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Autore Fabb. rurale di circa 30 mq e anziani

anto_1984

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 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2008 alle ore 10:13

Salve, ieri mentre leggevo la dispensa "ruralità e fisco" e i vari post, in vista di qualche lavoro che forse riesco a prendere, mi è sorto un dubbio: ma se un anziano signore , che ha un terreno di circa 2 ha, e all'interno di questo insiste un piccolo fabbricato che lui utilizza come deposito attrezzi, ed essendo questo signore proprietario del fondo, ma ormai essendo molto anziano non penso proprio abbia partita IVA o altri requisiti per il riconoscimento della ruralità, nel docfa, va classato come A/6, fabbricato rurale, oppure come D/10, o ancora come magazzino? Anche se non ha la partita IVA e lo classo come A/6, può fare la richiesta in Comune per l'esenzione dall'ICI?
grazie a tutti

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Autore Risposta

technograph

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Soresina (CR)

 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2008 alle ore 11:42

in parte ti sei risposto da solo
[quote]ed essendo questo signore proprietario del fondo, ma ormai essendo molto anziano non penso proprio abbia partita IVA o altri requisiti per il riconoscimento della ruralità, [/quote]
pertanto và classato come C/6 o C/7, normalmente la categoria D è riferita a grandi estensioni
[quote]può fare la richiesta in Comune per l'esenzione dall'ICI?[/quote]
assolutamente no! tuttalpiù puo vedere se l'ufficio ICI del comune per l'anzianità ha diritto a qualche detrazione, ma non essendo abitazione principale ne dubito

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anto_1984

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04 Novembre 2007

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 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2008 alle ore 15:13

e si technograph hai perfettamente ragione. il Decreto legge n. 557 del 12/1993, rimanda a quattro punti che sono necessari per il riconoscimento della ruralità. Uno di questi 4 punti, rimanda a sua volta a un DPR (n° 633 del 26/10/72 dove, per chi non è possessore di P. IVA o è esente, indica dei minimi da rispettare per il riconoscimento della ruralità. In questo mio caso non soddisfo il punto d) del D.L. 557, dove si parla dei minimi di volumi d'affari che devono essere prodotti dall'attività agricola.
Mentre al punto 6, sempre del medesimo decreto, dice testualmente" non si considerano produttivi di reddito di fabricati le costruzioni non utilizzate, purche risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3( sempre dello stesso decreto) lettere a,c,d,e,. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici...etc.
N.B.: questo non basta, perchè se anche il fabbricato non è allacciato ai servizi pubblici, entra in gioco il punto d) del presente decreto, che a sua volta rimanda al DPR n633 del 26/10/1972 che stabilisce i minimi dei volume d'affari. In pratica una sorta di trabocchetto.
Io alla fine classero come C6, faro lo stesso la domanda al comune per esenzione ICI, male che vada mi diranno che non ha i requisiti.
Saluti, e correggetemi se notate qualcosa che non va'.

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anto_1984

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04 Novembre 2007

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 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2008 alle ore 15:21

e si technograph hai perfettamente ragione. il Decreto legge n. 557 del 12/1993, rimanda a quattro punti che sono necessari per il riconoscimento della ruralità. Uno di questi 4 punti, rimanda a sua volta a un DPR (n° 633 del 26/10/72 dove, per chi non è possessore di P. IVA o è esente, indica dei minimi da rispettare per il riconoscimento della ruralità. In questo mio caso non soddisfo il punto d) del D.L. 557, dove si parla dei minimi di volumi d'affari che devono essere prodotti dall'attività agricola.
Mentre al punto 6, sempre del medesimo decreto, dice testualmente" non si considerano produttivi di reddito di fabricati le costruzioni non utilizzate, purche risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3( sempre dello stesso decreto) lettere a,c,d,e,. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici...etc.
N.B.: questo non basta, perchè se anche il fabbricato non è allacciato ai servizi pubblici, entra in gioco il punto d) del presente decreto, che a sua volta rimanda al DPR n633 del 26/10/1972 che stabilisce i minimi dei volume d'affari. In pratica una sorta di trabocchetto.
Io alla fine classero come C6, faro lo stesso la domanda al comune per esenzione ICI, male che vada mi diranno che non ha i requisiti.
Saluti, e correggetemi se notate qualcosa che non va'.

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technograph

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Soresina (CR)

 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2008 alle ore 11:36

[quote]anto_1984

Saluti, e correggetemi se notate qualcosa che non va'.
[/quote]
si anto_1984 non vale postare due volte lo stesso messaggio per arrivare alla fatidica soglia dei 200 msg e passare da senior a guru
se no mi metto ache io a rispondere un pezzo alla volta
scherzosamente con cordialità buon lavoro

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anto_1984

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 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2008 alle ore 11:50

ciao techno...prova a postare con un collegamento gprs alla fatidica soglia di 2,5 kb/sec in scarico!! e vedi se non ti vengono i nervi!!! ci avrò cliccato sopra 200 volte sul pulsante invio. Tornando a noi, sai mica cosa intendono per tettoie chiuse in classe C/7. ho cercato ma la cosa non mi è ben chiara!
saluti anto

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technograph

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Soresina (CR)

 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2008 alle ore 09:39

dal prontuario "FAI DA TE" guida al calcolo ed al versamento dell'ISI (una specie di BIBBIA) i C/7 sono considerate le tettoie chiuse o aperte, invece alcune ADT vi inseriscono anche i posti auto!

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anto_1984

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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2008 alle ore 13:54

si che siano tettoie chiuse o aperte non c'è dubbio... ma una piccolo rudere di campagna, con alla fine solamente il tetto, può essere considerata come tettoia chiusa? o cinviene classarla in c/6 deposito attrezzi?

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technograph

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Soresina (CR)

 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2008 alle ore 15:05

dato che non potrà avere agevolazioni per la prima casa, valuta bene i costi derivati per il pagamento annuale dell'ICI, c'è inoltre da tenere in conto che in caso di compravendita le tasse notarili/fiscali sui C/7 potrebbero essere maggiori di un C/6!

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anto_1984

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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2008 alle ore 15:32

è su quello che puntavo. La rendita di circa 30 mq di C/6 è notevolmente più alta della C/7. Ma secondo me all'AdT la fanno classare come C/6.
Non penso ci sarà in un futuro prossimo una compravendita, al massimo una successione per causa di morte.
SAluti

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2014 alle ore 20:14

Buona sera,.... dovendomi accingere a fare l'accatstamento di un fabbricato rurale (tipica casa rurale ) tra le scartoffie che mi ha dato il cliente, trovo anche la richiesta dell'iva ad aliquota ridotta, in virtù della voce 24 della tabella A parte II allegato al dpr n. 633 del 26/10/1972 - (che tra l'altro manca nella pur completa guida di geolive) dal quale estrapolo:

21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota ; 21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557,

e poi,...qui viene il bello,

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis)



Mi/vi chiedo, è estensibile la stessa agevolazione anche alla fattura del professionista ? Possiamo noi, o architetti, ingegneri etc... applicare la stessa modalità sulla fattura ?



bella domanda eh,.... non ho trovato altre discussioni attinenti -



www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/dpr633-72...

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