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Ex FR da accatastare, un caso problematico |

aristide
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Buongiorno, sono alle prese con un caso un po’ complesso e come spesso mi capita, chiedo aiuto a qualche buona anima che mi dia una mano o che forse gli è già capitato un caso simile. Riguarda l’accatastamento di un ex FR, ancora rurale ai terreni. Il bisogno di accatastarlo sorge a seguito di ricezione delle famose lettere di questa Estate, da parte dell’Agenzia Entrate. Nel disegno allegato è riportato col numero 127. Il mappale ha una superficie di 10 mq. Clicca sull'immagine per vederla intera Come vedete, il mappale 127 è adiacente al mappale 100 il quale è già ente urbano, cat C/2. Nello stato reale delle cose, i due mappali, il num. 127 e il num. 100, sono un unico fabbricato ossia un vecchio fienile, nel senso che non esiste nessuna delimitazione fisica che separi i due mappali. Dove sta il problema? Il problema sta nel fatto che la titolare del mappale 100 è la Signora Lucia; i titolari del mappale 127 sono 4 fratelli, due dei quali sono deceduti. Non è mai stata fatta la successione. L’Agenzia delle Entrate ha scritto ad uno dei due fratelli (lo chiameremo Luca), titolare per la sua quota, di provvedere all’accatastamento. Luca afferma che nemmeno si ricorda in che modo sia venuto in possesso di quel “fabbricato” , anche se da ricerca per visura storica ho appurato che esiste una scrittura privata del 1980. Ad ogni modo, Luca dice che non ha alcun interesse per quel “mappale” di 10 mq, che di fatto è sempre stato utilizzato dalla signora Lucia, visto che è un tuttuno col mappale 127. Anche la particella 89, prato, è di proprietà di Lucia. Lucia sembra intenzionata ad attivare pratica di usucapione e verosimilmente Luca e suo fratello, che hanno oltre 85 anni, non si opporranno. Ma intanto che fare? Potrebbe farsi un tipo mappale inserendo come soggetti intestatari i 4 fratelli (due dei quali deceduti) e il nominativo della signora Lucia, specificando “stato di fatto non legittimato”? e spiegando in relazione tecnica tutta la vicenda e che sta per iniziarsi pratica di usucapione da parte della signora Lucia? E se questa strada fosse percorribile, poi nel Docfa come mi comporto? Oppure, conviene fare un tipo mappale e un successivo Docfa, senza inserire il nominativo della signora Lucia. Ma in questo modo, non è che se Luca e suo fratello firmano il tipo mappale e il docfa, questo atto potrebbe essere di ostacolo alla buona uscita dell’usucapione? Ringrazio fin da subito chi mi da una mano. Aristide.
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SIMBA4
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Salve il mappale n. 127 va accatastao ai leggittimi proprietari, cioè i 4 fratelli, per il tm, come previsto dalla circ. 1/2007 (spero di non sbagliare circolare) dovrai scrivere tutti (anche i de cuius) oltre agli eredi leggittimi. Nel docfa intesti solo i quattro fratelli, dirti se l'accatastamento può essere motivo di impedimento all'usucapione, è un terno al lotto. Altre tipi di procedure catastali per l'accatastamento le devi concordare con l'Agenzia stessa, almeno io faccio di solito così, anche per non trovarmi brutte sorprese in sede di trattazione pratiche. Saluti cordiali
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Orlando1973
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Buonasera , oppure si puo' anche fare DOCFA (quindi prima PREGEO - stato di fatto non legittimato) con LUCIA proprieta' 1/1 e citare i 4 fratelli titolo : ONERI . Senti comunque il tuo ufficio provinciale .
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EALFIN
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In linea generale devi intestare la porzione di edificio agli effettivi intestatari catastali del C.T. Quindi devi fare un Tipo Mappale con lettera di incarico. Verrà creata un F/6 e quindi nel Docfa completi la procedura di accatastamento senza indicare la Ditta, semplicemente seguendo la prevista procedura di Ditta già in atti del C.F. . Al C.F. , alla fine, risulterà la medesima ditta del C.T. , automaticamente.
