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Argomento: Diritto di abitazione non inserito nel mod.4

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2016 alle ore 15:11

"Salvatore_B." ha scritto:
quindi dici che questo topic si è esaurito?




No.

Nessuno si può permettere di considerare conclusa o esaurita una discussione.

Tanto meno io.

Chi ha altre considerazioni in merito da scrivere è ben accetto.



Saluti.

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Skiiler00

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05 Gennaio 2016 alle ore 01:55

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 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2016 alle ore 15:57

Fermo restando che :

"totonno" ha scritto:
Il diritto di abitazione non è obbligatorio inserirlo in successione, tanto è vero che se non lo si mette in successione il diritto c'è lo stesso per legge.
Prova a non metterlo e vediamo cosa succede. Chi te lo toglie questo diritto di abitazione ? Il fatto che non ci sia nella dichiarazione di successione ? Non è così.
Tanto è che tu consigli al tizio di rifare la successione. Inopportunamente. Perchè se può rifare la successione in qualsiasi momento per aggiungere il diritto vuol dire che questo non si consolida con la dichiarazione di successione, ma si costituisce in automatico al momento del decesso del coniuge.
La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale e il diritto di abitazione menzionato o meno non influisce sul calcolo dell'importo tributario da versare.



e che

"totonno" ha scritto:
Io preferisco mettercelo nelle annotazioni e anche in voltura. Però se tu preferisci di no non è un errore e non ha quindi bisogno di adempimenti correttivi.
A volte lo dimentico ma non succede nulla. Non dipende da me l'istituzione del diritto di abitazione. Non glielo toglie certo la mia distrazione.



se dimentico di inserirlo al momento della presentazione della Dichiarazione di Successione, non c'è proprio modo di inserirlo successivamente?

(giusto per fugare definitivamente questo dubbio)

Grazie a tutti, intanto . E buon fine settimana.

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Skiiler00

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05 Gennaio 2016 alle ore 01:55

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 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2016 alle ore 16:00

"Skiiler00" ha scritto:

se dimentico di inserirlo al momento della presentazione della Dichiarazione di Successione, non c'è proprio modo di inserirlo successivamente?



per farlo apparire nelle annotazione della voltura?

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Skiiler00

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05 Gennaio 2016 alle ore 01:55

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 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2016 alle ore 16:30

"Skiiler00" ha scritto:


per farlo apparire nelle annotazione della voltura?



con altra procedura, intendevo dire ( che sò: atto di notorieta', autocertificazione, diversa procedura dell'AdE): un atto che possa produrre voltura o annotazioni in visura:

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Salvatore_B.

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2016 alle ore 16:39

se "dimentichi" di inserirlo nella successione non cambia nulla. potresti ripresentare la successione con quella osservazione, ma si devono pagare i minimi, e sarebbe veramente demenziale in questo caso (se fossero meno di 100 euro ci si potrebbe ragionare sopra...).

se lo hai dimenticato nella voltura potresti ripresentare la voltura, pagando di nuovo la voltura. se riprsenti la voltura, lo sfizio di vederlo in visura catastale ti costa solo 71 euro + interessi e sanzioni... (totale meno di 100 euro).

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2016 alle ore 17:28

Nessun obbligo di inserlo nella successione, a meno che si voglia trascriverlo detto diritto ed in tal caso vanno compilati due quadri per lo stesso immobile come per le successioni testamentarie per usufrutto e nuda proprietà. Così mi hanno detto all'Agenzia delle Entrate ma non l'ho mai fatto e non saprei come ripartire i valori visto che non può dichiararsi una nuda proprietà da una parte e abitazione dall'altra, con rispettivi valori (si ricorda che il diritto di abitazione è un diritto intero e non genera nuda proprietà come per l'usufrutto). Parte della giurisprudenza dice addirittura che essendo un legato ex legge non può essere trascritto, parte dice il contrario. Io mi regolo così: inserisco nelle note della denuncia di successione che è la casa coniugale (oltre alla/e pertinenza/e) per la quale il coniuge ha il diritto di abitazione art. 540 C.C. Nella voltura metto da una parte la ditta piena proprietaria e dall'altra il coniuge con la scritta codificata di "Abitazione" (non come "oneri Abitazione" come ho visto in certe visure).

