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Argomento: CORREGGERE DITTA CATASTALE SULLA BASE DI ATTO DUBBIO

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2015 alle ore 19:59

Ciao, Stefano.

So che non mi leggerete mai, comunque scrivo perchè mi rilassa.

"SIMBA4" ha scritto:
Mi spieghi Antonio a che serve fare le pratiche all'urbano per creare le aree urbane, se tanto poi la situazione si sistema con una istanza catastale??



Oggi non serve perchè NON si può fare. E comunque hanno provveduto a censire il terreno come area urbana, non è che non l'hanno fatto, anche se successivamente all'atto. Sicuramente il censimento all'urbano è stato sbagliato nel considerarlo intestato a B quando invece era di A.

All'epoca era invece uso e consuetudine che una corte urbana veniva così censita, solo come ente urbano al catasto terreni.

"SIMBA4" ha scritto:

Forse è meglio se ripeto per l'ultima volta la domanda: Se B vende il suo mappale XX che ha comprato solo ai terreni come ente urbano, come fa a vendere anche la XX area urbana (F1) che gli è stata intestata solo con istanza catastale??

Il nocciolo della questione è solo questo, io nel mio incarico ho solo riferito al mio cliente che secondo me quell'atto era non corretto.




Non è che B ha comprato solo al terreni. Non ci sono due supermercati e due oggetti diversi ognuno presente ad un supermercato distinto. Il bene era unico e SOLO censito al terreni con i suoi dati identificativi e non all'urbano. Successivamente all'atto, è stato censito all'urbano. Ma sempre lo stesso bene era. Ovvio che se al momento dell'atto c'era costruito un edificio sopra quel terreno e questo non era censito, allora l'atto era sicuramente nullo. Ma questo tu non l'hai specificato e quindi essendoci solo un terreno nudo e crudo, questo era perfettamente all'epoca commerciabile perchè individuato al catasto terreni con qualità Ente urbano. Oggi non si può più fare.

"SIMBA4" ha scritto:


Se poi legalmente mi si dimostra (ma supportato da casi effettivi e non da supposizioni o altro) che non ci sarà alcun problema in una eventuale futura vendita da parte di B, io prendo atto.



Perchè non prendi atto di quello che ha fatto il Notaio ? Se lui ti dice che va bene così perchè non sei convinto ? Sei tu che invece dovresti portare qui un caso in cui NON è stato possibile fare una vendita di un terreno acquisito come ente urbano censito solo al terreni. Ce l'hai ? Mai visto bloccare una vendita per questo. Mi ci vedrebbe a me il Notaio che si permette di non stipulare. Se mi porti un caso di un Notaio che non ha venduto un ente urbano in titolo di provenienza, io prendo atto.


"SIMBA4" ha scritto:
Ma come ripeto io non sono abituato a lavorare in quel modo, non è nel mio stile.



Non so che dirti...ognuno ha lo stile che si merita. Se mi vedi, in effetti, non è che poi ho tutta quella classe che bisognerebbe avere !

Saluti

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SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2015 alle ore 21:01

"SIMBA4" ha scritto:
Salve colleghi



La particella originaria frazionata era censita anche al catasto urbano come area di pertinenza di un fabbricato.






Antonio

Non mi venire a dire che ti era sfuggito questa, la ho scritta fin dall'inizio che c'era un fabbricato censito.

Buona notte.

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totonno
(GURU)
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19 Maggio 2006

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2015 alle ore 21:29

"SIMBA4" ha scritto:
"SIMBA4" ha scritto:
Salve colleghi



La particella originaria frazionata era censita anche al catasto urbano come area di pertinenza di un fabbricato.






Antonio

Non mi venire a dire che ti era sfuggito questa, la ho scritta fin dall'inizio che c'era un fabbricato censito.

Buona notte.



Si ho letto.

Però poi te scrivi:

"SIMBA4" ha scritto:
Poi a distanza di alcuni anni viene fatta pratica all'urbano e si creano quelle aree urbane che si erano identificate con frazionamento del catasto terreni, ovviamente intestate alla ditta A.



Quindi io presumo, che l'accatastamento sia fatto completo e bene. Compresa la riduzione della corte di pertinenza del fabbricato. Se tu non spieghi tutto e pensi solo al Notaio invece di pensare alle grosse responsabilità che ha il tecnico che ha accatastato dopo le aree urbane. Di che stiamo parlando ? Quello è il vero errore! Anche il catasto ha delle grosse responsabilità ad aver inserito in atti le aree urbane senza averle fatte stralciare dalla area urbana pertinenziale al fabbricato.

Adesso abbiamo quindi due aree urbane duplicate con porzione dell'area pertinenziale del fabbricato.

La colpa è del Notaio ?

Mah.