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aristide
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Buona sera, ringrazio tutti e tre per la gentile risposta. In effetti, pensavo che stavolta sia proprio opportuno prendere un appuntamento presso l'UP. In ogni caso, ls procedura per stato di fatto delegittimato, in presenza di soggetti intestatari ormai deceduti, l'ho svolta un paio di volte in passato. Facendo sottoscrivere regolare lettera d'incarico e specificando che, l'intenzione dei soggetti rimasti in vita era quella di fare la successione prima o poi. Per Ealfin. Per me l'unità F/6 rimane un miraggio....nella mia zona d'operatività non viene mai generata. Quindi la ditta nel Docfa dovrei proprio digitarla. Mi riprometto di dirvi come andrà a finire...però ora mi viene un sospetto. Voi quando andate a chiedere lumi da un tecnico presso L' UP, gli illustrate il vostro caso e poi? Nel senso, ricevete una risposta scritta? Immagino di no, visto il poco tempo a disposizione e l'estemporaneità dalla cosa....quindi cosa vi rimane in mano? Di ufficiale, intendo? Che possa comprovare magari a seguito di un controllo successivo, che siete stati autorizzati a procedere in un determinato modo su consiglio del tecnico tal dei tali che vi ha ricevuto in colloquio il giorno x. Non so se vi siete posti mail il problema. Io me lo sono posto stasera in quanto....mi hanno sottoposto un foglio, dove erano riportate delle istruzioni da tenersi (ancora) sull'accatastamento degli ex fabbricati rurali. Istruzioni che sarebbero state date da un tecnico dell'UP a un collega. Ebbene, vi era riportato che, tutti gli accatastamenti di ex fabbricati rurali, (riferiti alle lettere di questa Estate) devono comunque pagare la sanzione. Non solo, anche quelli che si andrebbero ad accatastare senza che si sia ricevuita la lettera dell'Agenzia... Io ho semplicemente risposto, pensando a quanto detto e riflettuto in questo forum, che se il titolare non era imprenditore agricolo negli anni precedenti il 2012 (ossia il fabbricato rurale non aveva i requisiti di ruralità nei 5 anni precedenti), e quindi non aveva l'obbligo di passare il fabbricato all'urbano entro il 30/11/2012, in base a quele disposizione normativa si dovrebbe fare oggi un docfa dichiarando come causale "Art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011"?, e apponendo come data obbligatoria il 30/11/2012? Perché mi sembra che la sanzione si paghi solo per questi casi. per i fabbricati che avevano i requisiti di ruralità prima del 2012 e andavano accatastati entro il 30/11/2012. Come riportato sulla lettera dell'Agenzia, "l'obbligo della dichiarazione all'urbano sussisteva anche se i fabbricati possedevano in passato i requisiti di ruralità (penso ai vecchi fienili goduti da chi non è mai stato imprenjditore agricolo) e li hanno successivamente persi; in questo caso, la dichiarazione in catasto doveva essere effettuata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti di ruralità." E se a me il titolare di diritti reali mi dichiara che l'immobile ha perso i requisiti di ruralità nel 2000? O che in verità non li ha mai avuti? Che dovrei mettere nel docfa, l'art. 13, comma 14-ter? Mi sembra poco sensato. Anche perché se la sanzione dovesse valere per qualsiasi fabbricato ex rurale, perché mantenere nel software docfa la causale " ex fabbricato rurale art. 36 e 37 DL 262/06? Nei mie due casi trattati, laddove non erano imprenditori agricoli e mai lo erano stati, ho usato la causale art. 36 e 37 DL 262/06, scrivendo come data "fine lavori" (più corretta ancora: data perdita requisiti ruralità) la data dalla quale, secondo il titolare, il fabbricato veniva usato per lo scopo attuale, ad esempio deposito. ma capite anche voi, che è un pasticcio all'italiana. Il mio collega, penso, fosse orientato a pagare in ogni caso la sanzione, per evitare accertamenti futuri. Grazie intanto per la collaborazione. Aristide.
