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fabbricati mai dichiarati |

lorenzo8125
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salve devo compilare un docfa per un fabbricato mai dichiarato, segnalato dall'agenzia del territorio, qualcuno mi sa dire con che accortezze devo compilare tale docfa? qualcuno mi ha accennato che bisogna mettere nella relazione tecnica una certa data per l'ultimazione dei lavori, qualcuno mi sà dire quale è questa data?
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geosim
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Prima di fare il Docfa va inserito in mappa il fabbricato con la procedura pregeo (che mi immagino tu abbia già fatto). Riguardo alla data va messa la data di ultimazione dei lavori, per esempio quella dichiarata a seguito del titolo abilitativo alla costruzione, se esiste ... buon lavoro
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uli
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.... e se è abusivo come la maggior parte dei fabbricati non dichiarati ? Almeno dalle mie parti sono tutti magazzini e capannoni perlopiù in zona agricola senza titolo edilizio; saranno cavoli dei committenti, per quanto mi riguarda li ho edotti sul fatto che con l'accatastamento non si acquisisce alcun diritto e l'abuso rimane .... anzi...
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geosim
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"uli" ha scritto: .... e se è abusivo come la maggior parte dei fabbricati non dichiarati ? Almeno dalle mie parti sono tutti magazzini e capannoni perlopiù in zona agricola senza titolo edilizio; saranno cavoli dei committenti, per quanto mi riguarda li ho edotti sul fatto che con l'accatastamento non si acquisisce alcun diritto e l'abuso rimane .... anzi... Il problema è già stato trattato in un altro topic e solleva un problema che ritengo molto rilevante anche se senza soluzione, nel caso almeno che l'abuso non sia sanabile. sarebbe interessante discutere sulla natura giuridica di un bene correttamente accatastato ma urbanisticamente abusivo e sulle possibili conseguenze. Buon lavoro
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ccortazzo
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Ogliastro Cilento (SA)
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"geosim" ha scritto: "uli" ha scritto: .... e se è abusivo come la maggior parte dei fabbricati non dichiarati ? Almeno dalle mie parti sono tutti magazzini e capannoni perlopiù in zona agricola senza titolo edilizio; saranno cavoli dei committenti, per quanto mi riguarda li ho edotti sul fatto che con l'accatastamento non si acquisisce alcun diritto e l'abuso rimane .... anzi... Il problema è già stato trattato in un altro topic e solleva un problema che ritengo molto rilevante anche se senza soluzione, nel caso almeno che l'abuso non sia sanabile. sarebbe interessante discutere sulla natura giuridica di un bene correttamente accatastato ma urbanisticamente abusivo e sulle possibili conseguenze. Buon lavoro Quoto in toto
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ccortazzo
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Ogliastro Cilento (SA)
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...allego qui di seguito una FAQ 02-FAQ-DocFa 0025_DocFa di uiu abusive...doveri del tecnico che redige la pratica ************ Posto che: si debba accatastare immobili che risultano urbanisticamente abusivi. Domanda: il tecnico che redige un DocFa, ha l'obbligo di accertare che lo stato dei luoghi corrisponda con quanto autorizzato dal comune? ha cioè l'obbligo di appurare se lo stato dei luoghi presenta o meno opere abusive ... o non compete a lui? a lui compete solo rilevare quello che vede? **** il compito del tecnico è quello di rappresentare la reale situazione dell'immobile. correttezza professionale vuole che il committente debba essere informato su tutti gli aspetti che la pratica implica, ivi compresi i vantaggi, gli svantaggi e le conseguenze, le sanzioni, ecc.... se si riscontrano difformità potrà eventualmente presentare ogni e qualsiasi elaborato necessario all'ufficio urbanistica per il rilascio delle autorizzazione in sanatoria, oppure eventualmente una DIA, anche postuma, perchè i lavori in realtà già stati eseguiti, dipende dall'entità e dalle condizioni, da valutare caso per caso. ************ Marta; paolo76;
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lorenzo8125
