASSURDO

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Alberto79

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 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 19:00

Mi accodo a questo post chiedendo ai guru.. se posso far fare una autocertificazione alla proprietaria di due unità immobiliari al PT e al P1° dove dichiara che sin dalla realizzazione del fabbricato risalente al 1890 circa le 2 unità immobiliari erano usate come una unica. Cosi da poter fare direttamente il docfa senza passare per il comune..
grazie a quanti risponderanno

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 19:07

"Alberto79" ha scritto:
Mi accodo a questo post chiedendo ai guru.. se posso far fare una autocertificazione alla proprietaria di due unità immobiliari al PT e al P1° dove dichiara che sin dalla realizzazione del fabbricato risalente al 1890 circa le 2 unità immobiliari erano usate come una unica. Cosi da poter fare direttamente il docfa senza passare per il comune..
grazie a quanti risponderanno


ricordo che con le dichiarazioni mendaci si finisce in galera.......
se non vi sono presupposti di natura Urbanistica, meglio non dichiarare il falso

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 19:28

"CESKO" ha scritto:
"Alberto79" ha scritto:
Mi accodo a questo post chiedendo ai guru.. se posso far fare una autocertificazione alla proprietaria di due unità immobiliari al PT e al P1° dove dichiara che sin dalla realizzazione del fabbricato risalente al 1890 circa le 2 unità immobiliari erano usate come una unica. Cosi da poter fare direttamente il docfa senza passare per il comune..
grazie a quanti risponderanno


ricordo che con le dichiarazioni mendaci si finisce in galera.......
se non vi sono presupposti di natura Urbanistica, meglio non dichiarare il falso



cesko,
in galera forse è un pò troppo! però in tribunale con un costoso avvocato sì!

poi, perché mai un professionista deve dichiarare il falso, quando benissimo ne può fare a meno e guadagnarci su?

cordialità

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 19:32

"geoalfa" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"Alberto79" ha scritto:
Mi accodo a questo post chiedendo ai guru.. se posso far fare una autocertificazione alla proprietaria di due unità immobiliari al PT e al P1° dove dichiara che sin dalla realizzazione del fabbricato risalente al 1890 circa le 2 unità immobiliari erano usate come una unica. Cosi da poter fare direttamente il docfa senza passare per il comune..
grazie a quanti risponderanno


ricordo che con le dichiarazioni mendaci si finisce in galera.......
se non vi sono presupposti di natura Urbanistica, meglio non dichiarare il falso



cesko,
in galera forse è un pò troppo! però in tribunale con un costoso avvocato sì!

poi, perché mai un professionista deve dichiarare il falso, quando benissimo ne può fare a meno e guadagnarci su?

cordialità


già d'altronde l'autocertificazione la fanno i proprietari..........
Buon lavoro

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