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Argomento: Continuità delle trascrizioni

Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 16:29

Concordo con Geopec che è opportuno trascrivere la sentenza !
La quale non ha il ruolo di modificare o far modificare la intestazione, ma sancisce solo che è corretta una precedente intestazione - e da qui la non corretta indicazione della non trascrivilità - che è un'altra cosa.
Come è anche giusto rivolgersi al catasto per far ripristinare la esatta posizione!
Ma il catasto con molta probabilità, di conceguenza, cambierà la intera numerazione delle uiu che non sono correttamente rappresentate.
Sta di fatto che trascrivere la sentenza significa fissare negli archivi la corretta intestazione sancita anche dalla sentenza e non altro.
Cordialità

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 16:31

Salve

ma tecnicamente qualcuno sa se la sentenza è formalmente trascrivibile, ossia i programmi atti a tale operazione funzionano con una si fatta sentenza? Sinceramente io penso che non funzionino, salvo una forzatura del conservatore.

Saluti cordiali

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 16:49

Stefano, non comprendo il tuo pensiero: perchè non dovrebbe funzionare?

Cosa te lo fa credere?

Cordialità

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SIMBA4

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 17:00

Ciao Gianni

perchè credo che bisogna citare dei dati catastali ben precisi sui programmi NOTA o UNIMOD, mentre la sentenza accerta solo un errore di identificazione e null'altro.

Sarebbe anche interessante capire come dovrebbe essere fatta questa trascrizione se fattibile.

Saluti cordiali

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alias72

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 17:06

Sono d'accordo con te geo pec ma da una visura ipotecaria si può evincere che il primo atto trascritto è il mio nel 95.

L'altro è fuori da questa continuità .Il suo titolo è inopponibile. Per questo il Notaio mi ha tranquillizzato .

Adesso mi chiederai "perché hai fatto causa allora?"

Semplicemente per convincere l'altro che è così .Del resto, detto tra noi, questa barzelletta gli è costata 1700,00 euro per il CTU.

Adesso lui non può più trascrivere su quel sub

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alias72

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27 Agosto 2016 alle ore 17:55

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 17:15

Pippero, come dicevo nel post iniziale già è stata fatta la voltura a mio nome con la successione dell'anno scorso x cui c'è allineamento con la Conservatoria. Non capisco come farebbe l'altro a sua volta a volturare a suo nome se ha una sentenza contro. Andrebbe incontro a delle responsabilità . O mi sbaglio?

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 17:27

Devi far togliere l'annotazione in visura sul subalterno in questione "atti intermedi da verificare".

La voltura dell'atto va presentata e fatta inserire nello storico, così compare il nome del decuius come titolare e si ricompone la continuità storica dei passaggi intermedi.

Chi farà la visura del bene in catasto verificherà questa continuità che sarà sovrapponibile alle trascrizioni presenti su quell'immobile in conservatoria.

Questa voltura che tu vai ad eseguire la può fare chiunque, anche chi non ha titolo, perchè come tutti sanno il catasto non è probatorio, anche da chi sa di non essere proprietario. Siccome non sarebbe la prima volta che succede che uno (in possesso anche del titolo che riporta il tuo subalterno che solo lui sa che è errato) quando vuol vendere cerca in tutti i modi di far tornare i documenti anche oltre i limiti delle responsabilità, io mi cautelerei e aggiornerei la situazione catastale per ribadire che quell'immobile ha quella corretta storia sulle titolarità e non altre. Hai la sentenza del giudice dalla parte tua, quindi il problema deve essere dell'altro che per forza deve correggere il suo atto errato. Ma il tuo non te lo deve toccare.



Saluti

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alias72

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 17:35

La voltura che dici tu Pippero, immagino tu stia parlando della voltura dell'atto del 95, fu fatta nel 2013 quando feci fare pure la planimetria.

Dopo è venuta la successione ma in visura compare sempre l'annotazione perché nella sequenza c'è sempre l'atto del'altro che ovviamente non si è cancellato con la voltura

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 17:42

Ho capito.

