Forum
Autore |
estinzione enfiteusi |

gatenno
Iscritto il:
04 Giugno 2008
Messaggi:
10
Località
|
qualcuno si è mai trovato nella situazione di dover estinguere un enfiteusi ( di fondo rustico stipulata prima del 1941) con i concedenti (in questo caso sono ben 4 ) irreperibili? Si tratta di rapporti tra privati, non c'è PA di mezzo. E' possibile procedere con un atto notarile in autentica "ai soli fini catastali" in cui si attesta che il livello non è più corrisposto da oltre 20 anni e quindi il rapporto enfitetuico si è estinto per usucapione e mancato esercizio del potere di ricognizione (art.969 del Codice Civile)? o bisogna procedere con l'affrancazione giudiziale? grazie
|
|
|
|
Autore |
Risposta |

demaniocivico
Iscritto il:
06 Dicembre 2008
Messaggi:
28
Località
Potenza
|
Se non esistesse l'art. 1164 del Codice Civile (e prima ancora l'art. 2116 del vecchio codice civile abrogato), forse si potrebbe anche fare; ma siccome "l’omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutarne il titolo del possesso, neppure nel singolare caso sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva" (cassazione civile) non credo che si possa usucapire il diritto del concedente!! E comunque, il potere di ricognizione art. 969 C.C. innanzitutto si applica alle enfituesi a tempo e poi è un diritto del concedente, non un dovere. Ricorda: il dominio diretto è imprescrittibile. Cordialità. michele
|
|
|
|

geomal
Iscritto il:
15 Luglio 2010
Messaggi:
244
Località
|
Anche io ho un diritto del concedente (privato) che non si sa chi sia e vorrei eliminarlo. Parlando con un notaio mi ha risposto che non si possono fare atti di affrancazione con persone decedute chissà quando e non si sa chi sono, pertanto si può fare una semplice istanza al catasto. Il mio cliente acquista nel 1987 e non ha mai corrisposto un canone. Leggendo nel sito si parla spesso di atto di affrancazione con enti pubblici e no con privati, qualcuno di voi sa darmi un consiglio su come si può procedere??
|
|
|
|

alfa2
Iscritto il:
03 Marzo 2008
Messaggi:
240
Località
Viterbo
|
il mese scorso ho effettuato l'ultimazione di una ricerca relativa all'enfiteusi risalente al 1892, e i dati raccolti mi hanno fatto concludere la stessa in questo modo: la cancellazione del livello dall’intestazione catastale degli immobili, può avvenire nei seguenti modi: 1. Nel caso di canoni livellari di importo inferiore a mille lire, istituito prima del 28 ottobre 1941, è necessario stipulare un atto notarile in autentica, “ai soli fini catastali”, con cui si chiede la cancellazione del riferimento al livello, in quanto il rapporto enfiteutico si è estinto ai sensi dell’articolo 1, legge 16/74; 2. Nel caso di canoni livellari, non più corrisposti da oltre venti anni, è necessario stipulare un atto notarile in autentica, “ai soli fini catastali”, in cui si attesta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che il canone non è più stato versato da oltre 20 anni; 3. Nel caso di canoni livellari ancora regolarmente corrisposti, è necessario notificare al comune l’intenzione di volersi avvalere del diritto di affrancazione, previsto dall’articolo 973 del Codice civile, al quale il concedente non può opporsi, con le modalità previste dall’articolo 9, della legge 1138/70, versando una somma pari a 15 volte il canone in quel momento corrisposto, pari al reddito dominicale maggiorato dell’80 per cento. se può esserti utili.
|
|
|
|

alfa2
Iscritto il:
03 Marzo 2008
Messaggi:
240
Località
Viterbo
|
il mese scorso ho effettuato l'ultimazione di una ricerca relativa all'enfiteusi risalente al 1892, e i dati raccolti mi hanno fatto concludere la stessa in questo modo: la cancellazione del livello dall’intestazione catastale degli immobili, può avvenire nei seguenti modi: 1. Nel caso di canoni livellari di importo inferiore a mille lire, istituito prima del 28 ottobre 1941, è necessario stipulare un atto notarile in autentica, “ai soli fini catastali”, con cui si chiede la cancellazione del riferimento al livello, in quanto il rapporto enfiteutico si è estinto ai sensi dell’articolo 1, legge 16/74; 2. Nel caso di canoni livellari, non più corrisposti da oltre venti anni, è necessario stipulare un atto notarile in autentica, “ai soli fini catastali”, in cui si attesta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che il canone non è più stato versato da oltre 20 anni; 3. Nel caso di canoni livellari ancora regolarmente corrisposti, è necessario notificare al comune l’intenzione di volersi avvalere del diritto di affrancazione, previsto dall’articolo 973 del Codice civile, al quale il concedente non può opporsi, con le modalità previste dall’articolo 9, della legge 1138/70, versando una somma pari a 15 volte il canone in quel momento corrisposto, pari al reddito dominicale maggiorato dell’80 per cento. se può esserti utili.
|
|
|
|