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aristide
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Aggiungo ancora un'ultima cosa. Mi sembra, da quando l'Agenzia Territorio è stata inclusa nell'Agenzia delle Entrate, che gli accertamenti ora siano più copiosi, soprattutto per quanto riguarda le pratiche Docfa di cambio di destinazione d'uso. E sia difficile spuntarla, anche quando vi è stata regolare prastica edilizia depositata, anche quando a rigor di logica la richiesta sia legittima. Aristide
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EALFIN
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In riferimento all'F/6 a me, per tutte le nuove costruzioni derivanti da particelle in precedenza censite al C.T. con intestati, il Pregeo mi ha sempre generato il medesimo F/6. A parte ciò (se l'F/6 non viene costituita automaticamente, la ditta del C.T. dovrà essere inserita in Docfa anche mediante ricorso alla procedura della Ditta già in atti del C.T.), vorrei fare una considerazione: - se ho un terreno intestato a Tizio (nato nell'800) e Caio (nato nel 1940) nel 1965 vi costruisce un edificio mai accatastato in precedenza, Caio dichiara l'edificio in Catasto e a conclusione della pratica di accatastamento (adottando le procedure previste dalle disposizioni in casi simili) Tizio risulterà proprietario per l'area e Caio proprietario per il fabbricato; - se ho un edificio (o parte di esso) ricadente su una particella intera intestata a Tizio (sempre nato nell'800) mentre il medesimo edificio (non importa se unito di fatto ad altro edificio confinante) è stato sempre posseduto da Caio (sempre nato nel 1940), a mio avviso non vi sono le condizioni per poter intestare, in qualsiasi modo e con qualsiasi titolo o quota di possesso, l'edificio a Caio; - in poche parole non mi risultano vi siano disposizioni, in merito ai casi contemplati di accatastamenti di edifici già esistenti in Catasto (rurali o già urbani poco importa), circa eventuali procedure da adottare in Docfa se non quella di redigere la lettera di incarico ai soli fini necessari a poter individuare un soggetto che firma la pratica di accatastamento (una volta si utilizzava l'intestazione "ciascuno per i propri diritti" ma con la codifica e la quadratura dei titoli e quote obbligatorie, non vi sono, sempre a mio avviso, particolari possibilità di cambiare l'intestazione di un "già fabbricato" oggetto di nuovo accatastamento da rurale ad urbano oppure di variazione all'interno del catasto fabbricati); - circa interessare i tecnici catastali onestamente da quando c'è il telematico non l'ho mai fatto nel senso che ho sempre inviato quello che ho sempre pensato di redigere secondo le mie conoscenze, al massimo e in rarissimi se non isolati casi, con il Docfa respinto sono stato costretto a stravolgere la procedura Docfa bocciata; - circa le tipologie Docfa vi sono altri post e con discussioni accese pure fra i vari colleghi circa l'utilizzo della tipologia "ex fabbricato rurale art. 36 ecc. " la quale, a mio avviso e come ho anche dimostrato allegando stralci delle norme relative, va utilizzato solo per quegli edifici inclusi negli elenchi pubblicati dal Catasto nell'anno 2006 in riferimento ai fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità; - non a caso per l'occasione e contemporaneamente hanno istituito anche la tipologia "fabbricato mai dichiarato" e l'art. 36 del D.L. 262/06 parla di elenchi costituiti sia da edifici per i quali il Catasto ha riscontrato la non ruralità, sia di elenchi costituiti da edifici mai censiti nemmeno come rurali (in pratica quelli ricadenti su particelle censite al C.T. , ad esempio come seminativi, in assenza inoltre di qualsiasi edificio riportato in mappa); - circa le sanzioni, sempre trattate e ritrattate in altri post, non è cambiato nulla rispetto a prima ovvero se dichiaro l'ex rurale come rurale entro il 30 novembre 2017 o 31 dicembre come sostengono altri, poco importa, o mi avvalgo del ravvedimento operoso o mi arriveranno le sanzioni; - le sanzioni non spettano se dichiaro la perdita di ruralità prima del 30 novembre 