Allora sei a posto. Puoi andar tranquillo. Il problema è dell'altro che sicuramente non può vendere il suo immobile se non interviene a correggere il suo titolo di provenienza. Qualsiasi Notaio si accorge dell'errore. Il problema si potrebbe riproporre se l'altro soggetto muore e la successione viene fatta da un commercialista non tecnicamente idoneo a verificare la situazione, però qui siamo nelll'incompetenza e allora non ci si può fare niente.

Saluti.

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alias72

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 17:54

Anche questo Pippero è successo.

L'altro è morto da più di un anno e quindi prima della sentenza e gli eredi non hanno ancora fatto la successione. Buon segno perché vuol dire che vogliono sistemare prima la situazione.



Saluti anche a te

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 18:00

Stai all'erta che non tocchino il tuo immobile in catasto. Da lì puoi vedere cosa hanno combinato.



Buona serata

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alias72

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 20:14

"SIMBA4" ha scritto:
Ciao Gianni

perchè credo che bisogna citare dei dati catastali ben precisi sui programmi NOTA o UNIMOD, mentre la sentenza accerta solo un errore di identificazione e null'altro.

Sarebbe anche interessante capire come dovrebbe essere fatta questa trascrizione se fattibile.

Saluti cordiali



Ciao Simba

come qualcuno accennava , stranamente l'atto di rettifica è trascrivibile mentre questa sentenza, abbastanza simile, no.

Sembra strano?

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Salvatore_B.

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 20:56

non è strano.

è strano il cervello delle persone.

mi spiego.

l'atto notarile di precisazione catastale lo "impupa" un professionista, che è, appunto, il notaio, il quale ha il potere decisionale di cosa deve fare. e decide che deve trascriversi. ... e lo trascrive.

d'altra parte la trascrizione funziona con i dati catastali, quindi deve trascriversi.

quella sentenza di precisazione dei dati caatastali è un atto come quello che fa il notaio, solo che quello del tribunale, leggendo quegli articoli del codice, decide che non deve trascriversi.

come se ci fosse un articolo del codice che inibisce la sua trascrizione.

i cervelli stambi sono ovunque. equamente distribuiti.

________________________________________________________

vedi se puoi fargli capire che non c'è nessun articolo del codice che inibisce, proibisce, la trascrizione.

di certo c'è che parti svantaggiato, da essere molto inferiore, perché quello ti vede come uno che non può capire la norma. lui è stracosciente e straconvinto di essere "specializzato" nel capire bene i codici, mentre tu, povero tecnico, no.

amen.

ma non mollare. se non altro per difendere la propria dignità.

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 22:20

Il Notaio in sede di vendita è responsabile della corretta trascrizione di un immobile e dell'esatto allineamento con i dati catastali a favore di chi vende. Dopo di che un Notaio serio oltre ad andare a guardare eventuali trascrizioni pregiudizievoli (com'è obbligato) può benissimo guardare tutto il casino di trascrizioni fatte per colpa di atti che hanno riguardato dati catastali errati. Non credo quindi che un altro possa vendere un immobile di fatto non suo non per decisione del Giudice ma della Legge che dice che il suo atto precedente è carta straccia. Poi quando richiedi una planimetria di accatastamento da esibire al Notaio (in molti l'allegano) non credo che non si accorgono (gli acquirenti) che la piantina è diversa da quella che realmente riguarda l'effettivo appartamento acquistato. Non credo nemmeno che chi redige un APE non si accorga che la piantina e di conseguenza i suoi dati catastali non ci azzeccano. Escluderei il rischio che terzi possano rivendersi l'appartamento sfortunato.

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John_Pippero

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20 Novembre 2014 alle ore 18:17

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 22:56

Quando c'è un Notaio.. ma nel caso di Alias il soggetto è morto e c'è una successione. È un attimo che gli eredi mettano il subalterno errato che hanno nell'atto di provenienza e presentino la relativa voltura in catasto.

Per non parlare di eventuali iscrizioni ipotecarie che il de cuius può aver acceso sul subalterno che non era il suo.

Per questo sostengo che Alias debba vigilare sul suo subalterno che non avvengano movimenti strani.

Notte.

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