Gli atti nulli saranno quelli di vendita delle porzioni di fabbricato aventi come pertinenza un area di corte non conforme e in parte già compravenduta a terzi !



Buonanotte.

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SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2015 alle ore 11:33

Antonio



Su quanto hai scritto fino ad ora, non so se lo fai apposta, non sono d'accordo quasi su niente, e non comprendo se è a causa che non hai compreso il mio quesito iniziale, o se sei proprio convinto di quello che scrivi, o se ti mancano delle informazioni che ancora devi chiedermi.

Chiudo perchè siamo su due binari completamente diversi.

Ciao, speriamo di capirci in altra discussione



saluti cordiali

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2015 alle ore 18:27

Anche se non c'azzecca perfettamente, perchè avevo preparato questa risposta per un altro tread, la inserisco lo stesso.

Mi ero ripromesso di intervenire, adeguatamente documentato circa le aree scoperte trattate o da trattare in Catasto, ma per impegni pregressi, non ho potuto, e ora lo fo solo allegando la conclusione ad un documento del CN del Notariato:

DA: Antonio Terracciano

(ved.: AREE URBANE e DL 78-2010 Cons Naz Notariato 16nov2011

1. tutte le aree scoperte pertinenza o dipendenza di unità immobiliare urbana, sia esse definibili cortili, aie, giardini, parchi, terreni destinati a giochi ed altri servizi sportivi, devono essere riportate nella planimetria dell’unità immobiliare di riferimento e quindi sono rilevanti ai fini della conformità oggettiva, e questo fin dalla formazione del Catasto Urbano;

dette aree potranno essere riportate con lo stesso subalterno dell’unità immobiliare di riferimento o con un subalterno diverso generando così un identificativo complesso (graffato) ;

2. nella categoria fittizia F/1 “aree urbane” devono essere riportate le sole aree che non hanno alcuna correlazione con altre unità immobiliari , quindi né pertinenza né dipendenza di unità immobiliari;

dette aree vengono riportate in catasto fabbricati con autonoma particella, o con subalterno del lotto edificato se destinate al trasferimento per poi essere dichiarate, successivamente al rogito, come bene comune non censibile a più unità o corte esclusiva di una singola unità immobiliare;

dette aree non sono rilevanti ai fini della conformità oggettiva;

3. vi è un altro caso in cui vi possono essere aree scoperte identificate con subalterno del lotto edificato, cioè quando le stesse sono comuni a più unità immobiliari;

in questo caso però non devono essere riportate nella categoria “F1” ma nella categoria “beni comuni non censibili”;

come già detto non è richiesto che le unità immobiliari siano comuni a più soggetti ma basta che le aree scoperte siano comuni a più unità immobiliari anche di proprietà dello stesso soggetto.

Non è altresì richiesto che siano comuni a tutte le unità immobiliari che compongono il fabbricato, ma è sufficiente che siano comuni a due o più unità immobiliari del fabbricato.

Anche in questo caso non vi è rilevanza ai fini della conformità oggettiva.

4. un terreno riportato in C.T. non è rilevante ai fini della conformità oggettiva se non è definito cortile, aia, giardino, parco, terreno per giochi o sport a servizio di unità immobiliare urbana.

Vi è da precisare che per i giardini e parchi viene dato un limite alla rilevanza degli stessi ai fini della determinazione della consistenza dell’unità immobiliare di riferimento dalla ISTRUZIONE II del 24 maggio 1942 che in una nota precisa che nel caso di vasti giardini e di parchi annessi alle ville, si considerano quali dipendenze solo quelle parti di essi che concorrono con la propria utilità a formare il reddito della unità immobiliare costituita dalla villa, o delle diverse unità comprese nella villa;

avremo quindi parte del parco o giardino riportato necessariamente nella planimetria dell’unità immobiliare e per la restante parte in C.T. pur se pertinenza;

5. il vincolo di pertinenzialità è rilevante ai fini della conformità oggettiva se sorto ad opera dell’alienante mentre non lo è se sorto ad opera dell’acquirente,

ma in quest’ultimo caso non sarà utile per la non allegazione del certificato di destinazione urbanistica.

Spero che Stefano detto SIMBA04, come anche altri, non se la prendano a male, ma è indispendabile per l'aggiornamento professionale, che potrebbe anche modificare le proprie convinzioni, specie se radicate, ma pur sempre convinzioni!

Poi appena Tony, avrà completato l'opera di aggiornamento del sito, mi consentirà aggiornerò anche la NORMATIVA della Banca Dati di GeoLIVE.org come merita!

Saluti

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2015 alle ore 18:40

Prendo atto Gianni del tuo appena sopra intervento e valuterò se può essere perfettamente applicabile al mio quesito, nel contempo ringraziamenti meritati.

Con amicizia, Stefano

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