2012 (io sostengo il 1° gennaio 2012 ma poco importa); - circa la ruralità non può essere imposta dal Catasto perchè è un requisito che va richiesto dal dichiarante possessore, è un requisito che è favorevole in termini fiscali per il contribuente, è un requisito che non può quindi essere presunto da nessuno, tanto meno dall'Agenzia delle Entrate, solo per recuperare un pò di soldi per sanzioni, non a caso la richiesta di requisiti di ruralità deve essere fatta obbligatoriamente con autocertificazione del proprietario e quant'altro; - in Geolive, al di là di quanto sopra esposto, ognuno dice la sua, ascolta le teorie dei tecnici catastali, interpreta a modo suo anche la lettera di invito a regolarizzare con tanto di minacce di sanzioni, adotta tipologie Docfa e ne garantisce la correttezza solo perchè il tecnico catastale non le ha mai contestate, ecc. ; - per me tutte le teorie che non hanno un riscontro normativo, fermo restando per quelle norme che non conosco e che avrei piacere di esserne messo a conoscenza, non valgono nulla fino a quando via sia un atto, un'azione o quant'altro da parte del Catasto tale da rendere legittime dette teorie; - in sostanza siamo a fine settembre (manca poco a fine anno ovvero alla maturazione delle prescrizioni delle sanzioni in materia catastale e secondo le vigenti norme), quindi fino a che qualche collega utente non esponga in Geolive un caso concreto, una notifica di sanzioni e relative motivazioni con riferimenti normativi, una notifica ad adempiere entro un certo termine, ecc. , le "teorie", da me non condivise semplicemente perchè non rispondenti alle previsioni normative (per quanto ne conosca io di dette norme), esposte e/o appurate da tecnici catastali, politici, colleghi utenti di Geolive, Guru, possessori di fabbricati ex rurali, ecc. ovvero chi ne ha più ne metta, non possono far altro che costringermi a non condividerle ed a esporre le non condivisioni in Geolive.
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Orlando1973
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Ealfin . Mi sono sbagliato . Una volta avevo scritto che ti eri mangiato un libro invece penso che ti sei mangiato l'intera biblioteca . ( ma chi legge una risposta come la tua che ci vuole mezz'ora a leggerla???? )
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EALFIN
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Io le scrivo e non pretendo che qualcuno ovvero che tutti le leggano. L'importante che le mie risposte siano esposte in modo chiaro e che, a qualcuno che abbia voglia di leggerle, possa giovare in termini positivi. Chi non ha tempo, voglia, ecc. di leggere le risposte ai miei post non dovrà far altro che ignorarle, anche perchè essendo lunghe dette risposte, danno un impatto immediato e non dannoso per chi intende leggere solo le risposte di due o tre righe da parte di altri colleghi poco propensi a pigiare tante volte sui tasti della tastiera.
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aristide
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Buongiorno, è doveroso ringraziare tutti quelli che, (egoisticamente parlando..) leggono i miei post e soprattutto intervengono dando così un loro contributo. A maggior ragione, senza essere mieloso, ringrazio EALFIN, che mi risponde sempre e che spesso mi ha dato un aiuto fondamentale. Commenterò la sua argomentata risposta nel post successivo. Aristide
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aristide
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Rispondo con questo intervento al post di Ealfin, che fa interessanti osservazioni. 1) Scrive EALFIN: "circa interessare i tecnici catastali onestamente da quando c'è il telematico non l'ho mai fatto nel senso che ho sempre inviato quello che ho sempre pensato di redigere secondo le mie conoscenze, al massimo e in rarissimi se non isolati casi, con il Docfa respinto sono stato costretto a stravolgere la procedura Docfa bocciata"; Io: Comprendo il tuo ragionamento; rifletto che in casi “difficili” che necessitano di eventuale colloquio con un tecnico dell'UP sia verosimilmente difficile farsi rilasciare una sorta di dichiarazione scritta e sottoscritta....così da poter dire, magari nella relazione docfa, “il tecnico dell'Ufficio X, in tal data, mi ha rilasciato precise istruzioni sul da farsi...ecc..” L'unica strada percorribile, tempistica permettendo, è quando tenti come prima soluzione una Istanza in marca da bollo, per poi magari ricevere una risposta di rifiuto ma allo stesso tempo comprensiva di precise istruzioni da seguire. 