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si il tipo mappale già l'ho fatto, cmq facciamo caso che il fabbricato sia apposto, cioè che non è stato mai rilevato, io per esempio ho un vecchio rudere del 1925, che non risulta in mappa, lo so con certezza perchè lo fece mio nonno, e addirittura sulla cima del fabbricato ebbero l'accortezza di metterci la data di costruzione. La cosa mi è sembrata stranissima, essendo un fabbricato cosi vecchio, ma poi documentandomi in Italia i nostri avi Geometri ed Ingegneri, hanno finito di redigere il catasto nazionale, se non erro intorno al 1922, quindi mi sono poi reso conto in seguito, che ci sono un casino di fabbricati vecchi che non sono mai stati dichiarati, perchè successivi a questa data, e i nostri cari nonni non è che a quei tempi se ne preoccupassero tanto di accatastare un fabbricato, già era tanto se c'avevano una casa di campagna. cmq per questi fabbricati, che non esiste niente, nella relazione tecnica, bisogna semplicemente mettere antecedenti al 1942? di questi casi me ne sono già capitati quattro, ho fatto il tipo adesso devo fare il docfa. aiutatemi Grazie!!! per quanto riguarda gli abusivi la soluzione per non fare io tecnico dichiarazioni mendaci, mi faccio fare una dichiarazione sostitutiva dal proprietario, che dichiara appunto che il fabbricato è antecedente al 1967 o al 1942. e tutte le responsabilità se le prende lui, perchè io come tecnico, è vero che mi devo accertare lo stato dei luoghi, e se vedo che si tratta di una casa a blocchi di cemento gli dico subito, tu sei pazzo!!!, ma e anche vero che se il cliente mi dice che il fabbricato e di vecchia costruzione, che faccio non gli credo e gli dico di no? e magari se lo fa fare da un altro? è anche se vado al comune non è che mi sanno dire con la massima certezza che si tratta di un fabbricato abusivo, mettete il caso mio del fabbricato del 1925, chi può dire esisteva non esisteva? solo le ortofoto forse, ma se sopra il fabbricato c'è un grande albero?, nemmeno l'ortofoto, può dire tutta la verità. Grazie delle numerose risposte.
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geosim
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Con riferimento ai fabbricati accertati dalla AdT e non conformi urbanisticamente ritengo corretto un comportamento di questo genere: - mettere al corrente il proprietario della sistuazione e delle eventuali problematiche che potrebbero sussistere successivamente; - promuovere una pratica di sanatoria edilizia nel caso in cui l'immobile sia sanabile prima di concludere l'accatastamento. Il problema maggiore si ha naturalmente nel caso di immobili non sanabili, in questo caso va detto chiaramente che l'accatastamento non sostituisce alcun titolo abilitativo e quindi il bene rimane illegittimo. Questo comporta principalmente due problemi in caso di accatastamento: 1) il comune, avuta la certezza dell'esistenza dell'immobile, può successivamente promuovere degli accertamenti e delle verifiche sulla sua conformità urbanistica con evidentemente un avvio di procedura di demolizione ai sensi delle norme vigenti (comprese le eventuali procedure penali). 2) in caso di vendita del bene non può essere certificata al notaio la conformità urbanistica e pertanto il bene stesso risulta inalienabile. Tutto quanto sopra per riflettere un pò sulla gravità della situazione. Buon lavoro
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ccortazzo
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"geosim" ha scritto: Con riferimento ai fabbricati accertati dalla AdT e non conformi urbanisticamente ritengo corretto un comportamento di questo genere: - mettere al corrente il proprietario della sistuazione e delle eventuali problematiche che potrebbero sussistere successivamente; - promuovere una pratica di sanatoria edilizia nel caso in cui l'immobile sia sanabile prima di concludere l'accatastamento. Il problema maggiore si ha naturalmente nel caso di immobili non sanabili, in questo caso va detto chiaramente che l'accatastamento non sostituisce alcun titolo abilitativo e quindi il bene rimane illegittimo. Questo comporta principalmente due problemi in caso di accatastamento: 1) il comune, avuta la certezza dell'esistenza dell'immobile, può successivamente promuovere degli accertamenti e delle verifiche sulla sua conformità urbanistica con evidentemente un avvio di procedura di demolizione ai sensi delle norme vigenti (comprese le eventuali procedure penali). 2) in caso di vendita del bene non può essere certificata al notaio la conformità urbanistica e pertanto il bene stesso risulta inalienabile. Tutto quanto sopra per riflettere un pò sulla gravità della situazione. Buon lavoro ........ebbene si,.....e proprio qui casca l'asino
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geoalfa