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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19 Maggio 2006

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2016 alle ore 17:49

"EALFIN" ha scritto:
Nessun obbligo di inserlo nella successione, a meno che si voglia trascriverlo detto diritto ed in tal caso vanno compilati due quadri per lo stesso immobile come per le successioni testamentarie per usufrutto e nuda proprietà. Così mi hanno detto all'Agenzia delle Entrate ma non l'ho mai fatto e non saprei come ripartire i valori visto che non può dichiararsi una nuda proprietà da una parte e abitazione dall'altra, con rispettivi valori (si ricorda che il diritto di abitazione è un diritto intero e non genera nuda proprietà come per l'usufrutto). Parte della giurisprudenza dice addirittura che essendo un legato ex legge non può essere trascritto, parte dice il contrario. Io mi regolo così: inserisco nelle note della denuncia di successione che è la casa coniugale (oltre alla/e pertinenza/e) per la quale il coniuge ha il diritto di abitazione art. 540 C.C. Nella voltura metto da una parte la ditta piena proprietaria e dall'altra il coniuge con la scritta codificata di "Abitazione" (non come "oneri Abitazione" come ho visto in certe visure).



Il coniuge superstite viene inserito in ditta intestataria due volte. Esso ha una quota in piena proprietà e contestualmente con lo stesso nominativo è intestatario del diritto di abitazione per intero.



Saluti

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geoalfa

(GURU)

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12182

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2016 alle ore 09:31

Tanto per restare nel merito di questa asserzione, vorrei ampliare la nozione, pensando di fare cosa gradita a chi ne avrà necessità:

"geoalfa" ha scritto:
... è risaputo che si acquisisce il diritto di proprietà attraverso:
1) Atto pubblico di trasferimento

2) Sentenza
3) Successione ...



Diritto di Proprietà - modi di acquisto

La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti dalla legge all’art. 922, in cui sono istinti in due grandi categorie:
- 1) acquisto a titolo derivativo:

Si ha quando si acquista il diritto di proprietà sulla cosa direttamente dal precedente proprietario, per effetto di un:
- 1a) contratto (compravendita, donazione, ...)
- 1b) successione per causa di morte.
- 1c) ( sentenza …).

Chi trasferisce il diritto è chiamato dante causa,
chi lo acquista avente causa;
In ipotesi di acquisto a titolo derivativo e per usucapione prevale quest’ultimo Cassazione Civile, II° Sezione, Sentenza n. 15503 del 6.12.2000:
“Il principio secondo il quale il conflitto tra l’acquisto a titolo derivativo e l’acquisto per usucapione è sempre risolto a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta la usucapione, e della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo, trova applicazione anche in relazione all’acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, essendo quest’ultimo un acquisto non a titolo originario, ma a titolo derivativo, in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato da quest’ultimo all’acquirente”.

- 2) acquisto a titolo originario:
Si ha quando l’acquisto del diritto di proprietà non ha alcun rapporto con il precedente proprietario (che potrebbe anche non esistere.
Tale modo di acquisto della proprietà libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario e fa estinguere anche i diritti reali e le garanzie reali in precedenza costituiti sulla cosa.
Modi di acquisto a titolo originario
1) L’occupazione.
E’ un modo con il quale si acquista la proprietà delle cose mobili che non appartengono a nessuno;
Tale proprietà si acquista semplicemente mediante l’impossessamento della cosa e l’intenzione di fare propria la cosa. Possono essere di nessuno solo le cose mobili
(gli immobili, cosiddetti beni vacanti, che non appartengono a nessun privato sono di probità dello Stato o delle Regioni a statuto speciale).

Il codice considera cose di nessuno, suscettibili di occupazione, due serie di cose:
-1a) Le cose abbandonate che diventano di nessuno dopo l’abbandono da parte del proprietario il quale se ne è liberato con l’intenzione di rinunciare alla proprietà;
-1b) Gli animali che formano oggetto della pesca ( la caccia, NO, ora la fauna selvatica è diventata patrimonio indisponibile dello Stato).

Vi è una terza serie di cose che possono essere occupate, non menzionate dal codice :
- 3a) Le cose mobili altrui mediante il consenso, espresso o tacito del proprietario ( cogliere fiori o legna sul fondo altrui con il consenso del proprietario..).
- 3b) L’invenzione (ritrovamento).