2) EALFIN: " circa le tipologie Docfa vi sono altri post e con discussioni accese pure fra i vari colleghi circa l'utilizzo della tipologia "ex fabbricato rurale art. 36 ecc. " la quale, a mio avviso e come ho anche dimostrato allegando stralci delle norme relative, va utilizzato solo per quegli edifici inclusi negli elenchi pubblicati dal Catasto nell'anno 2006 in riferimento ai fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità" Io: Ho letto i forum di agosto 2017 circa il problema se dover pagare o meno le sanzioni. Ho visto che malgrado tutto, le “paure ed incertezze” rimangono. Tanto più quando ti senti dire da alcuni liberi professionisti che....in tal ufficio si sono sentiti dire che “tutti i fabbricati rurali che si accatastano adesso sono soggetti a sanzioni”. Per tutti, sembrerebbe, debba intendersi anche quelli che i requisiti di ruralità non li hanno mai avuti e che sono sfuggiti ai vari controlli negli anni. Io: Scusa Ealfin, pensi siano la stessa cosa gli elenchi che ci sono adesso sul sito dell'Agenzia inerente gli ex fabbricati rurali e gli elenchi pubblicati nel 2006? Te lo chiedo perché avevo letto nel forum che forse non erano la stessa cosa. Nei casi da me trattati in questi due ultimi mesi, per i quali ho utilizzato la causale “art. 36 e 37 ecc..” senza pagare la sanzione, erano tutti mappali presenti nella lista attualmente presente sul sito Agenzia Entrate. 3) Ealfin: "non a caso per l'occasione e contemporaneamente hanno istituito anche la tipologia "fabbricato mai dichiarato" e l'art. 36 del D.L. 262/06 parla di elenchi costituiti sia da edifici per i quali il Catasto ha riscontrato la non ruralità, sia di elenchi costituiti da edifici mai censiti nemmeno come rurali (in pratica quelli ricadenti su particelle censite al C.T. , ad esempio come seminativi, in assenza inoltre di qualsiasi edificio riportato in mappa" Io: Per questo riflettevo, che se valesse ora che tutti gli ex fabbricati rurali che vanno ad accatastarsi adesso, cadono in sanzione, tale causale nel docfa andava soppressa, oppure ne andava costituita una nuova che seguisse però ad una circolare o riferimento legislativo. 4)Ealfin: " circa le sanzioni, sempre trattate e ritrattate in altri post, non è cambiato nulla rispetto a prima ovvero se dichiaro l'ex rurale come rurale entro il 30 novembre 2017 o 31 dicembre come sostengono altri, poco importa, o mi avvalgo del ravvedimento operoso o mi arriveranno le sanzioni" Io: Questa tua precisazione è importante, credo sia sfuggita a molti. Stai dicendo che, se ci si trova nel caso in cui i requisiti di ruralità ci sono e c'erano prima del 2012, viene fatto l'accatastamento entro il 30 novembre 2017, il tecnico incaricato, vuoi per distrazione o per precisa volontà o che altro, non paga le sanzioni in sede di presentazione Docfa telematico....qualora avvenisse che nel 2018, l'Agenzia esamini la pratica Docfa, la stessa Agenzia emetterà un accertamento richiedendo il pagamento di una sanzione ugualmente ridotta di 1/6 del minimo? Ossia 172 euro? Perché farà fede la data di presentazione del docfa. Al massimo vi sarà l'applicazione di interessi di mora... Continuoi nel post successivo per non appesantire... Aristide
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aristide
