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Autore FABBRICATO RURALE CHE NON E' STATO MAI OGGETTO DI ACCERTAMENTI

Marco92

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09 Novembre 2012 alle ore 16:15

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 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2017 alle ore 20:16

Buonasera a tutti i colleghi

ho provato a guardare nel forum e non ho trovato nessuna discussione similìe a quela che vado a sottoporvi, se così non fosse vi chiedo anticipatamente scusa e vi chiedo di indicarmi il link cui posso andarla a vedere.

Il mio caso è questo:

il mio cliente possiede un terreno agricolo con qualità vigneto, come risulta dalla visura al catasto terreni, il problema è che su questo terreno esistente, da tempo immemore, un fabbricato ad uso rimessa agricola della superficie di circa 16 mq.

Ora il problema sorge che dovendolo accatastare, inserendolo in mappa al catasto terreni e relativo docfa al catasto fabbricati, non so bene quale tipo di ravvedimento operoso adottare oppure non sono soggetto a tale sazione.

Preciso che questo fabbricato non è mai stato accertato nè come fabbricato fantasma nè come fabbricato rurale come risulta a seguito delle opportune ricerca da me eseguite.

Grazie per la collaborazione.

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Autore Risposta

Orlando1973

Iscritto il:
04 Maggio 2015 alle ore 16:51

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 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2017 alle ore 22:29

Nessun ravvedimento operoso se il fabbricato non ha più requisiti di ruralità , se è rurale , in capo ad un'imprenditore agricolo , è dovuta sanzione fino al 30-11 , non mi dilungo sul perché in quanto l'argomento è stato trattato alla nausea un milione di volte . Tipologia Docfa ordinaria .

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2017 alle ore 22:56

Non essendo mai iscritto al Catasto nemmeno come fabbricato rurale ti conviene dichiararlo con dichiarazione ordinaria senza pagare alcuna sanzione. Il giorno dopo l'approvazione, se ha comunque i requisiti di ruralità, fai inviare la domanda di richiesta ruralità con l'autocertificazione allegata, via raccomandata A.R. , Pec, ecc.

L'unico rischio è che dal 2013 al 2016 (il 2017 si è ancora in tempo per pagare) potrebbero arrivare dal Comune richieste di arretrati Imu e Tasi.

Per soli 16 mq. non conviene accatastare l'edificio con automatica richiesta dei requisiti di ruralità e pagando le sanzioni per ravvedimento operoso (anche perchè non essendo mai stato censito come un fabbricato rurale avrei dei dubbi circa il fatto che i requisiti di ruralità possano essere considerati retroattivi semplicemente pagando la sanzione con il ravvedimento).

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Marco92

Iscritto il:
09 Novembre 2012 alle ore 16:15

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 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2017 alle ore 15:22

Grazie per le risposte, comunque il titolare è un imprenditore agricolo.

Io pensavo già di procedere con il ravvedimento operoso in quanto il cliente non vuole per nulla stuzzicare il comune.

Grazie

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EALFIN

Iscritto il:
03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2017 alle ore 19:35

"Marco92" ha scritto:
Grazie per le risposte, comunque il titolare è un imprenditore agricolo.

Io pensavo già di procedere con il ravvedimento operoso in quanto il cliente non vuole per nulla stuzzicare il comune.

Grazie



La normativa di accatastamento dei fabbricati ex rurali al C.F. riguarda i fabbricati rurali già censiti come tali al C.T. alla data del 1° gennaio 2012.

Per le unità con requisiti di ruralità ante 2012, ma che erano censite al C.F pur non riportando alcuna annotazione di ruralità perchè allora non prevista, lo Stato è intervenuto per sanare le illegittime richieste di soldi (Ici) da parte dei Comuni, emanando norme in cui erano state stabilite delle domande di richiesta di ruralità, con allegati, da presentare entro il 30 settembre 2011 (poi prorogato ma non ricordo fino a quando). In tal caso ed in caso di accoglimento la ruralità si estendeva anche ad oltre 5 anni antecedenti al 2011, impedendo ai Comuni di richiedere somme per Ici relativa a fabbricati urbani aventi i requisiti di ruralità.

Se un edificio è sconosciuto o meglio non è mai risultato censito al Catasto nemmeno come fabbricato rurale la normativa di riferimento ai fini dell'applicazione delle sanzioni riguarda quella dei fabbricati mai accatastati ovvero fa fede la data di costruzione (se supera oltre 5 anni non si pagano sanzioni).

Resta da capire cosa succede in tali casi se in sede di Docfa si richiedono i requisiti di ruralità pur dichiarando una data di fine lavori di oltre 5 anni antecedenti. Ovvero resta da capire se la ruralità si estende almeno dal 2012 in poi. Io credo di no perchè non esistono norme in tal senso altrimenti ognuno può retroattivamente dichiarare un'unità con requisiti di ruralità in qualsiasi momento. Resta anche da capire se in tali casi si applicano le sanzioni ma credo di no perchè le medesime sono previste solo per gli edifici rurali al C.T. da trasferire al C.F.

Poichè siamo in Italia ovvero nel paese del balocchi, per evitare rogne o interpretazioni alla c. di c. da parte di funzionari dello Stato, consiglio di fare come ho detto io.

In più di un'occasione l'ho fatto come da me suggerito nel post di risposta precedente ovvero oggi mi hanno approvato il Docfa e domani presento la richiesta di ruralità. I miei casi però riguardavano denunce di variazioni di unità urbane già censite.

Ovvero ad esempio una veniva frazionata e destinata in parte a magazzino strumentale e in parte a unità collabenti (quindi non potevo utilizzare la tipologia Docfa prevista per i fabbricati oggetto di richiesta di requisiti di ruralità).

Un'altra era un magazzino urbano ma mancava la planimetria di impianto. Poichè la consistenza era diversa fra quella presente in visura e quella da me rilevata ho presentato una Docfa per ristrutturazione e diversa distribuzione spazi interni. Il giorno dopo l'approvazione Docfa ho presentato la domanda di richiesta ruralità.

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Marco92

Iscritto il:
09 Novembre 2012 alle ore 16:15

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 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2017 alle ore 19:55

Che il mio caso fosse un pò atipico lo pensavo già, comunque, lo scopo è quello di farsi meno male possibile, provo ancora ad interpellare qualcun'altro.

Se qualcuno ha altre idee od opinioni è ben accetto.

Grazie per la collaborazione.

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