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Autore Fabbricato rurale "collabente"

ing.David

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27 Febbraio 2017 alle ore 12:22

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 17:27

Buona sera colleghi, ho da porvi delle domande:

Ho effettuato un sopralluogo/rilievo di un fabbricato di circa 40 mq che tutt’oggi risulta essere censito al catasto terreni con la dicitura fabbricato rurale;

al mio cliente gli è arrivata la segnalazione da parte dell’agenzia del territorio il quale l’agenzia desidera sapere in che condizioni è il fabbricato e se in buono stato allora censirlo al catasto fabbricati generalmente come C/2;

l’immobile in questione ha una superficie di 40 mq; le pareti verticali sono realizzati in pietrame a secco; la copertura monofalda realizzata solo con semplici travi inclinate ABBASSTANZA precarie su cui sopra poggia la lamiera ondulina; l’altezza minima è 1.90 m e quella max 2.30 m; è sprovvisto di pavimento, intonaco al civile e anche di una porta esterna; non ci sono impianti tecnologici di nessun genere.

Oggi mi reco in agenzia del territorio, con una decina di fotografie dell’immobile, e chiedo al funzionario:

1) L’immobile è collabente perché ha caratteristiche che ho elencate sopra;

2) Di far fare la dichiarazione al mio cliente su apposito modello rilasciato dall’agenzia del territorio “SEGNALAZIONE SU FABBRICATI RURALI ANCORA CENSITI AL CATASTO TERRENI” spuntando la casellina “è un fabbricato per il quale non è obbligatorio l’accatastamento al Catasto Edilizio Urbano, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.” Si possono scegliere di spuntare altre due caselline tra cui “costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado” a questa opzione segue la nota: “Rientrano in tale casistica i fabbricati attualmente inagibili, ma recuperabili con interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione, i quali possono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano come “fabbricati collabenti” - senza attribuzione di rendita - fino al momento del recupero ovvero della loro demolizione”

La risposta del funzionario è stata quella: che per le categorie F/2 bisogna effettuare la docfa oppure di accatastarlo come C/2 in quanto in questo caso il modello rilasciato dall’agenzia non è valido!?


In merito a questo mio problema voi cosa mi dite?

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Autore Risposta

robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 17:57

A me non sembra collabente.

Le travi sono nuove, come la lamiera e la malta è bella chiara, segno di recente manutenzione.

Per me è un C2, magari con una classe bassa.

Saluti

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ing.David

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27 Febbraio 2017 alle ore 12:22

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 18:03

Ma considerato che non ha pavimento, ne porte ne intonaco risulta essere C/2?

e poi la copertura non protegge il fabbricato neanche dalle piogge perché ha punti bucati

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SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 18:11

Salve



concordo con Roberto, se si vuole metterlo come unità collabente deve avere la caratteristica principale dell'inagibilità.

Saluti cordiali

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robertopi

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16 Dicembre 2004

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 18:19

"ing.David" ha scritto:
Ma considerato che non ha pavimento, ne porte ne intonaco risulta essere C/2?

e poi la copertura non protegge il fabbricato neanche dalle piogge perché ha punti bucati



Ti ricordo che tra i C2, possono rientrare anche le tettoie. Peraltro se li sotto ci vuoi ricovereare la carriola o la motozzappa o anche la vespa, non hai bisogno di pavimentazione o di impianti.

Saluti

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carmelob

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07 Gennaio 2014 alle ore 19:28

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 18:22

salve secondo me è un caso che va attenzionato in quanto ho appena letto il modello di cui parla ing.david ed effettivamente si tratta di immobile inagibile che non produce reddito art.3 comma 2. Inoltre potrebbe essere recuperabile mediante manutenzione straordinaria cioè ( interventi atti a rinnovare o sostituire anche parti strutturali). Altresi la definizione di copertura secondo la norma UNI 8089 ELENCA GLI ELEMENTI E GLI STRATI FACENTI PARTE DELLA COPERTURA DIVIDENDOLI IN ELEMENTI PRIMARI (ELEMENTO DI TENUTA TERMOISOLANTE PORTANTE) E STRATI COMPLEMENTARI (barriera al vapore strato di ventilazione, ecc).

