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Autore Elaborato planimetrico

ingppm

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29 Ottobre 2007

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 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 21:04

Gli ingressi principali vanno segnati con una linea spezzata sull'elaborato planimetrico o il perimetro deve essere segnato da linea continua?Grazie

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Autore Risposta

che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque

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28 Dicembre 2005

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Caserta

 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 07:05

Alla mia ADT riportiamo tutto con una linea continua. L'ingresso principale lo evidenziamo con una piccola linea ortogonale alla linea perimetrale.

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ingppm

Iscritto il:
29 Ottobre 2007

Messaggi:
24

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 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 07:49

Ringrazio x la risposta.

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11916

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-

 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 07:54

non dovrei farlo, però stamattina mi girano bene e richiamo la descrizione di cui al Docfario presente nel sito sotto i siti utili qui a sinistra:

""" I subalterni s’individuano graficamente attraverso l’elaborato planimetrico, che rappresenta la mappa più dettagliata del catasto fabbricati.
È formata dal modello: EP, sul quale si rappresenta l’immobile, preferibilmente, in scala 1:500, indicando i soli accessi di ogni u.i. e non la suddivisione interna delle varie unità immobiliari, numerandoli progressivamente; di norma s’inizia dai beni comuni non censi-bili (p.e. la corte comune e i vani scala), quindi si numerano, in senso orario, le u.i. del piano terreno, seguite da quelle dei piano superiori, infine le u.i. site ai piani seminterrati.
La descrizione dei subalterni si effettua attraverso la funzione “Elenco subalterni”, parte integrante del documento DOCFA. """"

.....................................inoltre, in considerazione che hai aperto un post con un titolo ben chiaro, che in futuro potrà essere utile anche ad altri,
è doveroso precisare:

