Circa la trascrizione del diritto di abitazione art. 540 del C.C. in giurisprudenza vi sono indirizzi contrastanti.
Alcuni Giudici addirittura hanno sostenuto che non è nemmeno corretto trascrivere detto diritto per motivazioni che avevo letto e che per ora mi sfuggono.
Comunque sia nelle successioni redatte su cartaceo, in caso di assenza del coniuge rinunziatario che richiede le agevolazioni prima casa (in tali casi compilo due quadri per lo stesso immobile come consigliato dalla mia Agenzia), nelle annotazioni metto che l'immobile rappresenta la casa coniugale del coniuge superstite (quando il medesimo ha il pieno possesso del bene dopo il decesso dell'altro coniuge) e che quindi in voltura verrà indicato anche il diritto di abitazione.
Naturalmente nel caso di cui sopra il diritto di abitazione verrà solo volturato ma non trascritto.
Non saprei se in caso di trasferimento dell'immobile vi possano essere problemi in merito al fatto che il diritto di abitazione compare solo in visura e non in trascrizione.
Debbo dire però che almeno nel 2011 per un atto di cessione diritti con presenza di diritto di abitazione solo in visura e non in trascrizione (almeno credo viste le modalità di compilazione denuncia di successione cartacea) non ho avuto problemi con miei clienti.