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5) Scrive EALFIN " circa la ruralità non può essere imposta dal Catasto perchè è un requisito che va richiesto dal dichiarante possessore, è un requisito che è favorevole in termini fiscali per il contribuente, è un requisito che non può quindi essere presunto da nessuno, tanto meno dall'Agenzia delle Entrate, solo per recuperare un pò di soldi per sanzioni, non a caso la richiesta di requisiti di ruralità deve essere fatta obbligatoriamente con autocertificazione del proprietario e quant'altRo" Io: Concordo su questo, ma allora non capisco come mai, con molta disinvoltura, alcuni tecnici catastali, facciano di tutta un'erba un fascio? Ossia dicano di pagare sempre e comunque le sanzioni. Mi viene un flash back...magari faccio confusione...ma è corretto affermare che se si andasse ad utilizzare la causale docfa “art. 13 comma 14 ter...” il docfa verrebbe in ogni caso sospeso perché tale causale abbisogna di avere come allegati le famose autocertificazioni... Io: Quindi il problema si riduce a questi termini: se vi sarà la volontà perversa di applicare sanzioni anche a quelli che, non avendo mai posseduto i requisiti di ruralità, accatastano oggi e dichiarano una data di perdita requisiti anteriore al 2012. Dovrebbe essere improbabile perché la data di fine lavori o perdita requisiti di ruralità inserita nella pratica conterà ancora qualcosa! Il fatto è che diversi professionisti hanno scelto di pagare la sanzione anche per questi casi. 6) Ealfin: "In Geolive, al di là di quanto sopra esposto, ognuno dice la sua, ascolta le teorie dei tecnici catastali, interpreta a modo suo anche la lettera di invito a regolarizzare con tanto di minacce di sanzioni, adotta tipologie Docfa e ne garantisce la correttezza solo perchè il tecnico catastale non le ha mai contestate, ecc..... per me tutte le teorie che non hanno un riscontro normativo, fermo restando per quelle norme che non conosco e che avrei piacere di esserne messo a conoscenza, non valgono nulla fino a quando via sia un atto, un'azione o quant'altro da parte del Catasto tale da rendere legittime dette teorie.. in sostanza siamo a fine settembre (manca poco a fine anno ovvero alla maturazione delle prescrizioni delle sanzioni in materia catastale e secondo le vigenti norme), quindi fino a che qualche collega utente non esponga in Geolive un caso concreto, una notifica di sanzioni e relative motivazioni con riferimenti normativi, una notifica ad adempiere entro un certo termine, ecc. , le "teorie", da me non condivise semplicemente perchè non rispondenti alle previsioni normative (per quanto ne conosca io di dette norme), esposte e/o appurate da tecnici catastali, politici, colleghi utenti di Geolive, Guru, possessori di fabbricati ex rurali, ecc. ovvero chi ne ha più ne metta, non possono far altro che costringermi a non condividerle ed a esporre le non condivisioni in Geolive" Io: concordo, ma la tua sicurezza deriva da competenza della materia costruita in anni di pratica e studio... La conoscenza dà sicurezza. Io: Permettimi la provocazione Ealfin: Un caso docfa di cui ho conoscenza: un proprietario, chiede il cambio di utilizzo di un locale, adibito negli anni a laboratorio per attività artigianale. Ora il proprietario va in pensione, dismette l'utilizzo del laboratorio. Caratteristiche del laboratorio non sono particolari, l'altezza è di circa 3 metri. Viene fatta regolare procedura edilizia. Con pratica docfa si passa da C/3 a C/2. Il catasto un anno dopo emette un avviso di accertamento. Avviene il sopralluogo e il tecnico catastale boccia la pratica docfa riportando l''immobile alla categoria C/3. Motivazioni addotte? Semplice: rispetto al classamento precedente non sono intervenuti interventi che giustificano il cambio di destinazione. Ti chiedo, il poter dimostrare che l'artigiano è andato in pensione e che il locale non viene più utilizzato come laboratorio, non dovrebbe essere motivo valido ed onesto per effettuare cambio di destinazione? Eppure non è passato. Aristide
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EALFIN