Elaborato Planimetrico
Compilazione

Lo comunicazione che segue è frutto dell'analisi combinata delle circolari n. 2/84, n. 15/85, n. 49/T/96 e della ministeriale 1.9.1988 prot. n. 3/2401.
1 - Costituzione del lotto urbano.
Il lotto urbano viene proposto attraverso il tipo mappale anche con la soppressione, quando esistono, di eventuali dividenti e la fusione delle relative particelle.
Rimane inteso che la fusione delle particelle può avere luogo qualora queste appartengano alla medesima ditta.
Il lotto urbano, dunque, è costituito generalmente da un’unica particella e tuttavia, in alcuni casi, ciò non è sempre vero.
Infatti nell’eventualità di sconfinamento (è soltanto un esempio), poiché non si possono fondere particelle di ditte diverse, il lotto urbano sarà costituito da più di un mappale.
(Si evidenzia che due particelle elencate a pagina 1 sono da considerare di ditte diverse se diversi sono gli intestati delle corrispondenti particelle del N.C.E.U.o delle ex partite del NCT prima del passaggio a partita 1).
2 - Indicazione dei confinanti del lotto urbano. Numeri civici.
L’elaborato planimetrico deve riportare, tra l’altro, anche i confinanti del lotto (cfr. circ. 2/84, § I.3.1, 3° c.v.). Atteso le note rimostranze di parecchi professionisti sull’impossibilità di reperire i nominativi in discorso, si è dell’avviso che i suddetti possano utilmente essere sostituiti dall’indicazione delle particelle contermini del catasto terreni.
La mancata indicazione dei numeri civici (sull’elaborato planimetrico come su tutta la documentazione catastale) non può costituire un motivo di sospensione della denuncia di accatastamento.
Nel merito si esprime il parere che gli Uffici del Territorio/Uffici Tecnici Erariali non possano che sensibilizzare gli Ordini ed i Collegi professionali affinché i propri iscritti adempiano a quanto previsto dalla normativa catastale e, se ritenuto opportuno, i Comuni - per i quali è evidente l’interesse ad un collegamento tra identificativo catastale e numero civico - per una eventuale pronta definizione dello stradario.
3 - Rappresentazione delle delimitazioni tra le uu.ii.uu.
Sulla questione si trascrive un estratto della circ. 2/84 (cfr. § I.3.1, 2° c.v.) che è esaustiva dell’argomento.
"Per potere consentire consultazioni e rilascio di certificazioni dell’elaborato stesso superando le limitazioni previste per le planimetrie singole, non vanno infatti riportate le delimitazioni reciproche fra le unità immobiliari; ..."
Qualora particolari e motivate esigenze, riferite a problematiche relative esclusivamente al catasto tavolare, rendessero auspicabile l’indicazione delle delimitazioni tra le uu.ii.uu, si esprime la convinzione che sia possibile derogare alla richiamata normativa.
Per quanto attiene invece alle aree cortilizie, lo stesso paragrafo precisa che l’elaborato deve riportare, tra l’altro, la suddivisione delle aree scoperte.
Pertanto se una porzione di cortile è adibita a posti auto scoperti questi si devono indicare con le delimitazioni reciproche (vedi indicazione subb. 7-8-9-10-11 nell’allegato n. 6 alla circolare citata).
4 - Ordine di sub alternazione.
La normativa impone agli Uffici di seguire l’ordine di subalternazione suggerito dalla circ. 2/84 (allegato n. 6); tuttavia, se la consuetudine del luogo si differenzia dall’indicazione ora ricordata, ci si può attenere ai criteri di ordine usualmente adottati dall’Ufficio (cfr. § I. 3, 2° c.v.).
Sulla questione si rimanda anche alla circolare n. 15 del 29 luglio 1985 (§ 4, 2° c.v.) che tuttavia non aggiunge nulla di sostanziale a quanto ora riportato.
5 - Autorizzazione alla redazione di elaborato planimetrico che fraziona cortile demaniale.
In analogia a quanto disposto dalla circolare n. 49/T del 27.02.1996 in merito alla non trattazione dei tipi di frazionamento (e dei tipi mappali con stralcio d’area, aggiunge chi scrive) interessanti beni demaniali, si è del parere che gli Uffici Tecnici Erariali non possano ricevere gli elaborati planimetrici che non siano stati autorizzati, mediante firma, dai responsabili delle Sezioni staccate del demanio o dell'Ufficio del Territorio.
6 - Presentazione dell’elaborato planimetrico con denuncia di variazione di uu.ii.uu. presentate ante circ. 2/84.
La circolare n. 15/85 (§ 4, 1° c.v.) dispone che "l’elaborato va compilato solo per le dichiarazioni di nuova costruzione o di ristrutturazione totale..."Evidentemente, anche considerando la data della disposizione, l’Amministrazione del Catasto era preoccupata dell’innesto della circolare 2/84 sul cosiddetto "pregresso" che era archiviato, in genere, in buste mod. 58 di partita e non di unità logica.
Questo è il senso da attribuire al richiamato § 4 e non già quello di non presentare l’elaborato ogni qualvolta, indiscriminatamente, si è in denuncia di variazione.
Se così fosse, ogni elaborato presentato in nuova costruzione non potrebbe essere sostituito da un nuovo elaborato per una successiva denuncia di variazione (supposta necessaria per motivazioni varie) e il che appare palesemente assurdo.
In conclusione, se le variazioni prodotte richiedono la presentazione di un nuovo elaborato planimetrico che annulla o varia in parte l'elaborato agli atti, si ha l’obbligo di presentare il nuovo elaborato a nulla valendo che trattasi di denuncia di variazione.
Per concludere sulla questione appare superfluo precisare che è possibile presentare ugualmente l’elaborato planimetrico, anche su uu.ii.uu. denunciate anteriormente alla data dell’entrata in vigore della circolare 2/84, qualora, beninteso, la ditta e l’Ufficio convenissero sull’utilità della sua acquisizione.