Altresi le circolari dell'agenzia delle entrate affermano che qualora l'immobile non sia idoneo all'uso della categoria alla quale si intende censire (senza pavimento altezza delle porta troppo bassa, mancanza di copertura) debba essere classificato come f/2 in quanto non produce reddito.

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ing.David

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27 Febbraio 2017 alle ore 12:22

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 18:22

Sapevo che per le tettorie chiuse od aperte la categoria è la C/7 non mi pare C/2che risulta essere magazzini o locali di deposito

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SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 18:35

Salve

non so in che provincia operi, ma certe Agenzie vogliono l'inagibilità certificata da un ente preposto, se invece l'inagibilità è resa dal proprietario sotto forma di atto notorio (e rispettando comunque i concetti previsti dalla normativa), in questo caso bisogna stare attenti a quello che si dichiara.

Io quando ho dubbi richiedo l'inagibilità all'ente Comunale.

Saluti cordiali

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ing.David

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27 Febbraio 2017 alle ore 12:22

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 18:38

Ho letto pure io quello che hai appena scritto tu carmelob e proprio per questo che sono entrato in confusione, accatastarlo C/2 mi sento un po' un ladro nei confronti del mio clienti.



Colleghi tutti cordiali saluti

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ing.David

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 18:42

"SIMBA4" ha scritto:
Salve

non so in che provincia operi, ma certe Agenzie vogliono l'inagibilità certificata da un ente preposto, se invece l'inagibilità è resa dal proprietario sotto forma di atto notorio (e rispettando comunque i concetti previsti dalla normativa), in questo caso bisogna stare attenti a quello che si dichiara.

Io quando ho dubbi richiedo l'inagibilità all'ente Comunale.

Saluti cordiali





Salve SIMBA4 ma secondo te dalle foto che ho postato sopra l'immobile come lo definisci collabente o C/2? grazie per le vostre risposte vorrei capire prima di fare qualche cavolata

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poeta

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 18:59

sicuramente C/2 oppure C/7 (tettoie chiuse o aperte); anzi, C7; sicuramente non è collabente, ha il tetto nuovo, non scherziamo

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 19:11

"ing.David" ha scritto:
"SIMBA4" ha scritto:
Salve

non so in che provincia operi, ma certe Agenzie vogliono l'inagibilità certificata da un ente preposto, se invece l'inagibilità è resa dal proprietario sotto forma di atto notorio (e rispettando comunque i concetti previsti dalla normativa), in questo caso bisogna stare attenti a quello che si dichiara.

Io quando ho dubbi richiedo l'inagibilità all'ente Comunale.

Saluti cordiali





Salve SIMBA4 ma secondo te dalle foto che ho postato sopra l'immobile come lo definisci collabente o C/2? grazie per le vostre risposte vorrei capire prima di fare qualche cavolata





Salve

io ho già espresso il mio parere nella prima risposta, ricordo che la procedura di accatastamento per gli F2 prevede quello che ti ho già spiegato, per cui onde evitare problematiche in caso di verifiche catastali è meglio avere l'inagibilità.

Saluti cordiali

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robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 19:37

Annoveravo le tettoie in C2 perche molto spesso la categoria C7 non è presente nel comune, quindi per analogia si utlizza la C2.

Per quanto riguarda la denuncia di uiu collabente, ing david, è libero di tentare tale strada per la quale, a differenza di quanto scrive Stefano (simba), ritengo non sia necessaria la certificazione di inagibilità (ovvero non è obbligatoria).

saluti

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Orlando1973

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 21:35

Si anche secondo me , viste le foto , non è un fabbricato collabente ma un normale fabbricato da accatastare in categoria C2 , la più bassa .

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Orlando1973

Iscritto il:
04 Maggio 2015 alle ore 16:51

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 21:35

Si anche secondo me , viste le foto , non è un fabbricato collabente ma un normale fabbricato da accatastare in categoria C2 , la più bassa .

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