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salute! colgo l'occasione innanzitutto per porgere gli auguri di una buona pasqua! in merito alla questione, dibattuta nel convegno di Macerata, da Piero Panunzi e da Carlo Cannafoglia, lo stesso nostro ex presidente sostenne con forza che, in questi casi bisogna scrivere chiaramente sia nella relazione pregeo, che docfa l'epoca della costruzione che comunque dovrebbe risalire a data anteriore al 1967 o meglio ancora, nei casi dove il comune aveva adottato il prg in epoca anteriore al 1967, far risalire la dichiarazione a tale data. ma, attenzione: non deve essere una regola standardizzata per evitare problemi al cliente! fermo restando il nostro obbligo di redigere un documento ineccepibile sotto ogni aspetto, prima di redigerlo è indispensabile fare gli opportuni controlli ed accertamenti e far fare un atto sostitutivo di notorietà al proprietario o chi per esso, nel quale si attesti l'epoca della costruzione! ricordatevi che esistono aerofocarte molto datate, alle quali, in caso di bisogno, i comuni possono accedere per dimostrare la falsità delle dichiarazioni! quindi è indispensabile stare in palla e non aderire alle facili dichiarazioni dei committenti ! ne va della nostra responsabilità! ri - saluto cordialità
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geosim
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Bè, non male il fatto che il nostro presidente nazionale, in accordo mi sempra con il direttore generale della AdT, sostenga con forza la necessità di dichiarare per i fabbricati mai censiti una data anteriore al 1967 ..... In Toscana per esempio le prime foto aeree risalgono ai primi anni 70 (1975 - 1976 circa) e poi si sono succedute periodicamente fino ad oggi; un comune di "buona volontà" può quindi verificare tranquillamente la data di efettiva costruzione dell'immobile e quindi ritengo che si debba prestare una particolare attenzione a consigliare il cliente onde evitare possibili successive spiacevoli sorprese. Buon lavoro.
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figaro
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"geosim" ha scritto: Bè, non male il fatto che il nostro presidente nazionale, in accordo mi sempra con il direttore generale della AdT, sostenga con forza la necessità di dichiarare per i fabbricati mai censiti una data anteriore al 1967 ..... In Toscana per esempio le prime foto aeree risalgono ai primi anni 70 (1975 - 1976 circa) e poi si sono succedute periodicamente fino ad oggi; un comune di "buona volontà" può quindi verificare tranquillamente la data di efettiva costruzione dell'immobile e quindi ritengo che si debba prestare una particolare attenzione a consigliare il cliente onde evitare possibili successive spiacevoli sorprese. Buon lavoro. Concordo pienamente, anche perchè alcune immagini IGM, almeno per certe zone della Toscana, risalgono anche alla fine degli anni '40. Cordialmente.
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Albidef
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26 Gennaio 2017 alle ore 10:02
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Buona sera Colleghi, scrivo qui per evitare di aprire un nuovo argomento. Sto predisponendo un accatastamento per un immobile mai dichiarato ed accertato. Premetto che l'immobile in questione è un centro sportivo di proprietà Comunale, la struttura è stata costruita in più stadi, gran parte della struttura è stata costruita e terminata nei primi anni del 2000 mentre l'ultimo piccolissimo ampliamento terminato nel 2014. Secondo Voi nel quadro A - data di cui l'immobile è divenuto servibile all'uso(ultimazione lavori), che data dovrei mettere? tenedo in considerazione che l'immobile era servibile già dai primi anni 2000. Secondo Voi un'immobile di proprietà comunale paga le sanzioni per il mancato accatastamento?! Nella Circolare n.10 del 04.08.2005, nel punto "2 - Ambito di applicazione delle attività di accertamento previste dell'articolo 1, comma 360, della legge 30 Dicembre 2004, n. 311" viene precisato che: "Sono interessate al procedimento in esame le unità immobiliari di proprietà privata oggetto di interventi edilizi, ovvero site in fabbricati che siano stati oggetto di interventi edilizi, laddove gli stessi siano influenti sul classamento e sulla determinazione della relativa rendita catastale. Sono altresì interessate all’accertamento le unità immobiliari di proprietà privata mai dichiarate in catasto, quelle variate nella destinazione d’uso, nonché le costruzioni che sono passate dalla categoria delle esenti a quelle soggette ad imposizione. Salvo più puntuali specificazioni che potranno nel futuro essere fornite, si esprime l’avviso che non rientrano tra le unità immobiliari, di “proprietà privata”, soltanto i “beni pubblici” cioè quei beni (demanio necessario edemanio incidentale) che appartengono allo Stato ovvero agli Enti pubblici territoriali a titolo di proprietà pubblica. ..." Che ne pensate? Buon lavoro Grazie
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