demaniocivico
Iscritto il:
06 Dicembre 2008
Messaggi:
28
Località
Potenza
|
"alfa2" ha scritto: il mese scorso ho effettuato l'ultimazione di una ricerca relativa all'enfiteusi risalente al 1892, e i dati raccolti mi hanno fatto concludere la stessa in questo modo: la cancellazione del livello dall’intestazione catastale degli immobili, può avvenire nei seguenti modi: 1. Nel caso di canoni livellari di importo inferiore a mille lire, istituito prima del 28 ottobre 1941, è necessario stipulare un atto notarile in autentica, “ai soli fini catastali”, con cui si chiede la cancellazione del riferimento al livello, in quanto il rapporto enfiteutico si è estinto ai sensi dell’articolo 1, legge 16/74; 2. Nel caso di canoni livellari, non più corrisposti da oltre venti anni, è necessario stipulare un atto notarile in autentica, “ai soli fini catastali”, in cui si attesta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che il canone non è più stato versato da oltre 20 anni; 3. Nel caso di canoni livellari ancora regolarmente corrisposti, è necessario notificare al comune l’intenzione di volersi avvalere del diritto di affrancazione, previsto dall’articolo 973 del Codice civile, al quale il concedente non può opporsi, con le modalità previste dall’articolo 9, della legge 1138/70, versando una somma pari a 15 volte il canone in quel momento corrisposto, pari al reddito dominicale maggiorato dell’80 per cento. se può esserti utili. forse c'è un pò di confusione, di certo il livello non si cancella con la legge 16/74 che, oltre ad applicarsi alle SOLE amministrazioni dello stato (e quindi non riguarda privati e comuni), è stata abrogata nell'ormai lontano 2008: demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legge-... nel caso di canoni non più corrisposti da oltre 20 anni, nessun atto notarile “ai soli fini catastali” potrà mai cancellare l'enfiteusi, necessita l'affrancazione; non mettiamo in giro notizie false perchè già la confusione sul tema è tanto. in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il diritto di “ livello” nel corso della sua evoluzione storica, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha peraltro avuto modo di equipararlo ad un diritto di enfiteusi (Cass. civ. sez. III n. 64/1997 e, meno recentemente, Cass. n. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 – E1) e pertanto ad un diritto reale di godimento su fondo altrui: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/livello.html Nell' enfiteusi, il diritto del concedente a riscuotere il canone non si estingue per usucapione per il preciso disposto dell’ art. 1164 del Codice Civile ( interversione del possesso): si può usucapire solo il diritto dell'enfiteuta, mentre il dominio diretto è imprescrittibile; ai sensi dell' art. 1164 del Codice Civile (e prima ancora l'art. 2116 del vecchio Codice Civile abrogato), l' enfiteuta non può usucapire il diritto del concedente; secondo svariate pronunce della Cassazione (4231/76 - 323/73 - 2904/62 - 2100/60 - 177/46), tutte concordi, " l’omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutarne il titolo del possesso, neppure nel singolare caso sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva". L’esercizio del potere di ricognizione di cui all' art. 969 del C.C. si applica solo per le enfiteusi a tempo (casi singolari), e non riguarda quindi le enfiteusi perpetue: ai sensi dell’ art. 958 del Codice Civile le enfiteusi sono perpetue quando non viene stabilita la durata. Le enfiteusi in cui non viene fissato un termine sono a tutti gli effetti perpetue e come tali, non va esercitato nessun potere di ricognizione in quanto, ai sensi dell’ art. 1164 del Codice Civile, se non muta il titolo del possesso dell’enfiteuta, tale enfiteuta non può usucapire la proprietà e quindi il canone non è prescritto; la ricognizione è un diritto riconosciuto al concedente (e non un dovere) per impedire all'ex enfiteuta ( ma solo per le enfiteusi a tempo, dopo la loro scadenza) di usucapire il terreno. " Trattasi, quindi, di una mera facoltà e non di un obbligo, nel senso che il concedente, se non vuole esercitarla, non perde, per ciò solo, il suo diritto sulla cosa" (Cassazione n. 2904 del 10/10/1962). Dettagli sull'USUCAPIONE: demaniocivico.blogspot.it/2008/11/usucap... in caso di affrancazione, la rivalutazione dell'80% è ormai dichiarata "vetusta", va aggiornato in modo più corrispondente alla realtà economica del bene, parola dell'agenzia del territorio, circolare prot. 29104 dell'11/05/2011: http://demaniocivico.blogspot.it/2012/03/circolare-agenzia-del-territorio-prot.html saluti, michele labriola
|
|
|
|

rubino
.
(GURU)
Iscritto il:
04 Febbraio 2005
Messaggi:
4366
Località
Potenza
|
Ciao Michele, sono Rocco Diamante, approfitto che sei qui per discutere con te di una faccenda freschissima: una sentenza di espropriazione immobiliare di alcune particelle, dalla Regione certificate allodiali, trasferisce la piena proprietà all'aggiudicatario. Il CTU, in relazione, aveva correttamente esposto in cosa consistesse lo stato di diritto dell'esecutato (livellario) e che non si era mai proceduto con l'affrancazione, tuttavia ... Come la vedi? A presto.
|
|
|
|
|
Ultime guide:
Ricerca moderatori per il forum:
Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:
Grazie
Convertitore da PDF a libretto DAT:
Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.
SOLIDARIETA':

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:
Ultime news
Amici:
Le nostre guide:
|
|