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Rispondo al caso dal C/3 al C/2. Per me il Catasto ha ragione perchè una destinazione d'uso di un locale non è in funzione dell'uso che se ne fa ma dell'uso che ordinariamente se ne può fare o se ne è già fatto prima. Faccio un esempio: ho un ristorante, ovvero sala, antibagno e bagno, cucina con ripostiglio, ecc. Smetto l'attività, tolgo solo i mobili, avendo il locale libero lo destino a deposito di scatoloni che ho tolto dalla soffitta della mia casa. L'unità a mio avviso rimarrà sempre ristorante. Solo se eseguo delle modifiche tali da non permettere più una destinazione a C/1, ovvero demolizione di cucina, possibilmente demolizione dei servizi igienici, rimozione di alcuni impianti quali condizionamento, riscaldamento ecc. , vi potrebbero essere (forse) le condizioni per poter variare la destinazione a magazzino. In un post di geolive avente per oggetto un caso più o meno simile ho dettagliato meglio la situazione. Rispondo ai vari post in cui sembra che ce l'abbia con i tecnici catastali (non me la prendo con i colleghi perchè per me un collega è come il cliente per un avvocato ovvero lo deve sempre difendere senza se e senza ma). Io, al di là dei vari anni di esperienza maturati, al di là del fatto che dal 2007 in poi ho consegnato al Catasto qualcosa come quasi 45.000,00 Euro di diritti catastali telematici (fatevi i conti di quanti Docfa, Pregeo, estratti di mappa, ecc. sono stati trattati anche se, ad onor del vero, un bel pò di euro si riferiscono a sanzioni ex fabbricati rurali accatastati dal 1° gennaio al 30 novembre 2013), al di là di ogni considerazione possibile, la mia concezione della professione è la seguente. Io che sono geometra cerco sempre di rispettare le norme catastali e quando sto per violarle e il tecnico catastale rileva dette violazioni bocciandomi il Docfa, paradossalmente sono contento della bocciatura perchè ho acquisito ulteriori nozioni che prima mi erano sfuggite. Se però il tecnico catastale mi boccia un Docfa solo sulla base di sue considerazioni di natura personale senza un minimo riscontro normativo e senza che, solo da un punto di vista tecnico, la non approvazione non ha nemmeno alcun riscontro pratico catastale, allora ha inizio la mia battaglia. Cioè se sono sicuro di quello che faccio ripresento sempre i Docfa così come la prima volta e vi allego lunghe e voluminose relazioni con tanto di riferimenti normativi, interpretazioni della norma, ecc. . Se continuano ancora a bocciarmi il Docfa chiedo loro di indicarmi la normativa di riferimento della motivazione della bocciatura del Docfa. In pratica la norma prevede che il Docfa lo possono bocciare solo se vengono violate delle disposizioni normative e di prassi. Cioè solo se vi sono elementi che contrastano con precise disposizioni. Quando però sento colleghi a cui vengono bocciati i Docfa perchè hanno dichiarato un data di fine lavori di 6 anni fa anche se il firmatario del Docfa è venuto in possesso dell'immobile solo un anno fa, allora mi chiedo sempre cosa farei io in casi simili. Lotterei fino allo stremo per far capire ai tecnici catastali che la motivazione suddetta di bocciatura del Docfa non è suffragata da alcuna norma ma addirittura è in contrasto con le norme che impongono di dichiarare la reale data di fine lavori e non una data qualsiasi di fine lavori che non sia comunque anteriore alla data in cui sono venuto in possesso dell'immobile. In passato anche i miei Docfa avevano un'alta percentuale di bocciatura e con motivazioni spesso fra l'assurdo ed il ridicolo. Ora posso dire che la percentuale si è ridotta quasi a zero ma ho dovuto lottare vari anni per far capire che, se mi bocciano il Docfa, io confronto sempre le motivazioni della mancata approvazione e in caso di mancato riscontro normativo scateno una guerra cartacea per far si che il Docfa mi venga approvato secondo quello che dico io. Purtroppo molti colleghi non ancora entrano nell'ordine di idee che quello che firmiamo, anche in ambito non catastale, sono solo a rischio e pericolo nostro. Non possiamo cioè un domani, in caso di problemi, difenderci dicendo: ho fatto questo perchè il tecnico catastale, il tecnico comunale, ecc. mi ha detto di fare così. Alla scuola si opera così, quello che dice il professore l'alunno esegue. Noi siamo sempre diventando dei pubblici ufficiali che dichiarano ed attestano di tutto. Permettetemi che devo essere sempre io e non altri a decidere cosa devo dichiarare o meno?
