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Autore determinazioni delle superfici da condonare

CarloParrini

Iscritto il:
10 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 09:54

Scusate sto esaminando una palazzina cielo terra due piani con lastrico solare
vano scala senza ascensore due appartamenti per piano
+ un magazzino alto cm 230

se verifico la legge a me sembra che nella superficie non residenziale vadano calcolati
anche il vano scale il lastrico solare ed il magazzino vi risulta?

analogamente per un laboratorio affianco la cui copertura diventa accessibile
dalla palazzina


la legge di riferimento che ho è art 51 della legge 47/85 che rimanda agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977

grazie

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Autore Risposta

castello

Iscritto il:
14 Dicembre 2004

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 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 17:31

se spieghi a cosa servono queste misure

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CarloParrini

Iscritto il:
10 Gennaio 2007

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 17:42

sto vedendo se la domanda di condono è stata fatta bene
ma non trovo condonata
la superficie non residenziale del lastrico solare di copertura
praticabile e del vano scale.

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castello

Iscritto il:
14 Dicembre 2004

Messaggi:
193

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 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 19:43

a mio parere la superficie relativa al condono e quella riferita a ciascuna unità immobiliare, le scale se condominiali non rientrano nel conteggio.
per quanto riguarda quello che tu chiami lastrico solare ha un proprietario? oppure è una copertura piana e quindi condominiale? ed infine non mi pare che si possa condonare un lastrico solare a meno che si tratta di un terrazzo a servizio di una unità immobiliare e pertanto da condonare al 60% della superficie netta come non residenziale.
saluti pino

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CarloParrini

Iscritto il:
10 Gennaio 2007

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 22:53

Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici (*)
Decreto Ministeriale Lavori Pubblici n. 801 del 10 maggio 1977
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 1977, n. 146
1. Costo unitario di costruzione.
Il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadrato di superficie è pari all'85 per cento di quello stabilito con D.M. 3 ottobre 1975, n. 9816, emesso ai sensi dell'art. 8, L. 1° novembre 1965, n. 1179. (nota 2)

2. Superficie complessiva (Sc.).
La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60 per cento del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi e accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60 per cento Snr).

Le superfici per servizi ed accessori riguardano:

a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

b) autorimesse singole o collettive;

c) androni di ingresso o porticati liberi;

d) logge e balconi.

I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.


ok mi torna i balconi si i latrici no ma il vano scale si

confermi?

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