Invenzione vuol dire “trovare per caso” e indica il ritrovamento da parte di un soggetto di un bene mobile smarrito dal proprietario (il proprietario né ha perduto il possesso senza rinunciare alla proprietà, dunque non può formare oggetto di occupazione).
Il ritrovatore deve consegnare l’oggetto rinvenuto al proprietario o all’ufficio comunale degli oggetti smarriti che ne rendo noto il ritrovamento con la pubblicazione nell’albo pretorio;

Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che il proprietario si presenti, questo perde la proprietà della cosa e ne diventa proprietario il ritrovatore.
Se invece si presenta, il proprietario deve al ritrovatore un premio, pari ad 1/10 del valore della cosa.
Per invenzione si può anche acquistare la proprietà di un tesoro:

ovvero qualunque cosa mobile di valore, nascosta o sotterrata, di cui nessuno è in grado di dimostrare di esserne proprietario.
Esso appartiene, di regola, al proprietario del terreno in cui viene ritrovato.
Invece, chi ha rinvenuto il tesoro è diverso dal proprietario:

a) Se il ritrovamento è avvenuto per caso il tesoro spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore;

b) Se il ritrovamento è avvenuto su incarico del proprietario il tesoro spetta al solo proprietario del fondo, mentre al ritrovatore spetta il compenso che gli era stato
promesso per scavare.

c) Se il tesoro è di interesse storico, archeologico, o artistico, esso appartiene di diritto allo Stato che darà un premio allo scopritore e al proprietario del fondo.

3c) L’ Accessione.

Per regola generale, la proprietà di una cosa qualificabile come principale (es.: un fondo) fa acquistare anche la proprietà delle cose qualificabili come ad essa
accessorie (es. una piantagione).

3c1.) Accessione di cosa mobile a cosa immobile.
Ogni bene che venga materialmente unito ad un bene immobile accede, ossia diventa proprietà del proprietario del bene immobile.
- Se qualcuno costruisce su suolo altrui all’insaputa del proprietario del suolo, quest’ultimo ha la facoltà di scegliere se tenersi la costruzione (pagando una
somma pari al costo dall’opera o al maggior valore conseguito dall’opera) oppure obbligare l’altro a demolire la costruzione.
- Se, invece, il proprietario è a conoscenza delle opere altrui, non ne potrà esigere la demolizione.
- Se, il proprietario, nel costruire sul proprio fondo, sconfini in buona fede occupando con la costruzione parte di un fondo contiguo, il giudice potrà, su richiesta
del costruttore, attribuirgli la proprietà della parte sul fondo altrui, obbligandolo però a pagare il doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento
dei danni.

3c2) Accessione di cosa immobile a cosa immobile.
E’ il caso dell’Alluvione (3c2a) :

la crescita di un fondo determinata dai depositi di terra lasciati via via del fiume che lo bagna.

Il proprietario del fondo a valle acquista, per accessione, la proprietà degli incrementi che il suo fondo ha ricevuto.

E dell’Avulsione (3c2b) :

il distacco ad opera di un fiume di una parte di terreno e la sua unione con un altro terreno;

In questo caso chi ha ricevuto l’incremento ne diventa proprietario, ma deve dare un’indennità al proprietario del fondo dal quale si è staccata la porzione di terreno.

3c3) Accessione di cosa mobile a cosa mobile.
E’ il caso della unione e commistione (3c3a):

- Se due o più cose vengono ad unirsi (unione) o a mescolarsi (commistione) in modo da formare un tutt’uno e non poter più essere distinte, il proprietario della cosa
principale (quella che ha un valore notevolmente superiore all’altra) diventa proprietario del tutto, pagando all’altro il valore della sua cosa;

- Se invece il valore delle singole cose è grosso modo equivalente, i proprietari acquistano la comproprietà sulla cosa risultante dall’unione o dalla commistione;
- A meno che la cosa non possa ancora essere separata, i proprietari manterranno la proprietà antecedente al fatto.
(es. la vernice di X è stata usata per verniciare la macchina di Y).
Le stesse regole trovano applicazione nella specificazione:

- Si ha quando un soggetto acquista la proprietà di materiali altrui che ha adoperato per realizzare una certa cosa.

Lo specificatore, può acquistare la proprietà dell’oggetto pagando al proprietario il prezzo della materia, ma se il valore della materia sorpassa quello della mano d’opera,
l’oggetto rimane al proprietario della materia che dovrà però pagare allo specificatore il prezzo della mano d’opera.

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