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aristide
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"EALFIN" ha scritto: Rispondo al caso dal C/3 al C/2. Per me il Catasto ha ragione perchè una destinazione d'uso di un locale non è in funzione dell'uso che se ne fa ma dell'uso che ordinariamente se ne può fare o se ne è già fatto prima. Faccio un esempio: ho un ristorante, ovvero sala, antibagno e bagno, cucina con ripostiglio, ecc. Smetto l'attività, tolgo solo i mobili, avendo il locale libero lo destino a deposito di scatoloni che ho tolto dalla soffitta della mia casa. L'unità a mio avviso rimarrà sempre ristorante. Solo se eseguo delle modifiche tali da non permettere più una destinazione a C/1, ovvero demolizione di cucina, possibilmente demolizione dei servizi igienici, rimozione di alcuni impianti quali condizionamento, riscaldamento ecc. , vi potrebbero essere (forse) le condizioni per poter variare la destinazione a magazzino. In un post di geolive avente per oggetto un caso più o meno simile ho dettagliato meglio la situazione. Grazie Ealfin, hai fatto una osservazione acuta, che cercherò di tenere presente in futuro. Per l'ambiente pizzeria, bar, studio medico, negozio, ufficio, ecc...ti seguo prefettamente. L'unica cosa per la quale secondo me si potrebbe "lottare" per il cambio di destinazione, è per quelle unità che possono legittimamente prestarsi fin dall'origine a destinazioni diverse, per quanto simili. Esempio: Supponiamo un C/3 che è costituito da un laboratorio a piano terra, con un portone ampio simile a una serranda. Le dimensioni sono 15 x 7 metri. L'altezza non è atipica, supponiamo 2.80 m. Per anni l'unità viene utilizzata per svolgere attività artigianale; ci sono dei macchinari, dei banconi, ecc.. Supponiamo venga dismessa l'attività, sgomberati i macchinari e i banconi. Rimane l'ambiente vuoto. Io, partendo dalla tua pertinente riflessione, cercherei di fare ulteriori riflessioni. Se ad esempio l'unità in questione, venisse successivamente utilizzata come rimessa e , anche facendo i pignoli, potessi provare nella relazione tecnica che il titolare e familiari conviventi hanno 3-4 veicoli, e che quindi, in una rimessa collettiva questi possono essere stipati....e soprattutto, credo abbia senso, se non esiste un accessorio funzionale al vecchio C/3 come ad esempio un wc, una doccia, uno spogliatoio, un ripostiglio, ecco che la cosa in questo caso diventa veramente dubbia. Chiaro che se io utilizzassi un locale di 105 mq utili, per alloggiare (solo) una auto e magari una moto, una bicicletta, il lottare per sostenere che la destinazione dell'unità è diventata "garage" è un pò più faticoso. Cmq, anche stavolta mi hai offerto spunti di riflessione molto utili. Un saluto. Aristide
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aristide
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Voglio aggiungere ancora una cosa, sempre sul tema delle sanzioni ai fabbricati rurali.... Ho scritto ieri un post a un professionista del settore, il quale da molti che frequentano questo forum è conosciuto. Tratta spesso la materia catasto e tiene seminari pubblici. Ho illustrato il pensiero circa le sanzioni, tenendo ben distinto il caso dei fabb. rurali che possedevano i requisiti di ruralità e andavano accatastati entro il 30/11/2012, dal caso degli ex fabb. rurali che andavano accatastati già nel 2007. La persona in questione, con riferimento alle lettere di Luglio-Agosto 2017, ha confermato pienamente quanto si diceva in questo post, ossia che le presunte sanzioni per gli "ex fabb. rurali art. 36 o 37 DL 262/06" non sono dovute in quanto, facendo attenzione a riportare la data corretta di perdita requisiti di ruralità, esse sanzioni sono cadute in prescrizione. Aristide
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