7 - Elaborato planimetrico in variazione totale e/o parziale di elaborato giacente in atti
Si ricorda che soltanto con il Decreto 19 aprile 1994, n. 701, è stato istituito il modello ministeriale dell’elaborato planimetrico suddiviso nei moduli EP/1, EP/2 ed EP/3.
La strutturazione in moduli ha l’evidente scopo di non aggravare la ditta denunciante dalla ripresentazione totale di una documentazione che è variata soltanto in parte (vedasi in proposito le annotazioni apposte in calce agli stampati). I
n precedenza ciascun Ufficio aveva provveduto autonomamente alla redazione di uno stampato, chiamato appunto Elaborato Planimetrico, costituito, a seconda degli Uffici, da uno o più moduli.
Conseguentemente diverse erano le procedure localmente adottate nell’eventualità di variazioni che coinvolgessero, in tutto od in parte, l’elaborato.
Infatti taluni Uffici, che adoperavano il modulo unico (o modulo continuo), facevano ripresentare tutto l’elaborato anche nel caso di variazioni che interessavano soltanto una parte del documento;
altri Uffici, nelle stesse condizioni e per un’uguale casistica, sezionavano il modulo continuo agli atti, annullavano ed asportavano la sezione da modificare ed inserivano la nuova porzione.
Ebbene l’utilizzazione dei moduli EP/1, EP/2 ed EP/3 fa decadere le motivazioni che hanno giustificato una così diversificata procedura mentre appare ininfluente per gli Uffici che hanno utilizzato i moduli staccati (sia pure strutturati diversamente dall’attuale modello ministeriale) sui quali è possibile comunque riportare le annotazioni dei nuovi moduli.
Per gli Uffici che utilizzavano invece il modulo continuo si potrebbe invece procedere nel seguente modo:
a- Sostituzione totale.
Se la variazione interessa tutte le componenti dell’elaborato a modulo continuo si presenterà il nuovo elaborato strutturato secondo il modello ministeriale e l’elaborato precedente sarà conseguentemente annullato;
b- Sostituzione parziale.
Se la variazione è tale da interessare una parte dell’elaborato a modulo continuo si presenterà soltanto il modulo (o i moduli) strettamente necessari a recepire la variazione stessa;
le porzioni del modulo continuo ormai superate saranno graficamente contornate a cura dell’Ufficio e vi sarà apposta a margine l’annotazione "Annullato e sostituito dal mod EP/... prot. ........." così come suggerito dal modello ministeriale.
E’ quindi da scartare, a mio avviso, il taglio e l’asportazione della porzione variata come già in uso in qualche Ufficio.
Ovviamente non appare quantificabile a priori quella parte di elaborato da sostituire oltre la quale è più conveniente invece la sostituzione totale del documento.
8.Lotto urbano variato nei confini.
Se il lotto urbano, descritto agli atti catastali da un elaborato planimetrico, viene modificato nei confini occorre procedere alla redazione di un tipo di frazionamento e tuttavia deve essere presentato anche un nuovo elaborato planimetrico in denuncia di variazione.
La nuova porzione è dunque identificata da un numero di particella e non da un subalterno.
E' interessante notare come la normativa, nella fattispecie la ministeriale 3/2401 del 1° settembre 1988, prescriva anche la presentazione dell'elaborato.
Infatti, continua la ministeriale, la certificazione per la stipula, o l'esproprio, deve essere desunta dalla denuncia al NCEU in quanto quella di Partita 1 del NCT non è valida per la stipulazione di atti traslativi.
Ovviamente la domanda di voltura si presenta al NCEU.
9. Area urbana.
Il concetto di area urbana è stato introdotto con la circolare n. 2/84 che ha ben specificato che l'area urbana doveva essere identificata mediante una particella (e non con un subalterno) alla quale era peraltro associata la superficie (desunta dal Catasto Terreni) tant'è che veniva riportato l'esempio di una demolizione totale.
Non è quindi possibile identificare l'area urbana con un subalterno associandogli una superficie calcolata dal professionista che si assume responsabilità non sue.
Nell'eventualità che la porzione cortilizia non vada a costituire un lotto urbano indipendente si può procedere alla sua individuazione soltanto con l'elaborato planimetrico senza la necessità di presentare anche il tipo di frazionamento.
In tal caso la nuova porzione è identificabile come "bene in corso di definizione" senza specificazione della superficie.

cordialità

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mifab28

Iscritto il:
10 Aprile 2008

Messaggi:
112

Località

 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2010 alle ore 18:12

nel caso in cui l'elaborato planimetrico non risulta in archivio, la sagoma del fabbricato non risulta in mappa, e il mappale non è presente nell'archivio cartaceo. costituendo una U.I. F/3 come devo redigere l'elaborato planimetrico?
stamane mi hanno detto che non è più possibile farlo in forma parziale.é vero?

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

Messaggi:
6288

Località
BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2010 alle ore 23:17

falso ! se lo vogliono completo, allora digli di fornirti tutte le planimetrie dell'edificio, come la mettono con le deleghe della proprieta'?

...e se ti dicono che non te le possono fornire, informali che tu non hai poteri paranormali, pertanto come pensano che tu possa procedere ad un elaborato completo?

...vai dal capo sezione....

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